Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo. Capo I Disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative delle disposizioni contenute nel titolo II, capo I del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e nei capi I e II del regolamento (CE) n. 1227/00 della commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per: a) azienda viticola: l'unita' economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attivita' sperimentali; b) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude 31 luglio dell'anno successivo; c) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a V.Q.P.R.D., a I.G.T., ovvero di vini da tavola; d) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva; e) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da una precedente estirpazione e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda; f) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione di un vigneto; g) estirpazione: l'eliminazione totale dei ceppi di vite; h) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalita' sperimentali; i) potenziale produttivo aziendale: l'insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varieta' classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati; l) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualita' di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attivita' sperimentali; m) reimpianto anticipato: l'impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui e' stato realizzato il reimpianto anticipato; n) resa di produzione: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vigneti a V.Q.P.R.D. o all'elenco delle vigne a I.G.T. Nel caso di unita' vitate iscritte a piu' albi o elenchi, la maggior resa prevista da uno dei disciplinari di produzione cui il vigneto fa riferimento. Per le unita' vitate le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola, la resa massima e' quella della I.G.T. avente massimale piu' alto tra quelli riconosciuti in Regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita; o) sovrainnesto: l'innesto di una vite gia' innestata; p) superficie irrigua: il terreno sul quale e' possibile praticare l'irrigazione; q) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, ed in particolare: la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata l'intera superficie catastale della particella; la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, nella misura del 50% del sesto di impianto ovvero, qualora vi siano aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, nella misura massima di tre metri; la superficie vitata di filari singoli. In questo caso si considerano superficie vitata anche le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora esistenti. La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15% del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto. In caso di viti coltivate con sesto di impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati; r) unita' vitata: la superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il catasto austriaco si fa riferimento al numero della particella. Art. 3. Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale 1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo: a) estirpazione, finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto; b) reimpianto con: diritto proprio; estirpazione successiva; diritto acquisito mediante trasferimento; c) impianto di vigneto con diritto di nuovo impianto; d) nuovo impianto di vigneto autorizzato in deroga per attivita' di sperimentazione, per produzione di piante madri per marze ovvero a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita'; e) la pratica del sovrainnesto; f) modifica della forma di allevamento; g) l'infittimento del vigneto. 2. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla realizzazione delle stesse. 3. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purche' della stessa varieta' e nel limite massimo previsto per le fallanze, non e' soggetta a comunicazione. 4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i produttori di un vigneto la cui estensione e' pari o inferiore a 10 are ed il cui prodotto e' destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle di cui all'Art. 9, comma 2, lettera e). Capo II Gestione del potenziale viticolo Art. 4. Estirpo dei vigneti 1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di estirpo indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e allegando: a) la dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna; b) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso; c) l'estratto di mappa e la planimetria dell'unita' vitata da estirpare, qualora non acquisiti nel fascicolo aziendale. 2. Qualora la superficie vitata non sia di proprieta' del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di estirpo non sia gia' contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari. 3. Nell'ambito della istruttoria esercitata, il servizio svolge gli opportuni accertamenti, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo. 4. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente all'assenso dell'ERSA - Servizio della vitivinicoltura. 5. L'assenso all'estirpo e' valido per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui e' stato rilasciato. Decorso inutilmente tale termine, il produttore presenta nuova istanza per poter procedere all'estirpo. 6. La validita' del diritto di reimpianto decorre dalla data di comunicazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - dall'avvenuto estirpo. In assenza di comunicazione, il termine di validita' del diritto decorre dalla data di assenso all'estirpazione. 7. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica l'avvenuto estirpo e rilascia l'attestato di avvenuta estirpazione con l'indicazione della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto. 8. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpazione puo' essere esercitato entro e non oltre la quinta campagna successiva a quella in cui e' avvenuto l'estirpo. 9. Qualora il produttore, successivamente all'ottenimento dell'attestato, intenda procedere al reimpianto del vigneto estirpato ovvero alla vendita del diritto di reimpianto ad altro soggetto, presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di autorizzazione all'utilizzo del diritto. Art. 5. Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto 1. L'impianto di viti e' consentito ai produttori titolari di un diritto di: a) nuovo impianto; b) reimpianto; c) impianto prelevato dalla riserva regionale. 2. Le varieta' di viti per uve da vino coltivabili in Regione sono quelle classificate per unita' amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 032l/Pres. 3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), e' vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuta estirpazione. 4. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/87, la cui validita' si protrae oltre il 31 luglio 2000, restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato con le modalita' previste dal medesimo regolamento. 5. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale. Art. 6. Diritto di nuovo impianto 1. Secondo quanto disposto dall'Art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99, e' vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 luglio 2010, nonche' il sovrainnesto di varieta' di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino. 2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino e' autorizzata per: a) superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini a I.G.T. A tal fine possono essere impiegati i vitigni consigliati o ammessi per unita' amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi; b) superfici destinate alla sperimentazione viticola; c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze; d) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita'. L'autorizzazione e' concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio. 3. Qualora intervenga una normativa comunitaria e nazionale che consenta l'ampliamento della superficie vitata, la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali predispone un bando contenente i criteri per la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati: a) l'entita' delle superfici da assegnare destinate alla produzione di vini a V.Q.P.R.D. e ad I.G.T con le prescrizioni di cui al comma 2, lettera a); b) le modalita' ed i tempi di presentazione delle domande; c) i vitigni la cui produzione di vino, in considerazione delle relative caratteristiche qualitative, e' largamente inferiore alla domanda; d) i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie. 4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 2, lettera a), non esercitati entro tale periodo, confluiscono nella riserva regionale. 5. E' esclusa dall'assegnazione di diritti di nuovo impianto l'azienda i cui produttori abbiano violato gli obblighi previsti dalla normativa viticola in vigore nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di assegnazione, ovvero abbiano ceduto superfici vitate o diritti in portafoglio nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando. Art. 7. Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze 1. L'azienda vivaistica singola o associata in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» presenta alla ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varieta' iscritte al registro nazionale delle varieta' di viti, sia per le varieta' iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Comunita'. 2. L'uva prodotta e' asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di una quantita' non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del servizio fitosanitario regionale. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni puo' essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Qualora il servizio fitosanitario regionale riscontri la presenza di malattie dannose o letali per la vite su determinate aree, l'autorizzazione non e' rilasciata. Per le aree considerate a rischio, l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del servizio stesso. 4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati. 5. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpazione non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si puo' distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5, il produttore puo' richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale o estirpazione di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purche' i vitigni coltivati siano ricompresi tra quelli previsti per unita' amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. 7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Art. 8. Impianto di vigneto destinato a ricerca e/o sperimentazione viticola 1. Le aziende viticole, singole o associate, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le universita' e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano domanda per la realizzazione di progetti di ricerca e/o sperimentazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura. 2. Il progetto contiene i seguenti elementi: a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa; b) gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione; c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto; d) il programma di attivita' illustrato in modo dettagliato, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire; e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso. 3. La durata del progetto, ancorche' autorizzato per il periodo massimo di dieci anni, puo' essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a cinque anni e da richiedersi prima della scadenza. 4. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione. 5. Al produttore e' vietato: a) iscrivere le superfici impiantate negli albi e negli elenchi dei vini a V.Q.P.R.D. e I.G.T.; b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca. 6. Nell'ambito della ricerca e/o sperimentazione e' consentito produrre e detenere limitate quantita' di vino nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di: a) estirpare a proprie spese le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti e' considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'Art. 17; b) installare in modo visibile, in prossimita' del vigneto sperimentale, apposito cartello recante la dicitura «Impianto di ricerca, ovvero impianto sperimentale, realizzato ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento (CE) n. 1493/1999», nonche' l'indicazione della superficie, degli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto, della data di impianto e della durata della ricerca e/o sperimentazione, della denominazione dell'azienda viticola, dell'oggetto e del responsabile della sperimentazione. In caso di inadempimento, l'autorizzazione e' revocata e il vigneto e' soggetto ad estirpo. 8. In deroga al comma 7, lettera a), al termine della ricerca e/o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore puo' richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione sul mercato i diritti di reimpianto o i diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, o estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purche' i vitigni utilizzati nella ricerca e/o sperimentazione rientrino tra quelli ricompresi per unita' amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. 9. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto. 10. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto. 11. Le nuove varieta' di viti sperimentate con esito positivo in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., possono essere classificate tra quelle consigliate e ammesse. 12. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di ricerca e/o sperimentazione viticola tuttora in corso e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca e/o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca e/o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a quindici anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto. 13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti la cui ricerca e/o sperimentazione risulti conclusa anteriormente al 1° agosto 2000, come stabilito in sede comunitaria dal Comitato di gestione vino del 13 gennaio 2004. Art. 9. Diritto di reimpianto 1. Il produttore presenta domanda all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - per effettuare: a) il reimpianto di una superficie vitata equivalente o inferiore a quella precedentemente estirpata secondo le modalita' di cui all'Art. 4; b) il reimpianto anticipato ai sensi dell'Art. 11. 2. Il diritto di reimpianto non e' concesso nel caso in cui siano estirpate: a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto; b) superfici piantate con varieta' di viti per uva da vino non ricomprese per unita' amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. relativo alla classificazione delle varieta' di viti; c) superfici destinate alla ricerca e/o sperimentazione viticola comprese quelle i cui progetti risultino ancora in corso alla data del 1° agosto 2000; d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze; e) superfici i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle gia' ricomprese nella dichiarazione delle superfici vitate; f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilita', laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto. Art. 10. Diritto di reimpianto originato in azienda 1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto del vigneto successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'estirpazione allegando: a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto; b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie interessata al reimpianto. 2. Qualora la superficie vitata non sia di proprieta' del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto non sia gia' contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari. 3. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede alla verifica della documentazione e, qualora lo ritenga opportuno, dell'idoneita' della superficie da vitare. Il provvedimento di concessione, del diritto. di reimpianto riporta l'indicazione della superficie da vitare, gli estremi catastali, la presenza di conduzione irrigua o meno del vigneto, la destinazione produttiva e la resa di produzione. 4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto puo' essere esercitata entro le cinque campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo. 5. Nel caso di istanza di estirpazione e di contestuale richiesta di reimpianto all'interno della stessa azienda e nel corso della medesima campagna, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione al reimpianto del vigneto con le prescrizioni previste dall'Art. 5. Art. 11. Diritto di reimpianto anticipato 1. Il produttore presenta alla ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto anticipato, allegando: a) l'istanza di estirpo e la documentazione di cui all'Art. 4, comma 1; b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie oggetto di reimpianto; c) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprieta' del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto anticipato non sia gia' contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari; d) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore dell'ERSA per un iniporto pari ad Euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpazione della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuta estirpazione e comunque entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione. 2. Nel caso in cui il produttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, l'importo della fideiussione viene introitato dall'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto. 3. Il diritto di reimpianto anticipato non e' concesso al produttore che possiede diritti in portafoglio sufficienti a coprire la superficie oggetto della richiesta di reimpianto. Qualora il produttore possieda diritti in portafoglio sufficienti a coprire solo una porzione di tale superficie, l'autorizzazione e' rilasciata per la parte di superficie residua. 4. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - concede l'autorizzazione all'esecuzione del reimpianto anticipato a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3. 5. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'Art. 3, comma 2 e l'avvenuto estirpo entro trenta giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuta estirpazione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'Art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99. 6. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto e' valida per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa. 7. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato e' fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si e' impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiatura. In alternativa puo' chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantita' di uva. Da questi prodotti non si puo' distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 8. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica il rispetto della condizione di cui al comma 7 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantita', l'autorizzazione alla distillazione, la ERSA - Servizio della vitivinicoltura - informa l'Ispettorato per la repressione delle frodi. Art. 12. Trasferimento del diritto di reimpianto 1. Il produttore presenta domanda di trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e della dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna e allegando: a) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprieta' del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di trasferimento del diritto di reimpianto non sia gia' contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari; b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie di cui alla lettera a); c) l'impegno del cedente a rinunciare al diritto ceduto a favore dell'acquirente; d) l'attestato in originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva per ettaro; e) il contratto di compravendita del diritto di reimpianto registrato e corredato dalla fotocopia del documento d'identita' valido dei contraenti. Il contratto riporta gli estremi catastali delle superfici estirpate. 2. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - richiede il riscontro sul diritto di reimpianto all'amministrazione della Regione di provenienza del diritto stesso. In questo caso, alla domanda e' allegato l'originale o la copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e la relativa scrittura privata registrata. 3. Il diritto di reimpianto puo' essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente. Qualora una parte della superficie dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga ceduta, il diritto puo' essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente, nei limiti della superficie trasferita. 4. Nel caso di compravendita di un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente se espressamente previsto nel contratto. 5. Il diritto di reimpianto e' trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 33 del Regolamento (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002, debitamente comprovati. 6. Il diritto di reimpianto trasferito e' utilizzato per: a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T.. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni consigliati o ammessi per unita' amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.; b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7. 7. Il produttore presenta la domanda per il reimpianto all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che rilascia l'autorizzazione previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto presso l'amministrazione che ha emesso l'attestato di estirpazione. 8. L'autorizzazione al reimpianto ha la medesima validita' temporale del diritto di reimpianto. 9. Su richiesta dell'interessato possono essere rilasciate piu' autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata. 10. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non deve comportare un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto equivalente che puo' essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A). 11. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale. 12. Nel caso di utilizzo da parte di aziende titolari di un diritto di reimpianto originato da propri vigneti realizzati su territorio ubicato fuori Regione, si applicano le procedure previste per i diritti originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 10. Viceversa, trova applicazione la normativa della Regione sul cui territorio il diritto viene esercitato. 13. Il produttore e' tenuto a comunicare all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - la realizzazione dell'impianto nei tempi e con le modalita' previste dall'Art. 3, comma 2. 14. Il produttore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, non puo' usufruire dell'assegnazione di nuovi diritti per il restante periodo di validita' del regolamento medesimo. 15. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario vitivinicolo e del relativo fascicolo, la ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette copia del contratto di compravendita all'amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto. Art. 13. Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare 1. Il produttore di una superficie vitata aziendale non superiore a 10 are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non e' tenuto a chiedere alcuna autorizzazione. 2. I produttori di cui al comma 1 non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti. 3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto e' destinato al consumo familiare, chieda l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalita' diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione per l'aggiornamento dello schedario viticolo deve ricomprendere anche le superfici per consumo familiare. 4. E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto. Art. 14. Riserva regionale 1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono: a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtu' del Regolamento n. 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti, nonche' diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti; b) diritti di impianto nuovamente creati; c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi dell'Art. 16, comma 4, lettera b). 2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte dell'ERSA - servizio della vitivinicoltura - alle aziende che non li hanno utilizzati. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - entro sessanta giorni dalla fine di ogni campagna viticola, determina l'entita' dei diritti che confluiscono nella riserva. 3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva e' disposta con decreto della direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalita' e l'eventuale prezzo di cessione. 4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono. Art. 15. Sospensione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate 1. Al fine di consolidare il potenziale viticolo regionale e di mantenere l'equilibrio tra lo stesso e la capacita' di trasformazione, e' sospesa la concessione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate di cui all'Art. 8 del Regolamento (CE) n. 1493/1999. Art. 16. Impianto o reimpianto irregolare di vigneto 1. I produttori, coltivatori di vigneti impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che abbiano ottenuto la deroga ivi prevista. 2. L'istanza di deroga per la regolarizzazione dei vigneti e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3. I procedimenti in corso al 1° agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'Art. 4 del decreto-legge n. 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2004. 4. L'autorizzazione in deroga e' concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni: a) produca idonea documentazione dalla quale risulti la titolarita' di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro le 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare; b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione; c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'Art. 2, comma 3, lettera c), del Regolamento CE n. 1493/1999; d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo. 5. L'autorizzazione in deroga e' efficace dalla data di presentazione della domanda. 6. Qualora la domanda di autorizzazione in deroga sia accolta, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione. Art. 17. S a n z i o n i 1. In caso di diniego di autorizzazione in deroga, il produttore e' soggetto alla sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalla zona interessata, ed e' obbligato ad estirpare la superficie vitata a proprie spese. 2. La sanzione pecuniaria e' determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata. 3. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie vitata, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si puo' distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 4. Il produttore che non rivendica per tre anni successivi, a decorrere dalla data di iscrizione del vigneto all'albo o all'elenco, la denominazione di origine o la indicazione geografica tipica dei vini, o cancelli dai rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi, non puo' essere ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale, ne' dei contributi comunitari e nazionali previsti nel settore vitivinicolo destinati alla propria impresa agricola per il quinquennio successivo alla data di effettuazione del controllo. 5. La mancata osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale produttivo e viticolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 122, Art. 19. 6. Le superfici impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'Art. 2 del Regolamento (CEE) n. 1493/1999 del Consiglio, ovvero ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3 o dell'Art. 7, paragrafo 4 del Regolamento n. 822/1987, devono essere estirpate con spese a carico del produttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte devono essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiatura. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - su domanda del produttore, autorizza la distillazione in misura corrispondente alla quantita' di uva dallo stesso stimata. Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. Art. 18. C o n t r o l l i 1. Ogni anno, a partire dal terzo anno e fino al decimo anno di impianto, sono effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle aziende al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi e/o elenchi nonche' la veridicita' delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale. 2. Il campione viene individuato sulla base dei criteri di cui al Regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo. 3. Il controllo comporta l'accertamento: a) della veridicita' delle dichiarazioni rese; b) della presenza o meno del vigneto e della rispondenza dello stesso rispetto a quanto autorizzato. Capo III Disposizioni finali e transitorie Art. 19. R e g i s t r i 1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le richieste e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie: a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio; b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola; c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze; d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto; e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione; f) trasferimento dei diritti di reimpianto; g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'Art. 16. 2. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - istituisce un registro contenente l'indicazione: a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'Art. 13, comma 4; b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'Art. 17, comma 6. Art. 20. Comunicazioni 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette a Ministero delle politiche agricole e forestali, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati contenuti nei registri di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 19, concernenti: a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola; b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze; c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto; d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 di cui all'Art. 16, comma 1. Art. 21. M o d u l i s t i c a 1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Art. 22. Abrogazione di norme 1. Il regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e' abrogato. 2. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al comma 1. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Illy