Art. 4.
              Modifiche alla legge regionale n. 23/2003

    1. Dopo il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 23 settembre
2003,  n.  23  (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e'
aggiunto il seguente:
    «3-bis.  La  facolta'  della  periodicita'  quadrimestrale  per i
versamenti  e' altresi' prevista per le autovetture e gli autoveicoli
per  trasporto  promiscuo  persone e cose, alimentati a gasolio e non
conformi  alla direttiva 91/441/CEE del consiglio del 26 giugno 1991,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alle  misure  da adottare contro l'inquinamento atmosferico
con le emissioni dei veicoli a motore».
    2.  Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale
n.  23/2003  le  parole «autoveicoli speciali» sono sostituite con la
parola «autocaravan».
    3.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma 1  dell'Art.  5 della legge
regionale n. 23/2003 e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con
conducente (Art. 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo
codice della strada)».
    4.  Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale
n.  23/2003  dopo  la  parola «incendi» sono aggiunte le parole «e di
protezione civile».
    5. La lettera g) del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n.
23/2003 e' sostituita dalla seguente:
      g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e
a  Gas  Propano  Liquido  (GPL),  gia'  dotati  di dispositivo per la
circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.