Art. 8.
             Fondo di garanzia per l'accesso al credito
                a favore dell'imprenditoria femminile
    1.  La  Regione  favorisce  l'accesso  al credito a breve e medio
termine   da   parte  delle  piccole  imprese,  ivi  comprese  quelle
individuali,  come  definite  dai  regolamenti comunitari, formate da
donne,  attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti
di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
    2.  Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce
un fondo di garanzia e stipula apposita convezione con la Finpiemonte
S.p.a.  per  stabilire modalita' e procedure per la concessione delle
garanzie prevedendo altresi' l'incremento annuale della propria quota
di partecipazione al fondo.
    3.  Per  gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si
provvede  per  l'anno 2004 con le risorse dell'Unita' previsionale di
base   (UPB)   15102  (Formazione  professionale  lavoro  -  Sviluppo
dell'imprenditorialita'  -  Titolo  II  -  spese  d'investimento) del
bilancio  di  previsione  per  l'anno finanziario 2004 e per gli anni
2005  e  2006  con  risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale
2004-2006.