Integrazione, ai sensi dell'Art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, ai regolamenti concernenti modalita' di concessione dei contributi, approvati con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres. e decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. previsti dalle leggi regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001. Art. 1. Integrazione al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/1987 1. Dopo l'Art. 8 del «Regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0220/Pres., e' introdotto il seguente: «Art. 8-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.». Art. 2. Integrazione al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0451/2001 1. Dopo l'Art. 4 del «Regolamento di esecuzione concernente le modalita' di concessione dei contributi previsti dall'Art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'Art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., e' introdotto il seguente: «Art. 4-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di scurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui ai comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.». Art. 3. Integrazione al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0303/2000 1. Dopo l'Art. 5 del «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, Art. 8» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., e' introdotto il seguente: «Art. 5-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.». Art. 4. Integrazione al regolamento agprovato con decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 1. Dopo l'Art. 4 del «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., e' introdotto il seguente: «Art. 4-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concesione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy