Art. 5.
Tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario e per
l'abilitazione   all'esercizio  professionale.  Art.  3  della  legge
                        regionale n. 53/1996

    1.  L'importo  della  tassa  regionale per il diritto allo studio
universitario di cui all'Art. 3 della legge regionale 1° agosto 1996,
n.  53 e' determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in
euro 110,00.
    2.  Per  gli  anni  successivi  la giunta regionale aggiorna tale
importo  con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale
dell'Istituto  Centrale  di  Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo
per le famiglie e gli operai.