(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
ha  sostituito  il  regolamento (CEE) n. 822/87, ed in particolare il
titolo II recante disposizioni in materia di potenziale produttivo;
    Considerato  che  il  suddetto  regolamento (CE) n. 1493/99 trova
applicazione a decorrere dal 1° agosto 2000;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/00  della  commissione del
31 maggio  2000,  che  stabilisce  le  modalita'  di applicazione del
regolamento  (CE)  n.  1493/99,  da ultimo modificato dal regolamento
(CE) n. 1841/03;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'Art. 16 del regolamento (CE) n.
1493/99   le   disposizioni   nazionali   o   regionali,  emanate  in
applicazione del titolo II dello stesso regolamento, costituiscono la
base dell'inventario del potenziale produttivo;
    Visto  il  decreto  27 luglio  2000 del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni e
alle  province  autonome  gli  adempimenti procedurali delle norme di
attuazione  disciplinate  dal  titolo  II,  capi I, II, III, e IV del
regolamento  (CE)  n.  1493/99,  nonche' dai capi I, II, III e IV del
regolamento (CE) n. 1227/00;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre
2000,  n.  0438/Pres.,  con  cui e' stato approvato il regolamento di
attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei
regolamenti  (CE)  n.  1493/99  e n. 1227/00 in materia di potenziale
produttivo viticolo;
    Considerato  che  il Ministero delle risorse agricole e forestali
ha formalmente richiesto che venissero apportati alcuni chiarimenti e
specificazioni   al  predetto  regolamento  di  cui  al  decreto  del
presidente  della giunta regionale n. 0438/Pres./2000, al fine di una
migliore applicazione in ambito regionale della normativa comunitaria
in materia;
    Ritenuto   necessario,   anche  alla  luce  delle  modifiche  nel
frattempo  intervenute  ai regolamenti comunitari, abrogare il citato
regolamento   regionale  di  attuazione  ed  approvare  una  nuova  e
aggiornata disciplina regolamentare;
    Ritenuto,  peraltro,  opportuno,  in  questa  sede,  limitarsi  a
definire  le  procedure  e  le modalita' di attuazione delle norme di
competenza  regionale  previste  al titolo II, capo I del regolamento
(CE)  n.  1493/99  e dai capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00,
riservandosi di regolamentare con diversi e separati provvedimenti la
restante materia;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'Art.  45 della legge regionale
17 luglio  1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale
11 maggio  1993,  n.  18  le  competenze in materia di gestione dello
schedario  vitivinicolo  e  del  potenziale  viticolo  sono  in  capo
all'ERSA    che    le   esercita   attraverso   il   servizio   della
vitivinicoltura;
    Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e
le funzioni attribuiti all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale -
ERSA  - ed in particolare il combinato disposto dell'Art. 17, comma 6
e  Art.  18,  commi  1 e 2, in merito alla titolarita' delle funzioni
nella fase transitoria;
    Considerato   per  quanto  sopra  che  le  competenze  attribuite
all'ERSA  con  la  legge  regionale  11 maggio  1993,  n.  18  e  non
riconfermate  in  capo  alla  stessa  con la legge regionale 24 marzo
2004,  n.  8  restano  ancora  assegnate  alla  suddetta agenzia fino
all'adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui
all'Art.  18,  comma  2  della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 e,
nello   specifico,  al  servizio  della  vitivinicoltura  per  quanto
concerne le funzioni relative alla gestione e all'aggiornamento dello
schedario e del potenziale viticolo;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  2025
dell'11 luglio   2000,   concernente   l'inventario   del  potenziale
produttivo del settore viticolo regionale;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  2463
dell'8 agosto  2000  con  la  quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni al citato decreto della giunta regionale n. 2025/2000;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1518
dell'11 giugno 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  di  attuazione  delle  procedure
tecnico-amministrative   in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1493/99  e  n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 17 giugno 2004
                                ILLY