(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                           31 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                      Incremento dell'oblazione
    1.  La  misura dell'oblazione stabilita nella tabella C, allegata
al  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici,  come  convertito  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326 e
modificato  dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato: legge
finanziaria  2004)  per  la  sanatoria  degli  illeciti urbanistico -
edilizi  e'  incrementata  del  10  per  cento per l'effettuazione di
controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici o per la
promozione    di    interventi   di   riqualificazione   urbanistica,
paesistico-ambientale,  fluviale  ed  idrogeologica  da  parte  della
Regione.
    2.  Il  versamento  degli importi dovuti a norma del comma 1 deve
essere  effettuato  al  momento  della  presentazione dell'istanza di
sanatoria  edilizia in un'unica soluzione, su apposito conto corrente
individuato  dalla  Regione  e,  in  caso di istanza presentata prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  comunque  entro il
31 marzo 2004.