Regolamento   per   la   concessione   di   contributi   diretti   al
consolidamento  delle  strutture  associative  e  alla qualificazione
dell'attivita'   delle   organizzazioni  di  volontariato,  ai  sensi
   dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

                               Capo I
                       Ambito di applicazione

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' ed i criteri
per  la  concessione  dei  contributi  previsti dall'Art. 8-bis della
legge  regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra
le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  di volontariato) e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  ai  fini del consolidamento
delle  strutture  associative  delle  organizzazioni  di volontariato
iscritte  nel registro di cui all'Art. 6 della legge medesima o delle
forme  di  coordinamento  regionale  e  ai  fini della qualificazione
dell'attivita' di volontariato delle stesse.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  I  beneficiari  dei  contributi  sono  le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nel  registro  di  cui all'Art. 6 della legge
regionale   n.   12/1995   o  le  forme  di  coordinamento  regionale
statutariamente  disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono
ammesse  le  domande  presentate  dalle  organizzazioni che risultino
iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.
                               Art. 3.
                       Iniziative finanziabili
    1.  I  contributi  di cui all'Art. 1 sono concessi a sostegno dei
seguenti tipi di intervento:
      a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi
comprese  quelle  informatiche  nonche'  di  altre  strumentazioni  e
attrezzature  necessarie  per  l'attivita' espletata dalle stesse con
riferimento alle finalita' statutarie;
      b) per  il  rimborso  delle spese sostenute per l'assicurazione
dei  volontari,  ai  sensi dell'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266 (legge quadro sul volontariato);
      c) per    l'attuazione   di   progetti,   anche   sperimentali,
finalizzati  a  particolari  interventi  e  attivita' di volontariato
prestate  nell'ambito  dei  settori  in cui le organizzazioni operano
ovvero   per   far   fronte  ad  emergenze  sociali  o  per  favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
    2.  Agli  interventi  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 1, e'
riservato  il  70%  dello  stanziamento  annuo  disponibile, la quota
residua   e'  destinata  prioritariamente  al  soddisfacimento  delle
domande  relative  agli  interventi  di cui alla lettera b) del comma
medesimo.
                               Capo II
               Contributi per la dotazione strumentale
                               Art. 4.
                    Limite massimo del contributo
    1.  Per  gli  interventi  di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a),
sono  concessi  contributi  nel  limite  massimo del 100% della spesa
ammessa  e  comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per
ciascuna organizzazione richiedente.
                               Art. 5.
                          Spese ammissibili
    1.  Sono  ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto
dei seguenti beni:
      a) strumentazioni  e  attrezzature particolari, necessarie allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale statutariamente prevista, ad
esclusione di beni mobili registrati;
      b) materiali   e   apparecchiature  per  l'ordinaria  attivita'
d'ufficio  compresi  fotocopiatrici  e  apparecchiature  fax  nonche'
apparecchiature  informatiche, purche' non sovradimensionate rispetto
alle reali possibilita' di impiego.
    2.  Il  contributo non puo' essere concesso per beni dello stesso
genere  di  quelli gia' oggetto di finanziamento nel corso di uno dei
due esercizi precedenti a quello' di presentazione della domanda.
                               Art. 6.
              Modalita' di presentazione della domanda
    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato  A,  facente  parte integrante del presente regolamento,
corredate  del  preventivo  di  spesa  della  ditta  fornitrice, sono
presentate   al   servizio   regionale   competente   in  materia  di
volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
                               Art. 7.
                     Concessione del contributo
    1. Per la concessione dei contributi si applicano, nell'ordine, i
seguenti criteri di priorita':
      a) spese  relative  all'acquisto  dei  beni  di cui all'Art. 5,
lettera a);
      b) spese  relative  all'acquisto  dei  beni  di cui all'Art. 5,
lettera b).
    2.  All'interno di ciascuna delle categorie di cui al comma 1, le
domande  vengono  ordinate,  in  base  al  coefficiente  ricavato dal
rapporto  tra  la  spesa  ammessa ed il numero dei volontari operanti
presso  l'organizzazione  richiedente, a partire dalla domanda con il
coefficiente piu' basso.
    3.  La  graduatoria  formulata  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 viene
comunicata  al comitato regionale per il volontariato di cui all'Art.
3 della legge regionale n. 12/1995 nella prima seduta utile.
    4.  I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria
entro il limite dello stanziamento previsto.
                               Art. 8.
                    Erogazione e rendicontazione
    1.  Il  contributo  viene  erogato  anticipatamente  in  un'unica
soluzione.  Entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  del  decreto di
erogazione,  il  beneficiario  e'  tenuto  a presentare il rendiconto
della  spesa  sostenuta,  secondo  quanto previsto dall'Art. 43 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
    2.  Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa
effettivamente  sostenuta,  si  procede  alla  rideterminazione dello
stesso  con  conseguente  restituzione  degli  importi secondo quanto
disposto dall'Art. 49, legge regionale n. 7/2000.
    3.  I  beni  oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli
inventari  dell'organizzazione  e  rimangono  vincolati all'esercizio
dell'attivita' della stessa.
                              Capo III
         Contributi per il rimborso delle spese assicurative
                               Art. 9.
                          Spese ammissibili
    1. Per gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) sono
concessi  contributi  a  totale  copertura  del  premio della polizza
assicurativa  annua.  E'  ammesso  a  contributo l'importo del premio
versato  la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della
domanda.
                              Art. 10.
                          Casi d'esclusione
    1.  Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate
con  enti  locali  o  altri  enti  pubblici  e  le organizzazioni che
fruiscono  comunque  della  copertura  dei  medesimi  oneri  ad altro
titolo.
    2.  Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attivita' che
comportano  le  prestazioni  di  un  limitato numero di volontari, e'
ammissibile  a  contributo  la  quota  parte  della  polizza  rimasta
effettivamente a carico dell'organizzazione.
                              Art. 11.
              Modalita' di presentazione della domanda
    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato  B,  facente  parte integrante del presente regolamento,
accompagnate   dalla   dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio
attestante gli estremi della polizza assicurativa, sono presentate al
servizio  regionale  competente  in  materia di volontariato entro il
31 gennaio di ciascun anno.
                              Art. 12.
                     Concessione dei contributi
    1. Previa verifica della completezza della documentazione e della
insussistenza  di  eventuali cause di esclusione, il contributo viene
concesso ed erogato in un'unica soluzione.
    2.  Qualora  lo stanziamento disponibile risulti insufficiente al
soddisfacimento  delle  domande pervenute, i contributi sono concessi
in misura proporzionalmente ridotta.
                               Capo IV
         Contributi per l'attuazione di progetti finalizzati
                              Art. 13.
                          Casi d'esclusione
    1.  Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'Art.
3,  comma  1,  lettera  c)  i  progetti  attinenti alle materie della
cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile.
    2. Non sono ammissibili a contributo:
      a) progetti   il   cui   ambito  di  realizzazione  non  ricade
interamente nel territorio regionale;
      b)  progetti  la  cui  realizzazione  ha una durata superiore a
dodici mesi;
      c) progetti  che non si realizzano con l'apporto determinante e
prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente;
      d) progetti  gia'  presentati  dalla  medesima organizzazione e
oggetto  di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio
di riferimento.
    3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche
di  finanziamento,  prive  di  elementi  progettuali  nonche'  quelle
relative  all'attuazione  di  iniziative promozionali o istituzionali
rientranti nell'attivita' ordinaria dell'organizzazione.
                              Art. 14.
                          Spese ammissibili
    1.    Sono    ammissibili   i   costi   direttamente   riferibili
all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie
di spesa:
      a) spese  per  le  risorse  umane,  entro i limiti indicati nel
modello della domanda di contributo di cui all'Art. 15, relativamente
a:
        1) prestazioni di professionisti esterni;
        2) personale dipendente interno;
        3)   volontari,   limitatamente   al   rimborso  delle  spese
sostenute;
      b) spese   per   l'acquisto   di   beni  strumentali  necessari
all'attuazione del progetto;
      c) spese generali di gestione del progetto.
    2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:
      a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
      b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
      c) le  spese  per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione
proponente;
      d) le  spese  per  attivita' promozionale dell'organizzazione e
quelle   relative   a  studi,  ricerche,  seminari  e  convegni,  non
finalizzate all'attuazione del progetto;
      e) le   spese  per  l'acquisto  di  beni  anche  deperibili  da
destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni.
                              Art. 15.
              Modalita' di presentazione della domanda
    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato  C,  facente  parte integrante del presente regolamento,
corredate  dal preventivo di spesa e dalla documentazione descrittiva
del  progetto,  sono  presentate  al servizio regionale competente in
materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
    2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per
un   solo   progetto,  per  ciascun  esercizio,  ancorche'  in  forma
congiunta,   relativamente   al   settore   prevalente  di  attivita'
istituzionale dell'organizzazione.
    3.   Fermo   restando  quanto  previsto  all'Art.  13,  comma  2,
lettera b)  la  domanda puo' riguardare anche un progetto costituente
un'autonoma  articolazione  di un'iniziativa progettuale pluriennale.
In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene
anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva.
                              Art. 16.
                    Limite massimo del contributo
    1.  I  contributi sono concessi nel limite massimo del 100% della
spesa  ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a
15.000,00  euro  per  progetto.  Nel  caso  in  cui la spesa ritenuta
ammissibile  superi  l'importo  di 15.000,00 euro, nel rispetto della
graduatoria formulata ai sensi dell'Art. 17 e qualora l'entita' delle
risorse  disponibili  lo  consenta,  il limite massimo del contributo
concedibile  e'  elevato  sino  all'importo di 30.000,00 euro per non
piu' di cinque progetti all'anno.
                              Art. 17.
                        Criteri di priorita'
    1.  I  progetti  considerati  ammissibili vengono inseriti in una
graduatoria  formulata mediante l'attribuzione di punteggi in base ai
seguenti criteri:
      a) interventi  finalizzati  a  fronteggiare situazioni o eventi
qualificati   come  emergenze  sociali  in  conformita'  al  disposto
dell'Art. 18: da 0 a 3;
      b) grado  di innovazione della metodologia d'intervento: da 0 a
2;
      c) interventi per i quali vi sia l'impegno finanziario da parte
di enti pubblici o privati: punti 1 per una partecipazione minima del
5%  rispetto al costo del progetto, piu' ulteriori 0,5 punti per ogni
incremento pari al 10%;
      d) interventi  promossi  in  forma  congiunta  da  due  o  piu'
organizzazioni  iscritte  al  registro o dalle forme di coordinamento
regionale statutariamente disciplinate: punti 2;
      e) interventi  che  sviluppino  un'azione di coinvolgimento dei
giovani  attraverso esperienze educative, di partecipazione sociale e
di orientamento al volontariato: punti 2;
      f) rilevazione  e analisi del bisogno: da 0 a 1, qualora i dati
non risultino sufficientemente dimostrabili la valutazione sara' pari
a 0,5;
      g) raggiungimento dell'obiettivo compiutamente definito: da 0 a
1;
      h) estensione   territoriale:   rionale  0,25,  comunale  0,50,
provinciale 0,75, regionale 1;
      i) progetti  innovativi  per  la peculiarita' dell'intervento o
per l'ambito territoriale di applicazione: da 0 a 1;
      l) progetti    costituenti   articolazioni   di   un'iniziativa
progettuale  pluriennale,  presentata ai sensi dell'Art. 15, comma 3,
successivi  a  progetti  gia'  finanziati nell'ambito dell'iniziativa
medesima: da 0 a 1;
      m) progetti  che  comprendano momenti di autoverifica del grado
di avanzamento degli interventi e dei risultati raggiunti: punti 1;
      n) concreta  possibilita' di reiterare il progetto, entro i due
esercizi successivi, in assenza di finanziamento regionale: da 0 a 1.
    2.  A  parita' di punteggio, la collocazione dei progetti avviene
in  relazione  al tipo di intervento, considerando prioritari' quelli
aventi  per  oggetto  servizi  alla  persona in stato di infermita' o
malattia,  in  secondo  ordine  quelli aventi per oggetto servizi nei
confronti di soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio.
    3.  Qualora  si  presentino  ulteriori  casi  di  parita',  viene
considerato  prioritario  il  progetto  la cui realizzazione comporta
l'impiego del piu' alto numero di volontari.
    4. Sulla graduatoria formulata in applicazione dei criteri di cui
al presente articolo viene acquisito il parere del comitato regionale
del  volontariato  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 2, lettera e) della
legge regionale n. 12/1995.
                              Art. 18.
Individuazione delle emergenze sociali e di metodologie di intervento
                      particolarmente avanzate
    1.   Per   l'individuazione   delle  emergenze  sociali  ai  fini
dell'applicazione del criterio di priorita' di cui all'Art. 17, comma
1, lettera a), le strutture dell'amministrazione regionale competenti
in  materia  di salute, di protezione sociale, di tutela ambientale e
di  immigrazione indicano al servizio regionale competente in materia
di  volontariato, entro il 31 gennaio di ogni anno, la rilevazione di
situazioni ed eventi qualificati come emergenze sociali.
    2.  Entro il mese di febbraio di ogni anno, il comitato regionale
del  volontariato,  esaminate  le  rilevazioni  di cui al comma 1, si
esprime   sull'ordine   di  rilevanza  delle  emergenze  sociali  ivi
individuate   e   formula   altresi'   indicazioni   e  proposte  per
l'individuazione   di   metodologie   di  intervento  particolarmente
avanzate,  ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'Art. 17,
comma 1, lettera b).
                              Art. 19.
                      Concessione ed erogazione
    1.  I  contributi  sono  concessi in base alla graduatoria di cui
all'Art. 17 sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.
    2.  All'erogazione  si  procede  in seguito alla comunicazione di
avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso.
Qualora  il  progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica
del  decreto  di  concessione,  si  procede alla revoca del medesimo,
salva la possibilita' di proroga su istanza debitamente motivata.
    3.   Al   saldo   del   contributo  si  provvede  contestualmente
all'approvazione del rendiconto di cui all'Art. 21.
                              Art. 20.
                       Variazioni del progetto
    1.  Eventuali  variazioni degli elementi progettuali o variazioni
compensative  delle  voci  di  spesa  indicate  nel  preventivo  sono
preventivamente  autorizzate  dal servizio competente, che accerta il
permanere  del  fine  pubblico perseguito, nonche' l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento.
    2.  Qualora  in  base  agli  elementi acquisiti si accerti che le
variazioni   di   cui   al  comma  1  determinano  l'inammissibilita'
dell'iniziativa  o  comportano  comunque una sostanziale modifica del
progetto  originario,  il  servizio  competente  rigetta l'istanza di
variazione  con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare
il  progetto  nella  sua  forma  originaria  a  pena  di  revoca  del
contributo.
                              Art. 21.
                           Rendicontazione
    1.  I  beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto secondo
quanto   disposto  dall'Art.  43  della  legge  regionale  n.  7/2000
indicando  altresi'  tutti  gli altri eventuali contributi pubblici o
privati  ottenuti  per  la  stessa  iniziativa, la cui somma non deve
complessivamente   superare   l'ammontare  dei  costi  effettivamente
rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale
sull'attuazione   del   progetto,   con  specifico  riferimento  agli
obiettivi raggiunti.
    2.  Il  termine  di  rendicontazione viene fissato nel decreto di
erogazione,  tenuto  conto  dei  tempi  previsti per la realizzazione
dell'intervento.
    3.  Le  eventuali  richieste di proroga possono essere accolte su
istanza  debitamente  motivata  e  per un periodo non superiore a sei
mesi.
                              Art. 22.
              Revoca e rideterminazione del contributo
    1.  In  caso  di  mancata rendicontazione entro il termine di cui
all'Art.  21, viene disposta la revoca del contributo con conseguente
obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto
dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Nel  caso  in  cui la spesa rendicontata risulti inferiore al
contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.
    3.  Nel  caso  in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del
progetto   risulti  parziale,  il  servizio  competente,  valutati  i
risultati  conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo,
riconoscendo  a  rendiconto  solo le spese direttamente riferibili al
conseguimento  del  risultato  utile,  e  provvede invece alla revoca
negli altri casi.
                               Capo V
              Disposizioni comuni, transitorie e finali
                              Art. 23.
                        Ispezioni e controlli
    1.  Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione
sulla  documentazione  presentata  a rendiconto ai sensi dell'Art. 43
della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Possono  altresi'  essere  disposte  in  qualunque momento le
ispezioni  ed i controlli di cui all'Art. 44 della legge regionale n.
7/2000.
                              Art. 24.
                       Disposizione di rinvio
    1.  Per  quanto non espressamente previsto, si applicano le norme
di  cui  alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni'.
                              Art. 25.
                     Modifiche della modulistica
    1.  Eventuali  modifiche  ed integrazioni dei modelli di cui agli
allegati A, B e C del presente regolamento, previsti per la redazione
delle  domande  di  contributo rispettivamente dagli articoli 6, 11 e
15,  sono  disposte con decreto del direttore del servizio competente
in  materia  di  volontariato  da pubblicare nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                              Art. 26.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  fase  di  prima  applicazione le domande per l'accesso ai
contributi  di  cui  all'Art.  3  sono presentate entro il termine di
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    2. Per l'anno in corso, si prescinde dal disposto dell'Art. 18 e,
ai  fini  dell'applicazione del criterio di priorita' di cui all'Art.
17,   comma 1,  lettera  a),  sui  progetti  diretti  a  fronteggiare
emergenze  sociali  il servizio competente in materia di volontariato
acquisisce   il  parere  delle  strutture  regionali  competenti  per
materia.
                              Art. 27.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
    (Omissis).