Art. 3.
      Limiti di ammissibilita' a sanatoria delle opere abusive
    1.   Sono   suscettibili   di   sanatoria  le  tipologie  di  cui
all'allegato  1  al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge
n.  326/2003  e modificato dalla legge n. 350/2003, aventi ad oggetto
le  seguenti  opere  fatta  eccezione  per,  le  fattispecie indicate
all'Art. 32, comma 27 del decreto-legge medesimo:
      a) ampliamenti  di  manufatti,  di qualunque destinazione d'uso
non  superiori  a  quattrocentocinquanta  metri cubi della volumetria
della costruzione originaria;
      b) nuove   costruzioni  di  qualunque  destinazione  d'uso  non
superiori  a  450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio
in  sanatoria,  a  condizione  che  la  nuova  costruzione non superi
comunque complessivamente i 1500 metri cubi;
      c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti
di essi;
      d) frazionamento  di  immobili residenziali senza necessita' di
reperimento di parcheggi pertinenziali.
    2.   Le   disposizioni   di   cui  all'Art.  32,  comma  25,  del
decrerto-legge  n.  269/2003,  convertito  dalla  legge n. 326/2003 e
modificato  dalla  legge  n.  350/2003, continuano ad applicarsi agli
effetti dell'oblazione penale e delle sanzioni amministrative.
    3.  Per  vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e
dell'assetto  idraulico  ai  sensi dell'Art. 32, comma 27, lettera d)
del  decreto-legge  n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e
modificato  dalla  legge  n.  350/2003, si intendono le previsioni di
inedificabilita'  assoluta  dettate  da  leggi statali e regionali in
tema  di  difesa  del  suolo  (legge  18 maggio  1989, n. 183 e leggi
regionali 28 gennaio 1993, n. 9 e 21 giugno 1999, n. 18), nonche' dai
piani  di  bacino  e  piani  di  bacino  stralcio  approvati ai sensi
dell'Art. 97 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle
materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).
    4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti ambiti portuali
soggetti  alla  competenza delle Autorita' portuali, fermi restando i
limiti  di  cui  ai  commi  precedenti,  le  istanze di sanatori sono
assentibili previo rilascio:
      a) della  disponibilita'  dell'area  da  parte delle competenti
Autorita'   in   caso   di  interventi  comportanti  modifiche  alle,
concessioni demaniali in atto;
      b) del  parere  favorevole  delle Amministrazioni preposte alla
tutela  del  vincolo  paesistico-ambientale a norma dell'Art. 5 della
presente legge.