Art. 7. Esercizio delle funzioni. 1. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, e' stabilito con provvedimento della giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, ai sensi dell'Art. 16 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.