Art. 10. Modifiche dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001 1. Al comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: «la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato» sono sostituite dalle parole: «la corresponsione di un acconto sull'indennita' di fine mandato». 2. Al comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la parola: «anticipazione» e' sostituita dalla parola: «acconto». 3. Al comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001, la parola: «anticipazione» e' sostituita dalla parola: «acconto». 4. Il comma 4 dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/2001 e' sostituito dal seguente: «4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennita' di fine mandato calcolata ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/2001, come modificato dall'Art. 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto gia' erogato a titolo di acconto.». 5. Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, e' detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003.