Art. 2.
                       Funzioni delle province

    1.  Sono  trasferite  alle  province  le  funzioni  di competenza
regionale relative:
      a) al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  circolazione  dei
veicoli  e dei trasporti eccezionali di cui all'Art. 10, comma 6, del
decreto  legislativo  n.  285/1992, per tutta l'estensione della rete
viaria regionale, provinciale e comunale;
      b) al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla circolazione delle
macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104,
comma 8,  e  114,  comma  3, del decreto legislativo n. 285/1992, per
tutta   l'estensione  della  rete  viaria  regionale,  provinciale  e
comunale;
      c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale
del  demanio  regionale  di  cui  agli  articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo n. 285/1992.