Art. 4.
Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di
   cui all'Art. 7 della legge regionale n. 41/1998
    1.  Nelle  more della costituzione della Commissione regionale di
concertazione  di  cui  all'Art.  7 della legge regionale 14 dicembre
1998,  n.  41  (Organizzazione  delle  funzioni regionali e locali in
materia  di mercato del lavoro), la giunta regionale e' autorizzata a
surrogare  i  componenti  della  Commissione  regionale per l'impiego
dimissionari, rispettando i criteri di rappresentativita' attualmente
stabiliti.