Art. 4.
Possibilita', condizioni e modalita' di sanatoria delle opere abusive
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  32,  comma  26,  del  decreto-legge  n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge
n.  350/2003,  e  ad  integrazione di quanto stabilito nel successivo
comma  27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in
aree  assoggettate  ai  vincoli  di  cui  all'Art.  32,  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico  -  edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie),   e   successive   modificazioni,   sono  suscettibili  di
sanatoria,  ancorche'  eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed
in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
      a) i  mutamenti  di  destinazione d'uso di immobili, realizzati
mediante  opere  o  senza,  ove  le destinazioni d'uso insediate o da
insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo;
      b) le opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini
di  superficie  o  di  volume e gli interventi comportanti violazioni
relative  all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie
coperta  che  non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal
progetto  assentito,  sempreche'  entrambe  tali  fattispecie  non si
pongano  in  contrasto  con  le  specifiche  discipline di tutela del
relativo vincolo;
      c) le  opere  eseguite  nel  periodo  antecedente  la  data del
1° settembre  1967,  indipendentemente  dalla  disciplina urbanistica
vigente.
    2.  In  relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della
tabella C,  allegata  al  decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla
legge  n.  326/2003  e  modificato  dalla legge n. 350/2003, inerenti
immobili  non  ricadenti  in  zone  assoggettate  ai  vincoli  di cui
all'Art.  32  della  legge  n.  47/1985 e successive modificazioni le
condizioni  e  le  modalita'  di  sanatoria sono quelle stabilite nel
suddetto   decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  dalla  legge  n.
326/2003  e  modificato  dalla  legge n. 350/2003, relativamente alle
altre  tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento
dei  termini  di  cui  all'Art.  32,  commi  36  e  37,  del medesimo
decreto-legge n. 269/2003.