Art. 5. Modalita' di rilascio del parere di cui all'Art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale. 1. Il rilascio del parere di cui all'Art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale e' subdelegato ai comuni. 2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell'Art. 32, comma 35, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, da elaborati grafici, osseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell'opera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100. 3. I comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sull'istanza di sanatoria: a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della commissione edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria; b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatona; c) dell'esito del parere espresso dalla commissione edilizia integrata il comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la commissione edilizia integrata ha espresso il parere. 4. L'efficacia del titolo edilizio in sanatoria puo' essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l'interessato e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i comuni devono verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo: a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all'irrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'Art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352); b) ove trattasi di parziale inottemperanza, in giungono all'interessato di ottemperare entro un nuovo termine all'uopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno all'immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed all'irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a). 6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla soprintendenza competente ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 490/1999, salvo il caso in cui l'assenso della ridetta Soprintendenza sia gia' stato acquisito. 7. Il rilascio da parte dei comuni del titolo edilizio in sanatoria e' subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennita' pecuniaria di cui all'Art. 164 del decreto legislativo n. 490/1999.