Art. 9. Strumenti di garanzia 1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall'Art. 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale.