Art. 2.
                Incremento degli oneri di costruzione
    1.  Gli  oneri di costruzione dovuti ai comuni per gli interventi
oggetto  di  istanza  di  sanatoria  edilizia,  in  base alle tariffe
vigenti   ai  sensi  della  legge  regionale  7 aprile  1995,  n.  25
(disposizioni   in   materia  di  determinazione  del  contributo  di
concessione  edilizia)  sono  incrementati  nelle  misure  di seguito
indicate:
      a) cento per cento nei comuni costieri;
      b) cinquanta   per   cento   nei  comuni  di  fascia  collinare
retrocostiera, individuati nell'elenco allegato alla presente legge;
      c) venti  per cento nei comuni montani, individuati nell'elenco
allegato alla presente legge.
    2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1,
e' ridotto:
      a) del cinquanta per cento, nel caso di opere abusive aventi ad
oggetto  unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze utilizzate come
prima casa alla data del 31 marzo 2003;
      b) del  settantacinque  per  cento  nel caso di opere abusive e
relative  pertinenze  aventi ad oggetto funzioni non residenziali con
esclusione di quelle commerciali e direzionali.
    3.  La  quota  del venti per cento dell'incremento degli oneri di
costruzione,  senza  le  riduzioni  di cui al comma 2, riservata alla
Regione per le attivita' individuale all'Art. 1, comma 1.
    4.    Gli    oneri   di   costruzione   devono   essere   versati
dall'interessato  in  via  anticipata  al momento della presentazione
dell'istanza  di  sanatoria  edilizia secondo le misure fissate nella
tabella  D  allegata  al  decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla
legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003.
    5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizia in sanatoria ai
sensi   dell'Art.  32,  comma  37,  del  decreto-legge  n.  269/2003,
convertito  dalla  legge  n.  326/2003  e  modificato  dalla legge n.
350/2003,  l'interessato  e'  tenuto a versare al comune la rimanente
quota  degli  oneri  di  costruzione dovuta e del relativo incremento
entro il 30 settembre 2004.
    6.  Il versamento della quota del venti per cento di cui al comma
3  deve  essere  effettuato,  a cura del comune, entro il 30 novembre
2004,  sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell'Art.
1, comma 2.
    7.  Il  comune  verifica  l'importo  definitivo  degli  oneri  di
costruzione  dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio
entro  il  31 dicembre  2006. Decorso tale termine senza richiesta di
conguaglio  da  parte  del comune, le somme pagate dall'interessato a
titolo  di  oneri  di  costruzione e relativo incremento si intendono
congrue e corrette ad ogni effetto.