Art. 8.
                          F i n a l i t a'

    1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  per  la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ampliando la
capacita'  finanziaria  del  sistema  degli enti locali della Regione
anche  attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo
di  nuovi  strumenti  finanziari,  la  Regione  attua  interventi  di
promozione,  coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti
del presente capo.