Art. 5.
      Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

    1.  L'Art.  80  della  legge  regionale  26 aprile  2000,  n. 44,
attuativa   del   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  80  (Competizioni su strade regionali). - 1. E' trasferito
alle   province   il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  competenza
regionale  per  l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  nonche'  gare atletiche, ciclistiche, con animali o con
veicoli  a  trazione  animale di cui all'Art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
    2.  L'autorizzazione  e' rilasciata, nel rispetto delle procedure
previste  dall'Art.  9  del  decreto  legislativo  n. 285/1992, dalla
provincia  in  cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con
le altre province interessate.».