Art. 2. Incremento degli oneri di costruzione 1. Gli oneri di costruzione dovuti ai comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate: a) cento per cento nei comuni costieri; b) cinquanta per cento nei comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nell'elenco allegato alla presente legge; c) venti per cento nei comuni montani, individuati nell'elenco allegato alla presente legge. 2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, e' ridotto: a) del cinquanta per cento, nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unita' immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003; b) del settantacinque per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali. 3. La quota del venti per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, riservata alla Regione per le attivita' individuale all'Art. 1, comma 1. 4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dall'interessato in via anticipata al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella D allegata al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003. 5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizia in sanatoria ai sensi dell'Art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, l'interessato e' tenuto a versare al comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004. 6. Il versamento della quota del venti per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell'Art. 1, comma 2. 7. Il comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.