(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del
                           22 luglio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione

    1.   La  presente  legge  disciplina  l'attivita'  di  competenza
regionale inerente:
      a) al   rilascio   di   autorizzazioni   su  strade  regionali,
provinciali   e  comunali  di  veicoli  eccezionali  e  trasporti  in
condizioni   di   eccezionalita',   nonche'   di   macchine  agricole
eccezionali  e  macchine  operatrici eccezionali di cui agli articoli
10,  104  e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada);
      b) al  rilascio  di  autorizzazioni  di  gare  con autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con
animali  o con veicoli a trazione animale di cui all'Art. 9, comma 1,
del decreto legislativo n. 285/1992;
      c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale
del  demanio  regionale  di  cui  agli  articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo n. 285/1992.