Art. 6.
         Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi
    1.  Le  istanze  di  rilascio  di  titoli  edilizi  in  sanatoria
presentate,  ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo
IV  della  legge  n.  47/1985  e  successive  modificazioni  e di cui
all'Art.   39  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724  (misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni,
il  cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata
in   vigore  della  presente  legge  per  carenza  di  documentazione
essenziale  da  produrre  a  carico  degli interessati, devono essere
integrate   dagli   stessi   entro   il   30 settembre   2004,   pena
l'inammissibilita'  della  sanatoria  con conseguente reiezione delle
istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della
vigente legislazione in materia.
    2.  Le  istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio
non  sia  stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli
imposti  a  tutela  dell'assetto  idraulico  ed idrogeologico e delle
falde  acquifere,  sono definite dai comuni con le modalita' indicate
nel presente articolo a condizione che le opere abusive:
      a) non  determinino  situazioni di rischio e di pericolo per la
pubblica  e  privata  incolumita'  tenuto  conto delle risultanze dei
vigenti piani di bacino;
      b) non  pregiudichino  ovvero rendano piu' onerosa l'attuazione
delle  previsioni  dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi
di  sistemazione  idraulica  ed  idrogeologica  siano  gia'  inseriti
nell'ultimo  programma triennale degli enti locali approvato ai sensi
dell'Art.  14  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in
materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
    3. Il titolo edilizio in sanatoria e' rilasciato dal comune entro
centoventi  giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad
integrazione   della   domanda  gia'  in  atti,  di  un'attestazione,
sottoscritta  da  tecnico  abilitato,  avente  ad oggetto il rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  comma  2,  eventualmente corredata da
ulteriore documentazione tecnica.
    4.  L'attestazione  di  cui  al  comma 3 deve essere inoltrata al
comune   entro   il   30 settembre   2004  e  corredata  dalla  prova
dell'avvenuto  versamento  di una somma pari a 600,00 euro, di cui il
50  per cento e' da corrispondere al comune interessato e la restante
parte  alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere
effettuato  sul  conto corrente individuato ai sensi dell'Art. 4. Gli
introiti  di  cui al presente comma sono destinati alla realizzazione
di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.
    5.  Il  comune,  verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel
rilascio  del titolo edilizio in sanatoria puo' prescrivere opportuni
accorgimenti  tecnico-costruttivi,  misure  o  cautele  per la tutela
della   pubblica  e  privata  incolumita'.  La  verifica  del  comune
sostituisce  il  parere  di  cui all'Art. 32 della legge n. 47/1985 e
successive modificazioni.
    6.  Decorso  il  termine  perentorio  di  centoventi  giorni,  la
sanatoria  e' preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il
comune  provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori
a norma della vigente legislazione.
    7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente
legge,     decorso    il    termine    perentorio    di    un    anno
(trecentosessantacinque    giorni)    dalla   completa   integrazione
dell'istanza  medesima,  in  assenza  di  prescrizioni  relative agli
accorgimenti,  misure  e/o  cautele  previste all'Art. 6, comma 5, la
sanatoria  si  intende  concessi.  A  richiesta dell'interessato, nei
trenta  giorni  successivi, il comune deve rilasciare un'attestazione
in ordine alla formazione del silenzio assenso.