Art. 3. Limiti di ammissibilita' a sanatoria delle opere abusive 1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per, le fattispecie indicate all'Art. 32, comma 27 del decreto-legge medesimo: a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a quattrocentocinquanta metri cubi della volumetria della costruzione originaria; b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi; c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi; d) frazionamento di immobili residenziali senza necessita' di reperimento di parcheggi pertinenziali. 2. Le disposizioni di cui all'Art. 32, comma 25, del decrerto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell'oblazione penale e delle sanzioni amministrative. 3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'Art. 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilita' assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993, n. 9 e 21 giugno 1999, n. 18), nonche' dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'Art. 97 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia). 4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorita' portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatori sono assentibili previo rilascio: a) della disponibilita' dell'area da parte delle competenti Autorita' in caso di interventi comportanti modifiche alle, concessioni demaniali in atto; b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'Art. 5 della presente legge.