Art. 7.
                      Esercizio delle funzioni.

    1.  L'effettivo  esercizio  da  parte  degli  enti  locali  delle
funzioni   conferite   con   la  presente  legge,  e'  stabilito  con
provvedimento  della giunta regionale, previo parere della conferenza
permanente  Regione-autonomie  locali,  ai  sensi  dell'Art. 16 della
legge  regionale  20 novembre  1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi  della  Regione  e degli enti locali), a
seguito   dell'individuazione   delle   risorse   necessarie  per  lo
svolgimento delle funzioni medesime.