Regolamento  in  materia  di  albo  professionale  dei  centralinisti
   telefonici  privi della vista, di albo professionale dei terapisti
   della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati.

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
  Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista

    1.  L'albo  professionale  nazionale dei centralinisti telefonici
privi  della  vista,  istituito  con  la legge 14 luglio 1957, n. 594
(Norme  sul  collocamento  obbligatorio  dei centralinisti telefonici
ciechi), e' articolato a livello regionale.
                               Art. 2.
Modalita'  di  iscrizione  dei  centralinisti  telefonici privi della
                                vista

    1.  Le  domande per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 1 e per
l'esame  di abilitazione sono presentate alla direzione regionale del
lavoro e delle professioni.
    2.  Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'Art. 1 si applica
la   disciplina   prevista   dalla   legge   29 marzo  1985,  n.  113
(Aggiornamento  della  disciplina  del  collocamento  al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti).
                               Art. 3.
  Albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti

    1.   L'albo   professionale   nazionale   dei   terapisti   della
riabilitazione  non  vedenti, istituito con la legge 11 gennaio 1994,
n.  29  (Norme  in  favore  dei  terapisti  della  riabilitazione non
vedenti), e' articolato a livello regionale.
                               Art. 4.
Modalita'  di  iscrizione  dei  terapisti  della  riabilitazione  non
                               vedenti

    1.  Le  domande  per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 3 sono
presentate alla direzione regionale del lavoro e delle professioni.
    2.  Ai  fui dell'iscrizione all'albo di cui all'Art. 3 si applica
la   disciplina   prevista   dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro
22 dicembre  1994, n. 775 (Regolamento recante norme per l'iscrizione
e  la  cancellazione  dall'albo professionale nazionale dei terapisti
della riabilitazione non vedenti).
                               Capo II

                        trattamento dei dati

                               Art. 5.
        Denominazione del trattamento e tipi di dati trattati

    1.   Nell'ambito   del  procedimento  per  l'iscrizione  all'albo
professionale  nazionale  dei  centralinisti  telefonici  privi della
vista di cui all'Art. 1, comma 1, la direzione regionale del lavoro e
delle   professioni  tratta  dati  personali  idonei  a  rivelare  la
condizione   di   cecita',   assoluta  o  parziale,  del  richiedente
l'iscrizione.
    2.   Nell'ambito   del  procedimento  per  l'iscrizione  all'albo
professionale   nazionale  dei  terapisti  della  riabilitazione  non
vedenti di cui all'Art. 3, comma 1, la direzione regionale del lavoro
e  delle  professioni  tratta  dati  personali  idonei  a rivelare la
condizione   di   cecita',   assoluta  o  parziale,  del  richiedente
l'iscrizione.
                               Art. 6.
                           Fonti normative

    1. Le fonti normative relative alle attivita' cui e' collegato il
trattamento dei dati oggetto del presente regolamento si individuano:
      a) con  riguardo ai centralinisti telefonici privi della vista,
nella   legge   14 luglio   1957,  n.  594  (Norme  sul  collocamento
obbligatorio   dei  centralinisti  telefonici  ciechi)  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nella  legge  3 giugno 1971, n. 397
(Norme a favore dei centralinisti ciechi), nella legge 29 marzo 1985,
n.  113  (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e
del  rapporto  di  lavoro dei centralinisti non vedenti), nella legge
12 marzo  1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
nella  legge  regionale  14 gennaio  1998,  n. 1 (Norme in materia di
politica  attiva  del  lavoro,  collocamento  e  servizi  all'impiego
nonche'  norme  in  materia  di  formazione professionale e personale
regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
      b) con  riguardo ai terapisti della riabilitazione non vedenti,
nella  legge  11 gennaio  1994,  n. 29 (Norme in favore dei terapisti
della  riabilitazione  non  vedenti),  nel  decreto  del Ministro del
lavoro  22 dicembre  1994,  n.  775  (Regolamento  recante  norme per
l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei
terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti), nella legge 12 marzo
1999,  n.  68  (Norme  per  il diritto al lavoro dei disabili), nella
legge  regionale  14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica
attiva  del  lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme
in  materia  di  formazione  professionale  e  personale regionale) e
successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 7.
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento

    1.  Ai  sensi  della  normativa in materia di protezione dei dati
personali, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti
attivita':
      a) le  attivita'  dirette  all'applicazione della disciplina in
materia di concessione e revoca di abilitazioni, e, nell'ambito delle
stesse, i trattamenti relativi al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidita'  civile  e  al rilascio di iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge;
      b) i   trattamenti   di   dati   volti  all'applicazione  della
disciplina  in  materia  di  diritti delle persone handicappate e, in
particolare,   quelli   svolti  al  fine  di  curare  l'educazione  e
l'istruzione  del  portatore  di  handicap  nonche'  il  collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
      c) le  attivita'  dirette  all'applicazione della disciplina in
materia  di  documentazione  dell'attivita'  istituzionale  di organi
pubblici e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti di dati contenuti
in  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di  commissioni e di altri
organi collegiali.
                               Art. 8.
                         Operazioni eseguite

    1.  I  dati  di  cui  all'Art.  5  sono  raccolti dalla direzione
regionale  competente  presso  gli  interessati e presso terzi e sono
elaborati in forma cartacea.
    2.  Nell'ambito  delle  finalita'  del  trattamento i dati di cui
all'Art.  5  possono  essere  comunicati,  conservati,  rettificati e
cancellati nonche' possono essere utilizzati al fine di consultazione
interna.
                               Art. 9.
                       Comunicazione dei dati

    1. I dati di cui all'Art. 5, comma 1, possono essere comunicati:
      a) al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali quale
struttura  competente  in materia di albo nazionale dei centralinisti
telefonici privi della vista;
      b) alle   strutture   competenti   di  altra  Regione  ai  fini
dell'iscrizione  all'albo nazionale qualora il richiedente risieda in
provincia di altra Regione;
      c) alla commissione regionale per gli esami di abilitazione dei
centralinisti privi della vista per l'espletamento delle attivita' di
competenza;
      d) alle  strutture  provinciali competenti ai fini del colloca-
mento obbligatorio;
      e) all'interessato,  o  a  soggetto  da  questi  specificamente
delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso;
      f) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti;
      g) all'ufficio  legislativo  e legale della Regione per ragioni
di assistenza legale e di patrocinio.
    2. I dati di cui all'Art. 5, comma 2, possono essere comunicati:
      a) al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali quale
struttura competente in materia di albo nazionale dei terapisti della
riabilitazione non vedenti;
      b) alle  strutture  provinciali competenti ai fini del colloca-
mento obbligatorio;
      c) all'interessato,  o  a  soggetto  da  questi  specificamente
delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso;
      d) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti;
      e) all'ufficio  legislativo  e legale della Regione per ragioni
di assistenza legale e di patrocimo.
                              Capo III

                  Disposizioni finali e transitorie

                              Art. 10.
                          Norma transitoria

    1. La direzione regionale del lavoro e delle professioni provvede
all'iscrizione,  nei  rispettivi albi professionali, dei candidati in
possesso  dei  requisiti per l'iscrizione che abbiano gia' presentato
domanda all'amministrazione provinciale competente.
    2.  Nelle more della costituzione della commissione regionale per
gli  esami  di  abilitazione dei centralinisti privi della vista, gli
esami  di  abilitazione  sono  svolti  dalla  commissione provinciale
regolarmente costituita a norma delle vigenti disposizioni di legge.
    3. La direzione regionale del lavoro e delle professioni comunica
l'avvenuto  superamento  dell'esame  di cui al comma 2 alle strutture
competenti   di   altra  Regione  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo
nazionale  qualora  il  richiedente  risieda  in  provincia  di altra
Regione.
                              Art. 11.
                        A b r o g a z i o n i

    1.  Il  regolamento  per  l'iscrizione all'albo professionale dei
centralinisti  telefonici  privi  della  vista  e dei terapisti della
riabilitazione  non  vedenti,  adottato  con  decreto del commissario
dell'agenzia  regionale  per  l'impiego  n.  21  del  14 giugno 2002,
approvato  con  delibera della giunta regionale n. 2257 del 28 giugno
2002, e' abrogato.
                              Art. 12.
                            Norma finale

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
trovano  applicazione  le  norme  vigenti in materia di centralinisti
telefonici  privi della vista e di terapisti della riabilitazione non
vedenti.
    2.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy