Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attivita' delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Capo I Ambito di applicazione Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del consolidamento delle strutture associative delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'Art. 6 della legge medesima o delle forme di coordinamento regionale e ai fini della qualificazione dell'attivita' di volontariato delle stesse. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. I contributi di cui all'Art. 1 sono concessi a sostegno dei seguenti tipi di intervento: a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche nonche' di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l'attivita' espletata dalle stesse con riferimento alle finalita' statutarie; b) per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari, ai sensi dell'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato); c) per l'attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attivita' di volontariato prestate nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. 2. Agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, e' riservato il 70% dello stanziamento annuo disponibile, la quota residua e' destinata prioritariamente al soddisfacimento delle domande relative agli interventi di cui alla lettera b) del comma medesimo. Capo II Contributi per la dotazione strumentale Art. 4. Limite massimo del contributo 1. Per gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi contributi nel limite massimo del 100% della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna organizzazione richiedente. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto dei seguenti beni: a) strumentazioni e attrezzature particolari, necessarie allo svolgimento dell'attivita' istituzionale statutariamente prevista, ad esclusione di beni mobili registrati; b) materiali e apparecchiature per l'ordinaria attivita' d'ufficio compresi fotocopiatrici e apparecchiature fax nonche' apparecchiature informatiche, purche' non sovradimensionate rispetto alle reali possibilita' di impiego. 2. Il contributo non puo' essere concesso per beni dello stesso genere di quelli gia' oggetto di finanziamento nel corso di uno dei due esercizi precedenti a quello' di presentazione della domanda. Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, corredate del preventivo di spesa della ditta fornitrice, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Art. 7. Concessione del contributo 1. Per la concessione dei contributi si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorita': a) spese relative all'acquisto dei beni di cui all'Art. 5, lettera a); b) spese relative all'acquisto dei beni di cui all'Art. 5, lettera b). 2. All'interno di ciascuna delle categorie di cui al comma 1, le domande vengono ordinate, in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la spesa ammessa ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente, a partire dalla domanda con il coefficiente piu' basso. 3. La graduatoria formulata ai sensi dei commi 1 e 2 viene comunicata al comitato regionale per il volontariato di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995 nella prima seduta utile. 4. I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria entro il limite dello stanziamento previsto. Art. 8. Erogazione e rendicontazione 1. Il contributo viene erogato anticipatamente in un'unica soluzione. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di erogazione, il beneficiario e' tenuto a presentare il rendiconto della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 2. Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta, si procede alla rideterminazione dello stesso con conseguente restituzione degli importi secondo quanto disposto dall'Art. 49, legge regionale n. 7/2000. 3. I beni oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli inventari dell'organizzazione e rimangono vincolati all'esercizio dell'attivita' della stessa. Capo III Contributi per il rimborso delle spese assicurative Art. 9. Spese ammissibili 1. Per gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) sono concessi contributi a totale copertura del premio della polizza assicurativa annua. E' ammesso a contributo l'importo del premio versato la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda. Art. 10. Casi d'esclusione 1. Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate con enti locali o altri enti pubblici e le organizzazioni che fruiscono comunque della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo. 2. Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attivita' che comportano le prestazioni di un limitato numero di volontari, e' ammissibile a contributo la quota parte della polizza rimasta effettivamente a carico dell'organizzazione. Art. 11. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della polizza assicurativa, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Art. 12. Concessione dei contributi 1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione. 2. Qualora lo stanziamento disponibile risulti insufficiente al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta. Capo IV Contributi per l'attuazione di progetti finalizzati Art. 13. Casi d'esclusione 1. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c) i progetti attinenti alle materie della cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile. 2. Non sono ammissibili a contributo: a) progetti il cui ambito di realizzazione non ricade interamente nel territorio regionale; b) progetti la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi; c) progetti che non si realizzano con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente; d) progetti gia' presentati dalla medesima organizzazione e oggetto di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio di riferimento. 3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche di finanziamento, prive di elementi progettuali nonche' quelle relative all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nell'attivita' ordinaria dell'organizzazione. Art. 14. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa: a) spese per le risorse umane, entro i limiti indicati nel modello della domanda di contributo di cui all'Art. 15, relativamente a: 1) prestazioni di professionisti esterni; 2) personale dipendente interno; 3) volontari, limitatamente al rimborso delle spese sostenute; b) spese per l'acquisto di beni strumentali necessari all'attuazione del progetto; c) spese generali di gestione del progetto. 2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile: a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati; c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente; d) le spese per attivita' promozionale dell'organizzazione e quelle relative a studi, ricerche, seminari e convegni, non finalizzate all'attuazione del progetto; e) le spese per l'acquisto di beni anche deperibili da destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni. Art. 15. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato C, facente parte integrante del presente regolamento, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione descrittiva del progetto, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per un solo progetto, per ciascun esercizio, ancorche' in forma congiunta, relativamente al settore prevalente di attivita' istituzionale dell'organizzazione. 3. Fermo restando quanto previsto all'Art. 13, comma 2, lettera b) la domanda puo' riguardare anche un progetto costituente un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale. In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva. Art. 16. Limite massimo del contributo 1. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro per progetto. Nel caso in cui la spesa ritenuta ammissibile superi l'importo di 15.000,00 euro, nel rispetto della graduatoria formulata ai sensi dell'Art. 17 e qualora l'entita' delle risorse disponibili lo consenta, il limite massimo del contributo concedibile e' elevato sino all'importo di 30.000,00 euro per non piu' di cinque progetti all'anno. Art. 17. Criteri di priorita' 1. I progetti considerati ammissibili vengono inseriti in una graduatoria formulata mediante l'attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri: a) interventi finalizzati a fronteggiare situazioni o eventi qualificati come emergenze sociali in conformita' al disposto dell'Art. 18: da 0 a 3; b) grado di innovazione della metodologia d'intervento: da 0 a 2; c) interventi per i quali vi sia l'impegno finanziario da parte di enti pubblici o privati: punti 1 per una partecipazione minima del 5% rispetto al costo del progetto, piu' ulteriori 0,5 punti per ogni incremento pari al 10%; d) interventi promossi in forma congiunta da due o piu' organizzazioni iscritte al registro o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate: punti 2; e) interventi che sviluppino un'azione di coinvolgimento dei giovani attraverso esperienze educative, di partecipazione sociale e di orientamento al volontariato: punti 2; f) rilevazione e analisi del bisogno: da 0 a 1, qualora i dati non risultino sufficientemente dimostrabili la valutazione sara' pari a 0,5; g) raggiungimento dell'obiettivo compiutamente definito: da 0 a 1; h) estensione territoriale: rionale 0,25, comunale 0,50, provinciale 0,75, regionale 1; i) progetti innovativi per la peculiarita' dell'intervento o per l'ambito territoriale di applicazione: da 0 a 1; l) progetti costituenti articolazioni di un'iniziativa progettuale pluriennale, presentata ai sensi dell'Art. 15, comma 3, successivi a progetti gia' finanziati nell'ambito dell'iniziativa medesima: da 0 a 1; m) progetti che comprendano momenti di autoverifica del grado di avanzamento degli interventi e dei risultati raggiunti: punti 1; n) concreta possibilita' di reiterare il progetto, entro i due esercizi successivi, in assenza di finanziamento regionale: da 0 a 1. 2. A parita' di punteggio, la collocazione dei progetti avviene in relazione al tipo di intervento, considerando prioritari' quelli aventi per oggetto servizi alla persona in stato di infermita' o malattia, in secondo ordine quelli aventi per oggetto servizi nei confronti di soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio. 3. Qualora si presentino ulteriori casi di parita', viene considerato prioritario il progetto la cui realizzazione comporta l'impiego del piu' alto numero di volontari. 4. Sulla graduatoria formulata in applicazione dei criteri di cui al presente articolo viene acquisito il parere del comitato regionale del volontariato ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 12/1995. Art. 18. Individuazione delle emergenze sociali e di metodologie di intervento particolarmente avanzate 1. Per l'individuazione delle emergenze sociali ai fini dell'applicazione del criterio di priorita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera a), le strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia di salute, di protezione sociale, di tutela ambientale e di immigrazione indicano al servizio regionale competente in materia di volontariato, entro il 31 gennaio di ogni anno, la rilevazione di situazioni ed eventi qualificati come emergenze sociali. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il comitato regionale del volontariato, esaminate le rilevazioni di cui al comma 1, si esprime sull'ordine di rilevanza delle emergenze sociali ivi individuate e formula altresi' indicazioni e proposte per l'individuazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'Art. 17, comma 1, lettera b). Art. 19. Concessione ed erogazione 1. I contributi sono concessi in base alla graduatoria di cui all'Art. 17 sino alla concorrenza dello stanziamento previsto. 2. All'erogazione si procede in seguito alla comunicazione di avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso. Qualora il progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, si procede alla revoca del medesimo, salva la possibilita' di proroga su istanza debitamente motivata. 3. Al saldo del contributo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto di cui all'Art. 21. Art. 20. Variazioni del progetto 1. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo sono preventivamente autorizzate dal servizio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonche' l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 determinano l'inammissibilita' dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, il servizio competente rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo. Art. 21. Rendicontazione 1. I beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto secondo quanto disposto dall'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000 indicando altresi' tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti. 2. Il termine di rendicontazione viene fissato nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 3. Le eventuali richieste di proroga possono essere accolte su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi. Art. 22. Revoca e rideterminazione del contributo 1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all'Art. 21, viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo. 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile, e provvede invece alla revoca negli altri casi. Capo V Disposizioni comuni, transitorie e finali Art. 23. Ispezioni e controlli 1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 2. Possono altresi' essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 24. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni'. Art. 25. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati A, B e C del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo rispettivamente dagli articoli 6, 11 e 15, sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia di volontariato da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 26. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione le domande per l'accesso ai contributi di cui all'Art. 3 sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per l'anno in corso, si prescinde dal disposto dell'Art. 18 e, ai fini dell'applicazione del criterio di priorita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera a), sui progetti diretti a fronteggiare emergenze sociali il servizio competente in materia di volontariato acquisisce il parere delle strutture regionali competenti per materia. Art. 27. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).