(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 31 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Incremento dell'oblazione 1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C, allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi e' incrementata del 10 per cento per l'effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici o per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione. 2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia in un'unica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004.