Integrazione, ai sensi dell'Art. 73 della legge regionale n. 18/2003,
   in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, ai regolamenti concernenti
   modalita' di concessione dei contributi, approvati con decreto del
   presidente   della   giunta   regionale   22 settembre   1987,  n.
   0451/Pres., decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001,
   n.  0451/Pres.,  decreto  del  presidente  della  giunta regionale
   18 agosto  2000,  n.  0303/Pres.  e  decreto  del Presidente della
   Regione   2 maggio   2002,  n.  0118/Pres.  previsti  dalle  leggi
   regionali n. 30/1984, n. 4/1999 e n. 23/2001.
                               Art. 1.
          Integrazione al regolamento approvato con decreto
         del presidente della giunta regionale n. 0451/1987
    1.  Dopo  l'Art.  8  del «Regolamento di attuazione del capo VIII
della   legge   regionale   23 luglio   1984,   n.  30  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni» approvato con decreto del presidente
della  giunta  regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres., modificato
con   decreto   del  Presidente  della  Regione  24 luglio  2002,  n.
0220/Pres., e' introdotto il seguente:
    «Art. 8-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto
disposto  dall'Art.  73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18,
in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, la concessione dei contributi
alle  imprese  e'  subordinata  all'autocertificazione,  di  data non
antecedente  a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da
allegare  all'istanza  di contributo e resa dal legale rappresentante
dell'azienda,  attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla
concessione  del  contributo.  Ove  questo sia stato gia' erogato, il
beneficiario  del  contributo e l'autore dell'autocertificazione sono
tenuti   solidalmente  a  restituirne  l'importo,  comprensivo  degli
interessi legali.».
                               Art. 2.
          Integrazione al regolamento approvato con decreto
              del Presidente della Regione n. 0451/2001
    1.  Dopo  l'Art.  4 del «Regolamento di esecuzione concernente le
modalita'  di  concessione dei contributi previsti dall'Art. 45 della
legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'Art. 19
della  legge  regionale  20 gennaio 1992, n. 2» approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  27 novembre  2001, n. 0451/Pres., e'
introdotto il seguente:
    «Art. 4-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto
disposto  dall'Art.  73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18,
in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, la concessione dei contributi
alle  imprese  e'  subordinata  all'autocertificazione,  di  data non
antecedente  a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da
allegare  all'istanza  di contributo e resa dal legale rappresentante
dell'azienda,  attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di scurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione di cui ai comma 1 e' causa di decadenza dalla
concessione  del  contributo.  Ove  questo sia stato gia' erogato, il
beneficiario  del  contributo e l'autore dell'autocertificazione sono
tenuti   solidalmente  a  restituirne  l'importo,  comprensivo  degli
interessi legali.».
                               Art. 3.
          Integrazione al regolamento approvato con decreto
         del presidente della giunta regionale n. 0303/2000
    1.  Dopo  l'Art.  5  del  «Regolamento  di attuazione della legge
regionale  15 febbraio  1999, n. 4, Art. 8» approvato con decreto del
presidente  della  giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres., e'
introdotto il seguente:
    «Art. 5-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto
disposto  dall'Art.  73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18,
in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, la concessione dei contributi
alle  imprese  e'  subordinata  all'autocertificazione,  di  data non
antecedente  a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da
allegare  all'istanza  di contributo e resa dal legale rappresentante
dell'azienda,  attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla
concessione  del  contributo.  Ove  questo sia stato gia' erogato, il
beneficiario  del  contributo e l'autore dell'autocertificazione sono
tenuti   solidalmente  a  restituirne  l'importo,  comprensivo  degli
interessi legali.».
                               Art. 4.
          Integrazione al regolamento agprovato con decreto
              del Presidente della Regione n. 0118/2002
    1.  Dopo l'Art. 4 del «Regolamento per l'utilizzo della provvista
mista  di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre
2001»  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione 2 maggio
2002, n. 0118/Pres., e' introdotto il seguente:
    «Art. 4-bis. (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto
disposto  dall'Art.  73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18,
in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, la concessione dei contributi
alle  imprese  e'  subordinata  all'autocertificazione,  di  data non
antecedente  a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da
allegare  all'istanza  di contributo e resa dal legale rappresentante
dell'azienda,  attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla
concesione  del  contributo.  Ove  questo  sia stato gia' erogato, il
beneficiario  del  contributo e l'autore dell'autocertificazione sono
tenuti   solidalmente  a  restituirne  l'importo,  comprensivo  degli
interessi legali.».
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
                     Visto, il Presidente: Illy