Art. 2. Funzioni delle province 1. Sono trasferite alle province le funzioni di competenza regionale relative: a) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all'Art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale; b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale; c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/1992.