Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono rilasciate previa intesa con le altre province interessate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: a) dalla provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali, per i quali non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; b) dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa. 2. Nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate dalla provincia che per prima e' interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.