Art. 6. Oneri a carico del richiedente 1. I comuni e le province hanno facolta', fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 285/1992, di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilita' del percorso, oltre che alle spese di istruzione della pratica amministrativa. I comuni e le province dispongono a tal fine apposita regolamentazione.