Art. 8. Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile 1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convezione con la Finpiemonte S.p.a. per stabilire modalita' e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi' l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo. 3. Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unita' previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialita' - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.