Art. 3.
                    Rilascio delle autorizzazioni

    1.  Le autorizzazioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b)
sono  rilasciate previa intesa con le altre province interessate, nel
rispetto  delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo  codice  della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
      a) dalla  provincia  in  cui  ha  la  sede principale l'impresa
richiedente   l'autorizzazione,   per   i   veicoli  ed  i  trasporti
eccezionali,  per  i  quali  non  possono  essere stabiliti itinerari
prefissati;   l'autorizzazione,   valida   su   tutto  il  territorio
regionale,  e'  rilasciata  per  tutta l'estensione della rete viaria
classificata  regionale,  provinciale  e comunale, con le limitazioni
previste dall'autorizzazione stessa;
      b) dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli
ed  i  trasporti  eccezionali  per  i  quali  e'  noto  l'itinerario;
l'autorizzazione,   valida  su  tutto  il  territorio  regionale,  e'
rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio
regionale  sulla  rete  viaria  classificata regionale, provinciale e
comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.
    2.  Nei  casi  in  cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal
territorio  regionale  ovvero  il  transito abbia origine al di fuori
della  Regione  Piemonte,  le  autorizzazioni di cui al comma 1, sono
rilasciate  dalla provincia che per prima e' interessata dal percorso
effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.