Art. 4. Possibilita', condizioni e modalita' di sanatoria delle opere abusive 1. Ai sensi dell'Art. 32, comma 26, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all'Art. 32, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorche' eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni d'uso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo; b) le opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, sempreche' entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo; c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente. 2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella C, allegata al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui all'Art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalita' di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui all'Art. 32, commi 36 e 37, del medesimo decreto-legge n. 269/2003.