Art. 8. F i n a l i t a' 1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ampliando la capacita' finanziaria del sistema degli enti locali della Regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.