Art. 5. Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 1. L'Art. 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' sostituito dal seguente: «Art. 80 (Competizioni su strade regionali). - 1. E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2. L'autorizzazione e' rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992, dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate.».