Art. 10.
       Modifiche dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001
    1.  Al  comma  1  dell'Art.  13 della legge regionale 3 settembre
2001,  n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri  regionali),  le  parole:  «la  corresponsione anticipata
dell'indennita'  di  fine  mandato» sono sostituite dalle parole: «la
corresponsione di un acconto sull'indennita' di fine mandato».
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la
parola: «anticipazione» e' sostituita dalla parola: «acconto».
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la
parola: «anticipazione» e' sostituita dalla parola: «acconto».
    4.  Il  comma  4 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare
dell'indennita' di fine mandato calcolata ai sensi dell'Art. 11 della
legge  regionale  n.  24/2001,  come modificato dall'Art. 3, comma 2,
della  legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto gia'
erogato a titolo di acconto.».
    5.  Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre
al  corrispettivo  degli  acconti  di cui al comma 4, e' detratta una
ulteriore  somma  pari  agli  interessi legali conteggiati su ciascun
acconto  dalla  data di corresponsione dello stesso fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003.