(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Campo d'applicazione 1. La presente legge disciplina l'attivita' di competenza regionale inerente: a) al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', nonche' di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); b) al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'Art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992; c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/1992.