Art. 6.
                   Oneri a carico del richiedente

    1.  I  comuni  e  le  province hanno facolta', fatto salvo quanto
disposto  dal  decreto legislativo n. 285/1992, di porre a carico dei
soggetti  che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge
il   costo   degli   oneri   relativi  a  sopralluoghi,  accertamento
dell'agibilita'  del  percorso,  oltre  che  alle spese di istruzione
della pratica amministrativa. I comuni e le province dispongono a tal
fine apposita regolamentazione.