Art. 5. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 3 della legge regionale n. 53/1996 1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'Art. 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 e' determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in euro 110,00. 2. Per gli anni successivi la giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.