Art. 7.
Interpretazione  autentica  del  comma 3  dell'Art.  24  della  legge
                         regionale n. 7/2001

    1.  L'espressione «fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
di  natura  obbligatoria»  di cui al comma 3 dell'Art. 24 della legge
regionale  11 aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte)  e'  intesa  nel  senso  che le variazioni compensative ivi
precluse  sono  solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di
carattere obbligatorio.