Art. 6. Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi 1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 30 settembre 2004, pena l'inammissibilita' della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia. 2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai comuni con le modalita' indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive: a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumita' tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino; b) non pregiudichino ovvero rendano piu' onerosa l'attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano gia' inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'Art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni. 3. Il titolo edilizio in sanatoria e' rilasciato dal comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda gia' in atti, di un'attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica. 4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al comune entro il 30 settembre 2004 e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento e' da corrispondere al comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell'Art. 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica. 5. Il comune, verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria puo' prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumita'. La verifica del comune sostituisce il parere di cui all'Art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni. 6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria e' preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione. 7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, decorso il termine perentorio di un anno (trecentosessantacinque giorni) dalla completa integrazione dell'istanza medesima, in assenza di prescrizioni relative agli accorgimenti, misure e/o cautele previste all'Art. 6, comma 5, la sanatoria si intende concessi. A richiesta dell'interessato, nei trenta giorni successivi, il comune deve rilasciare un'attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso.