Art. 9.
                        Strumenti di garanzia

    1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti
vincolati  dallo  Stato  nelle  materie di competenza esclusiva della
Regione  costituiscono,  secondo  i  principi del federalismo fiscale
sanciti  dall'Art. 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia
utilizzabile  dalla  Regione  stessa  e dal sistema degli enti locali
piemontesi  secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento
della giunta regionale.