Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 23/2003 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e' aggiunto il seguente: «3-bis. La facolta' della periodicita' quadrimestrale per i versamenti e' altresi' prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 23/2003 le parole «autoveicoli speciali» sono sostituite con la parola «autocaravan». 3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 23/2003 e' aggiunta la seguente: «c-bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (Art. 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada)». 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 23/2003 dopo la parola «incendi» sono aggiunte le parole «e di protezione civile». 5. La lettera g) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 23/2003 e' sostituita dalla seguente: g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), gia' dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.