Art. 5.
Modalita'  di  rilascio  del parere di cui all'Art. 32 della legge n.
47/1985  e  successive  modificazioni  per opere abusive ricadenti su
         immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale.
    1.  Il  rilascio  del  parere  di  cui all'Art. 32 della legge n.
47/1985  e  successive modificazioni relativamente alle opere abusive
oggetto  di  istanza  di  sanatoria  inerenti immobili assoggettati a
vincolo paesistico-ambientale e' subdelegato ai comuni.
    2.  Le  istanze  di  sanatoria  di  cui  al comma 1 devono essere
corredate,  in  aggiunta  alla  documentazione prevista nell'Art. 32,
comma 35,  del  decreto-legge  n. 269/2003, convertito dalla legge n.
326/2003  e modificato dalla legge n. 350/2003, da elaborati grafici,
osseverati  da  un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti
la  localizzazione  dell'opera,  e le sue dimensioni rappresentate in
piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
    3.  I  comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e
della pronuncia sull'istanza di sanatoria:
      a) sono   tenuti   ad   acquisire   il  conforme  avviso  della
commissione  edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni
dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;
      b) possono  fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli
articoli  14  e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in
materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli
atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo
restando  che  il  motivato  dissenso espresso da una amministrazione
preposta   alla   tutela   paesistico-ambientale,   ivi   inclusa  la
soprintendenza  competente,  preclude il rilascio del titolo edilizio
in sanatona;
      c) dell'esito  del  parere  espresso dalla commissione edilizia
integrata   il   comune   deve   effettuare   formale   comunicazione
all'interessato  richiedente  entro i quindici giorni successivi alla
data  nella  quale  la  commissione edilizia integrata ha espresso il
parere.
    4.  L'efficacia  del  titolo  edilizio  in  sanatoria puo' essere
subordinata   all'osservanza  di  specifiche  prescrizioni  volte  al
migliore     inserimento     dell'opera    abusiva    nel    contesto
paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un
congruo termine entro cui l'interessato e' tenuto ad ottemperare alle
prescrizioni.
    5.  Alla  scadenza  del termine di cui al comma 4 i comuni devono
verificare  l'ottemperanza  alle  prescrizioni e in caso di riscontro
negativo:
      a) ove   trattasi   di  totale  inottemperanza,  dichiarano  la
decadenza   del   titolo   edilizio   in   sanatoria  e  danno  corso
all'irrogazione  delle  pertinenti  sanzioni  di  cui  al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia) e
successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490  (testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali  ed  ambientali,  a norma dell'Art. 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352);
      b) ove   trattasi   di  parziale  inottemperanza,  in  giungono
all'interessato  di  ottemperare  entro  un  nuovo  termine  all'uopo
assegnato,    decorso    infruttuosamente   il   quale   procederanno
all'immediata  dichiarazione  di  decadenza  del  titolo  edilizio in
sanatoria  ed  all'irrogazione  delle sanzioni indicate nella lettera
a).
    6.  Il  parere  di  cui  al  comma  1,  ove positivo, deve essere
comunicato  alla  soprintendenza  competente  ai sensi dell'Art. 151,
comma  4,  del  decreto legislativo n. 490/1999, salvo il caso in cui
l'assenso della ridetta Soprintendenza sia gia' stato acquisito.
    7.  Il  rilascio  da  parte  dei  comuni  del  titolo edilizio in
sanatoria e' subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma
dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennita' pecuniaria di
cui all'Art. 164 del decreto legislativo n. 490/1999.