Art. 7. Interpretazione autentica del comma 3 dell'Art. 24 della legge regionale n. 7/2001 1. L'espressione «fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria» di cui al comma 3 dell'Art. 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e' intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.