Art. 4. Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 41/1998 1. Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'Art. 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la giunta regionale e' autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentativita' attualmente stabiliti.