Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati. Capo I Disposizioni generali Art. 1. Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi), e' articolato a livello regionale. Art. 2. Modalita' di iscrizione dei centralinisti telefonici privi della vista 1. Le domande per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 1 e per l'esame di abilitazione sono presentate alla direzione regionale del lavoro e delle professioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'Art. 1 si applica la disciplina prevista dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti). Art. 3. Albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti 1. L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, istituito con la legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), e' articolato a livello regionale. Art. 4. Modalita' di iscrizione dei terapisti della riabilitazione non vedenti 1. Le domande per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 3 sono presentate alla direzione regionale del lavoro e delle professioni. 2. Ai fui dell'iscrizione all'albo di cui all'Art. 3 si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro del lavoro 22 dicembre 1994, n. 775 (Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti). Capo II trattamento dei dati Art. 5. Denominazione del trattamento e tipi di dati trattati 1. Nell'ambito del procedimento per l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'Art. 1, comma 1, la direzione regionale del lavoro e delle professioni tratta dati personali idonei a rivelare la condizione di cecita', assoluta o parziale, del richiedente l'iscrizione. 2. Nell'ambito del procedimento per l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'Art. 3, comma 1, la direzione regionale del lavoro e delle professioni tratta dati personali idonei a rivelare la condizione di cecita', assoluta o parziale, del richiedente l'iscrizione. Art. 6. Fonti normative 1. Le fonti normative relative alle attivita' cui e' collegato il trattamento dei dati oggetto del presente regolamento si individuano: a) con riguardo ai centralinisti telefonici privi della vista, nella legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi) e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 3 giugno 1971, n. 397 (Norme a favore dei centralinisti ciechi), nella legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nella legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni; b) con riguardo ai terapisti della riabilitazione non vedenti, nella legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), nel decreto del Ministro del lavoro 22 dicembre 1994, n. 775 (Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nella legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 7. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento 1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attivita': a) le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione e revoca di abilitazioni, e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti relativi al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile e al rilascio di iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge; b) i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate e, in particolare, quelli svolti al fine di curare l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; c) le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attivita' di commissioni e di altri organi collegiali. Art. 8. Operazioni eseguite 1. I dati di cui all'Art. 5 sono raccolti dalla direzione regionale competente presso gli interessati e presso terzi e sono elaborati in forma cartacea. 2. Nell'ambito delle finalita' del trattamento i dati di cui all'Art. 5 possono essere comunicati, conservati, rettificati e cancellati nonche' possono essere utilizzati al fine di consultazione interna. Art. 9. Comunicazione dei dati 1. I dati di cui all'Art. 5, comma 1, possono essere comunicati: a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale struttura competente in materia di albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista; b) alle strutture competenti di altra Regione ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale qualora il richiedente risieda in provincia di altra Regione; c) alla commissione regionale per gli esami di abilitazione dei centralinisti privi della vista per l'espletamento delle attivita' di competenza; d) alle strutture provinciali competenti ai fini del colloca- mento obbligatorio; e) all'interessato, o a soggetto da questi specificamente delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso; f) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti; g) all'ufficio legislativo e legale della Regione per ragioni di assistenza legale e di patrocinio. 2. I dati di cui all'Art. 5, comma 2, possono essere comunicati: a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale struttura competente in materia di albo nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti; b) alle strutture provinciali competenti ai fini del colloca- mento obbligatorio; c) all'interessato, o a soggetto da questi specificamente delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso; d) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti; e) all'ufficio legislativo e legale della Regione per ragioni di assistenza legale e di patrocimo. Capo III Disposizioni finali e transitorie Art. 10. Norma transitoria 1. La direzione regionale del lavoro e delle professioni provvede all'iscrizione, nei rispettivi albi professionali, dei candidati in possesso dei requisiti per l'iscrizione che abbiano gia' presentato domanda all'amministrazione provinciale competente. 2. Nelle more della costituzione della commissione regionale per gli esami di abilitazione dei centralinisti privi della vista, gli esami di abilitazione sono svolti dalla commissione provinciale regolarmente costituita a norma delle vigenti disposizioni di legge. 3. La direzione regionale del lavoro e delle professioni comunica l'avvenuto superamento dell'esame di cui al comma 2 alle strutture competenti di altra Regione ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale qualora il richiedente risieda in provincia di altra Regione. Art. 11. A b r o g a z i o n i 1. Il regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, adottato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 21 del 14 giugno 2002, approvato con delibera della giunta regionale n. 2257 del 28 giugno 2002, e' abrogato. Art. 12. Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di centralinisti telefonici privi della vista e di terapisti della riabilitazione non vedenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy