Regolamento  di  attuazione delle procedure tecnico-amministrative in
   applicazione  dei  Regolamenti  (CE)  n.  1493/99  e n. 1227/00 in
   materia di potenziale produttivo viticolo.
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' applicative
delle  disposizioni  contenute  nel titolo II, capo I del regolamento
(CE)   n.   1493/99   del   consiglio  del  17 maggio  1999  relativo
all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo e nei capi I e II
del  regolamento  (CE)  n.  1227/00  della commissione che stabilisce
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del
consiglio    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.   Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  si
intendono per:
      a) azienda  viticola:  l'unita'  economico  produttiva agricola
costituita  da  fondi  rustici  sui  quali insistono superfici vitate
coltivate  ai  fini  della produzione di uve da vino, di marze, o per
attivita' sperimentali;
      b) campagna:  la  campagna  di  produzione  che  ha  inizio  il
1° agosto di ogni anno e si conclude 31 luglio dell'anno successivo;
      c) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una
superficie  vitata  per la produzione di vini a V.Q.P.R.D., a I.G.T.,
ovvero di vini da tavola;
      d) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di
un  diritto  di  nuovo  impianto,  di un diritto di reimpianto, di un
diritto di impianto ottenuto da una riserva;
      e) diritto  in  portafoglio: il diritto di reimpianto derivante
da  una  precedente  estirpazione  e  il  diritto  di  nuovo impianto
assegnato all'azienda;
      f) diritto  di  reimpianto:  il diritto di piantare viti su una
superficie  equivalente,  in  coltura  pura, a quella in cui ha avuto
luogo o deve avere luogo l'estirpazione di un vigneto;
      g) estirpazione: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
      h) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate
o  non,  per  la  produzione di uve da vino, per la coltura di piante
madri per marze o per finalita' sperimentali;
      i) potenziale  produttivo aziendale: l'insieme della superficie
vitata  impiantata  nell'azienda  con  varieta'  classificate  per la
produzione  di  uve  da  vino  e  della  superficie corrispondente ai
diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;
      l) produttore:  la  persona fisica o giuridica che, in qualita'
di  proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva
una  superficie  vitata  ai  fini della produzione di uve da vino, di
marze, o per attivita' sperimentali;
      m) reimpianto  anticipato:  l'impianto  di viti in coltura pura
corrispondente   a   una  superficie  equivalente  a  quella  che  il
conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna
successiva  a  quella  in  cui  e'  stato  realizzato  il  reimpianto
anticipato;
      n) resa  di  produzione:  la resa massima prevista dal relativo
disciplinare  di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei
vigneti  a  V.Q.P.R.D.  o all'elenco delle vigne a I.G.T. Nel caso di
unita'  vitate  iscritte  a  piu'  albi  o  elenchi,  la maggior resa
prevista  da  uno  dei  disciplinari  di produzione cui il vigneto fa
riferimento.  Per  le  unita'  vitate  le cui uve sono destinate alla
produzione  di vini da tavola, la resa massima e' quella della I.G.T.
avente  massimale  piu'  alto  tra  quelli  riconosciuti  in Regione.
Qualora  non  sia  indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa
riferimento alla resa massima come sopra definita;
      o) sovrainnesto: l'innesto di una vite gia' innestata;
      p) superficie  irrigua:  il  terreno  sul  quale  e'  possibile
praticare l'irrigazione;
      q) superficie  vitata:  la  superficie all'interno del sesto di
impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce
laterali  e  nelle  testate,  della superficie realmente esistente al
servizio del vigneto, ed in particolare:
        la   superficie  vitata  ricadente  su  un'intera  particella
catastale.  In  questo  caso  si considera superficie vitata l'intera
superficie catastale della particella;
        la  superficie  ricadente  solo su una parte della particella
catastale.  In  questo  caso  si  considera  superficie vitata quella
all'interno  del  sesto  di  impianto (da filare a filare e da vite a
vite)  aumentata,  nelle fasce laterali e nelle testate, nella misura
del  50%  del  sesto  di  impianto  ovvero,  qualora vi siano aree di
servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne, nella misura massima di tre
metri;
        la  superficie  vitata  di  filari singoli. In questo caso si
considerano  superficie  vitata  anche  le fasce laterali, fino ad un
massimo  di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree
di  servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne,  qualora  esistenti. La
misurazione  della superficie vitata non viene ridotta in presenza di
fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15% del numero di
ceppi  che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto. In
caso  di  viti coltivate con sesto di impianto irregolare, il calcolo
della  superficie vitata viene effettuato considerando una superficie
di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati;
      r) unita'  vitata:  la superficie continua coltivata a vite che
ricade  su  un'unica  particella  catastale,  omogenea  per titolo di
possesso,  destinazione  produttiva,  irrigazione,  tipo  di coltura,
forma  di  allevamento,  vitigno,  sesto  e anno d'impianto. Nel caso
trovi  applicazione  il catasto austriaco si fa riferimento al numero
della particella.
                               Art. 3.
       Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale
    1.   Il   produttore   presenta   all'ERSA   -   Servizio   della
vitivinicoltura  -  domanda  per le seguenti operazioni di variazione
del potenziale viticolo:
      a) estirpazione,  finalizzata all'acquisizione di un diritto di
reimpianto;
      b) reimpianto con:
        diritto proprio;
        estirpazione successiva;
        diritto acquisito mediante trasferimento;
      c) impianto di vigneto con diritto di nuovo impianto;
      d) nuovo   impianto   di  vigneto  autorizzato  in  deroga  per
attivita'  di  sperimentazione,  per  produzione  di piante madri per
marze  ovvero  a  seguito  di misure di ricomposizione fondiaria o di
esproprio per motivi di pubblica utilita';
      e) la pratica del sovrainnesto;
      f) modifica della forma di allevamento;
      g) l'infittimento del vigneto.
    2.   Il   produttore   comunica   all'ERSA   -   Servizio   della
vitivinicoltura  -  l'avvenuta  esecuzione delle operazioni di cui al
comma 1, entro trenta giorni dalla realizzazione delle stesse.
    3.  La  sostituzione  di  singole  viti  nell'ambito del vigneto,
purche'  della  stessa  varieta' e nel limite massimo previsto per le
fallanze, non e' soggetta a comunicazione.
    4.  Sono  esonerati  dagli  obblighi  di  cui  ai  commi  1 e 2 i
produttori  di  un vigneto la cui estensione e' pari o inferiore a 10
are  ed  il  cui  prodotto  e'  destinato  esclusivamente  al consumo
familiare,    ad    eccezione    delle   superfici   destinate   alla
sperimentazione  viticola  e  di  quelle  di cui all'Art. 9, comma 2,
lettera e).
                               Capo II
                  Gestione del potenziale viticolo
                               Art. 4.
                         Estirpo dei vigneti
    1.   Il   produttore   presenta   all'ERSA   -   Servizio   della
vitivinicoltura  -  domanda  di  estirpo  indicando  il  numero della
dichiarazione delle superfici vitate e allegando:
      a) la   dichiarazione   di  produzione  presentata  nell'ultima
campagna;
      b) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso;
      c) l'estratto  di  mappa e la planimetria dell'unita' vitata da
estirpare, qualora non acquisiti nel fascicolo aziendale.
    2.  Qualora  la  superficie  vitata  non  sia  di  proprieta' del
produttore  e  l'autorizzazione  alla  presentazione della domanda di
estirpo  non sia gia' contenuta nel relativo contratto, il produttore
presenta   l'autorizzazione   del   proprietario  e  degli  eventuali
comproprietari.
    3.  Nell'ambito  della istruttoria esercitata, il servizio svolge
gli  opportuni  accertamenti,  anche  con  sopralluogo in azienda. Il
procedimento   si   conclude  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda.  Nel  caso  in  cui sia necessaria una
verifica   ampelografica   del   vigneto   oggetto   di  estirpo,  il
procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo.
    4.   Le   operazioni   di   estirpo   non  possono  avere  inizio
anteriormente all'assenso dell'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.
    5.  L'assenso  all'estirpo e' valido per il periodo relativo alle
due  campagne successive a quella in cui e' stato rilasciato. Decorso
inutilmente  tale  termine,  il produttore presenta nuova istanza per
poter procedere all'estirpo.
    6.  La  validita' del diritto di reimpianto decorre dalla data di
comunicazione   all'ERSA   -   Servizio   della   vitivinicoltura   -
dall'avvenuto  estirpo.  In  assenza  di comunicazione, il termine di
validita' del diritto decorre dalla data di assenso all'estirpazione.
    7.  L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica l'avvenuto
estirpo   e   rilascia   l'attestato  di  avvenuta  estirpazione  con
l'indicazione  della  resa  di  uva  per  ettaro,  della destinazione
produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto.
    8. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpazione puo' essere
esercitato  entro  e non oltre la quinta campagna successiva a quella
in cui e' avvenuto l'estirpo.
    9.   Qualora   il   produttore,  successivamente  all'ottenimento
dell'attestato, intenda procedere al reimpianto del vigneto estirpato
ovvero  alla  vendita  del  diritto  di reimpianto ad altro soggetto,
presenta  all'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  - domanda di
autorizzazione all'utilizzo del diritto.
                               Art. 5.
          Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto
    1.  L'impianto di viti e' consentito ai produttori titolari di un
diritto di:
      a) nuovo impianto;
      b) reimpianto;
      c) impianto prelevato dalla riserva regionale.
    2.  Le  varieta'  di  viti per uve da vino coltivabili in Regione
sono  quelle  classificate  per  unita'  amministrativa o per zona di
produzione   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
9 settembre 2003, n. 032l/Pres.
    3.   Nell'ambito   di   ciascuna  delle  destinazioni  produttive
(V.Q.P.R.D.,  I.G.T.,  vini  da  tavola),  e'  vietato  impiantare  o
reimpiantare  vigneti  con  destinazione  produttiva qualitativamente
inferiore  rispetto  a  quella  riportata  nell'attestato di avvenuta
estirpazione.
    4.   I   diritti   di  impianto  o  reimpianto  disciplinati  dal
regolamento  (CEE)  n.  822/87,  la cui validita' si protrae oltre il
31 luglio  2000, restano validi fino alla data di scadenza originaria
ed  il loro utilizzo deve essere esercitato con le modalita' previste
dal medesimo regolamento.
    5.  I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini
prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale.
                               Art. 6.
                      Diritto di nuovo impianto
    1.  Secondo  quanto  disposto dall'Art. 2 del regolamento (CE) n.
1493/99,  e'  vietato  l'impianto  di vigneti per uve da vino fino al
31 luglio  2010,  nonche' il sovrainnesto di varieta' di vite per uve
da vino su viti diverse da quelle da vino.
    2.  La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione
di uve da vino e' autorizzata per:
      a) superfici  destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini
a  I.G.T. A tal fine possono essere impiegati i vitigni consigliati o
ammessi per unita' amministrativa o per zona di produzione ricompresi
nel  decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 0321/2003/Pres., da
iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;
      b) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
      c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
      d) superfici  destinate a nuovi impianti a seguito di misure di
ricomposizione  fondiaria  o  di  esproprio  per  motivi  di pubblica
utilita'. L'autorizzazione e' concessa per una superficie, in coltura
pura,  pari al 105% della superficie vitata oggetto di ricomposizione
o di esproprio.
    3.  Qualora  intervenga una normativa comunitaria e nazionale che
consenta l'ampliamento della superficie vitata, la direzione centrale
delle  risorse  agricole,  naturali  e  forestali predispone un bando
contenente  i criteri per la realizzazione di nuove superfici vitate.
Nel bando sono indicati:
      a) l'entita'   delle  superfici  da  assegnare  destinate  alla
produzione di vini a V.Q.P.R.D. e ad I.G.T con le prescrizioni di cui
al comma 2, lettera a);
      b) le modalita' ed i tempi di presentazione delle domande;
      c) i vitigni la cui produzione di vino, in considerazione delle
relative  caratteristiche  qualitative,  e' largamente inferiore alla
domanda;
      d) i  criteri  per  la  valutazione  delle  domande  e  per  la
formulazione delle graduatorie.
    4.  I  diritti  di  nuovo  impianto sono esercitati entro la fine
della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono
stati  concessi.  I  diritti  di  nuovo  impianto  di cui al comma 2,
lettera  a),  non  esercitati  entro tale periodo, confluiscono nella
riserva regionale.
    5.  E'  esclusa  dall'assegnazione  di  diritti di nuovo impianto
l'azienda  i  cui  produttori  abbiano  violato gli obblighi previsti
dalla  normativa  viticola  in  vigore nei dieci anni precedenti alla
pubblicazione  del  bando  di  assegnazione,  ovvero  abbiano  ceduto
superfici  vitate o diritti in portafoglio nei cinque anni precedenti
alla pubblicazione del bando.
                               Art. 7.
            Impianto di vigneto destinato alla produzione
                      di piante madri per marze
    1.  L'azienda  vivaistica  singola  o  associata  in possesso dei
requisiti  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n.
1164/1969,  recante  «Norme  sulle  produzioni  e  sul  commercio dei
materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della vite» presenta alla
ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura - domanda per l'impianto di
vigneto  destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per
le  varieta'  iscritte  al registro nazionale delle varieta' di viti,
sia  per  le  varieta'  iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della
Comunita'.
    2.  L'uva  prodotta  e'  asportata  e  distrutta prima della fase
fenologica   dell'invaiatura,  ad  eccezione  di  una  quantita'  non
superiore   a  trecento  chilogrammi  per  ciascun  clone  o  biotipo
necessaria  per  consentire  le  microvinificazioni  e  le  eventuali
verifiche   ampelografiche   e   sanitarie   da  parte  del  servizio
fitosanitario  regionale.  Il  vino ottenuto dalle microvinificazioni
puo'  essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla
distillazione.  Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un
alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a
80% vol.
    3.  Qualora  il  servizio  fitosanitario  regionale  riscontri la
presenza  di  malattie  dannose  o  letali per la vite su determinate
aree,  l'autorizzazione  non e' rilasciata. Per le aree considerate a
rischio,  l'autorizzazione  viene rilasciata previo parere favorevole
del servizio stesso.
    4.  I  prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati
alla  produzione  di  piante  madri  per  marze  non  possono  essere
commercializzati.
    5.   Nel  caso  di  cessazione  della  produzione  di  marze,  il
produttore  procede  all'estirpo  della  superficie  vitata a proprie
spese.  L'estirpazione  non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto.
Fino  al  momento  dell'estirpazione,  i  prodotti ottenuti dalle uve
possono   essere   messi  in  circolazione  solo  se  destinati  alla
distillazione.  Da  questi  prodotti non si puo' distillare un alcole
con  titolo  alcolometrico  volumico effettivo pari o inferiore a 80%
vol.
    6.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 5, il produttore
puo'  richiedere  all'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  - il
rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino
destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di
reimpianto  sul  mercato, o diritti di impianto attinti dalla riserva
regionale  o  estirpazione di pari superficie vitata denunciata nello
schedario  viticolo, purche' i vitigni coltivati siano ricompresi tra
quelli  previsti  per  unita' amministrativa o per zona di produzione
dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.
    7.   I  diritti  di  nuovo  impianto  concessi  anteriormente  al
1° agosto  2000  per  la  produzione  di  piante madri per marze e le
condizioni  sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il
periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
                               Art. 8.
                    Impianto di vigneto destinato
               a ricerca e/o sperimentazione viticola
    1. Le aziende viticole, singole o associate, i consorzi di tutela
dei  vini,  gli  enti  pubblici,  le  universita'  e  le  istituzioni
scientifiche  operanti  nel  campo  della  vitivinicoltura presentano
domanda   per   la   realizzazione   di   progetti   di  ricerca  e/o
sperimentazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.
    2. Il progetto contiene i seguenti elementi:
      a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
      b) gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
      c) la  durata  definita  e  limitata,  comunque non superiore a
dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
      d) il  programma di attivita' illustrato in modo dettagliato, i
risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
      e) la  superficie  da  impiantare,  la  relativa  estensione ed
ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.
    3.  La  durata del progetto, ancorche' autorizzato per il periodo
massimo  di  dieci  anni, puo' essere prorogata su motivata richiesta
del  responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore
a cinque anni e da richiedersi prima della scadenza.
    4.  I  risultati  ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono
messi   a  disposizione  della  Regione  per  fini  istituzionali  e,
comunque, devono essere oggetto di divulgazione.
    5. Al produttore e' vietato:
      a) iscrivere le superfici impiantate negli albi e negli elenchi
dei vini a V.Q.P.R.D. e I.G.T.;
      b) commercializzare  i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto
di sperimentazione e/o ricerca.
    6.  Nell'ambito  della  ricerca e/o sperimentazione e' consentito
produrre   e   detenere  limitate  quantita'  di  vino  nella  misura
necessaria  per  una  esauriente valutazione delle prove previste dal
progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.
    7. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di:
      a) estirpare  a  proprie spese le superfici impiantate entro la
fine  della primavera successiva al termine del progetto autorizzato.
Fino  al  momento  dell'estirpazione,  i  prodotti ottenuti dalle uve
possono   essere   messi  in  circolazione  solo  se  destinati  alla
distillazione.  Tuttavia non si puo' distillare da questi prodotti un
alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a
80%  vol.  La  superficie  non estirpata entro i termini stabiliti e'
considerata  vigneto  abusivo  soggetto alle sanzioni di cui all'Art.
17;
      b) installare  in  modo  visibile,  in  prossimita' del vigneto
sperimentale,  apposito  cartello  recante  la  dicitura «Impianto di
ricerca,  ovvero impianto sperimentale, realizzato ai sensi dell'Art.
3  del  Regolamento  (CE)  n. 1493/1999», nonche' l'indicazione della
superficie, degli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto,
della   data   di   impianto   e   della  durata  della  ricerca  e/o
sperimentazione,    della    denominazione   dell'azienda   viticola,
dell'oggetto  e  del  responsabile  della sperimentazione. In caso di
inadempimento,  l'autorizzazione e' revocata e il vigneto e' soggetto
ad estirpo.
    8. In deroga al comma 7, lettera a), al termine della ricerca e/o
sperimentazione  e  prima  della scadenza del progetto, il produttore
puo'  richiedere  all'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  - il
rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino
destinato alla commercializzazione, previa acquisizione sul mercato i
diritti  di  reimpianto o i diritti di impianto attinti dalla riserva
regionale,  o  estirpo  di  pari  superficie  vitata denunciata nello
schedario  viticolo,  purche'  i vitigni utilizzati nella ricerca e/o
sperimentazione   rientrino   tra   quelli   ricompresi   per  unita'
amministrativa  o  per  zona di produzione dal decreto del Presidente
della Regione n. 0321/2003/Pres.
    9.  L'estirpazione  della  superficie  autorizzata per l'impianto
sperimentale non da' luogo ad alcun diritto di reimpianto.
    10.  Il  responsabile  scientifico  del  progetto  di ricerca e/o
sperimentazione trasmette all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura -
una  relazione  concernente  lo  stato di avanzamento dell'iniziativa
prevista ed i risultati conseguiti entro il 31 dicembre di ogni anno,
a partire dal terzo anno dell'impianto.
    11.  Le nuove varieta' di viti sperimentate con esito positivo in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'Art.  5 del decreto del
Presidente   della   Regione   n.   0321/2003/Pres.,  possono  essere
classificate tra quelle consigliate e ammesse.
    12.  I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto
2000  per progetti di ricerca e/o sperimentazione viticola tuttora in
corso  e  le  condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono
validi  per  il  periodo  di ricerca e/o sperimentazione autorizzato.
Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione
del  progetto,  la ricerca e/o sperimentazione si intende limitata ad
un  periodo  non  superiore  a  quindici anni a decorrere dalla terza
campagna successiva all'impianto.
    13.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
agli  impianti  la  cui  ricerca e/o sperimentazione risulti conclusa
anteriormente  al  1° agosto 2000, come stabilito in sede comunitaria
dal Comitato di gestione vino del 13 gennaio 2004.
                               Art. 9.
                        Diritto di reimpianto
    1.  Il  produttore  presenta  domanda  all'ERSA  - Servizio della
vitivinicoltura - per effettuare:
      a) il   reimpianto  di  una  superficie  vitata  equivalente  o
inferiore  a quella precedentemente estirpata secondo le modalita' di
cui all'Art. 4;
      b) il reimpianto anticipato ai sensi dell'Art. 11.
    2. Il diritto di reimpianto non e' concesso nel caso in cui siano
estirpate:
      a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
      b) superfici  piantate con varieta' di viti per uva da vino non
ricomprese  per  unita'  amministrativa  o per zona di produzione dal
decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. relativo alla
classificazione delle varieta' di viti;
      c) superfici   destinate   alla   ricerca  e/o  sperimentazione
viticola  comprese  quelle  i  cui progetti risultino ancora in corso
alla data del 1° agosto 2000;
      d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
      e) superfici  i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo
familiare del produttore ad eccezione di quelle gia' ricomprese nella
dichiarazione delle superfici vitate;
      f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione
o  di  esproprio  per  motivi di pubblica utilita', laddove le stesse
siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto.
                              Art. 10.
             Diritto di reimpianto originato in azienda
    1.   Il   produttore   presenta   all'ERSA   -   Servizio   della
vitivinicoltura  -  domanda  per effettuare il reimpianto del vigneto
successivamente   al  rilascio  dell'autorizzazione  all'estirpazione
allegando:
      a) la  documentazione  che comprovi l'idoneo titolo di possesso
della superficie oggetto di reimpianto;
      b) l'estratto  di  mappa  e  la  planimetria  della  superficie
interessata al reimpianto.
    2.  Qualora  la  superficie  vitata  non  sia  di  proprieta' del
produttore  e  l'autorizzazione  alla  presentazione  dell'istanza di
reimpianto   non  sia  gia'  contenuta  nel  relativo  contratto,  il
produttore   produce   l'autorizzazione   del  proprietario  e  degli
eventuali comproprietari.
    3.  L'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  -  provvede alla
verifica  della  documentazione  e,  qualora  lo  ritenga  opportuno,
dell'idoneita'  della  superficie  da  vitare.  Il  provvedimento  di
concessione,  del  diritto. di reimpianto riporta l'indicazione della
superficie   da   vitare,  gli  estremi  catastali,  la  presenza  di
conduzione  irrigua  o meno del vigneto, la destinazione produttiva e
la resa di produzione.
    4.  L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto puo'
essere esercitata entro le cinque campagne successive a quella in cui
ha avuto luogo l'estirpo.
    5. Nel caso di istanza di estirpazione e di contestuale richiesta
di  reimpianto  all'interno  della  stessa  azienda e nel corso della
medesima campagna, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - effettua
l'istruttoria  e  concede  l'autorizzazione al reimpianto del vigneto
con le prescrizioni previste dall'Art. 5.
                              Art. 11.
                  Diritto di reimpianto anticipato
    1.   Il   produttore   presenta   alla   ERSA  -  Servizio  della
vitivinicoltura  -  domanda  per effettuare il reimpianto anticipato,
allegando:
      a) l'istanza  di estirpo e la documentazione di cui all'Art. 4,
comma 1;
      b) l'estratto  di  mappa  e  la  planimetria  della  superficie
oggetto di reimpianto;
      c) la  documentazione  che comprova l'idoneo titolo di possesso
della  superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata
non   sia  di  proprieta'  del  produttore  e  l'autorizzazione  alla
presentazione  dell'istanza  di  reimpianto  anticipato  non sia gia'
contenuta    nel    relativo   contratto,   il   produttore   produce
l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari;
      d) la  polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a
favore  dell'ERSA  per un iniporto pari ad Euro 7.000 per ettaro, con
durata  non  inferiore  al  periodo concesso per l'estirpazione della
superficie  individuata  in  compensazione.  La garanzia fideiussoria
viene   svincolata   previa  verifica  dell'avvenuta  estirpazione  e
comunque entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
    2.  Nel  caso  in  cui il produttore non provveda ad estirpare il
vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva
a  quella  del  reimpianto  anticipato,  l'importo della fideiussione
viene  introitato  dall'ERSA  -  Servizio della vitivinicoltura - che
provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.
    3.  Il  diritto  di  reimpianto  anticipato  non  e'  concesso al
produttore  che possiede diritti in portafoglio sufficienti a coprire
la  superficie  oggetto  della  richiesta  di  reimpianto. Qualora il
produttore possieda diritti in portafoglio sufficienti a coprire solo
una  porzione  di tale superficie, l'autorizzazione e' rilasciata per
la parte di superficie residua.
    4.   L'ERSA   -   Servizio   della   vitivinicoltura   -  concede
l'autorizzazione  all'esecuzione  del reimpianto anticipato a seguito
dell'accertamento  della sussistenza delle condizioni di cui ai commi
1 e 3.
    5.   Il   produttore   comunica   all'ERSA   -   Servizio   della
vitivinicoltura  -  l'avvenuta  realizzazione  del reimpianto entro i
termini  di cui all'Art. 3, comma 2 e l'avvenuto estirpo entro trenta
giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Entro trenta giorni dalla
comunicazione    dell'estirpazione    l'ERSA    -    Servizio   della
vitivinicoltura  -  provvede allo svincolo della fideiussione, previa
verifica  in  loco  dell'avvenuta  estirpazione.  Qualora  non  venga
effettuata  l'estirpazione  entro il termine stabilito, la superficie
non  estirpata  viene considerata impiantata in violazione al divieto
disposto dall'Art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99.
    6.  L'autorizzazione  all'esercizio  del diritto di reimpianto e'
valida per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa.
    7.  Al  produttore  che  ottiene  la concessione di un reimpianto
anticipato  e' fatto divieto di produrre vino da commercializzare con
uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si
e' impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata.
Il  produttore  comunica  preventivamente  all'ERSA  - Servizio della
vitivinicoltura  -  l'opzione  scelta  per  la  distruzione delle uve
prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti
i  grappoli  nella  fase  fenologica  che  precede  l'invaiatura.  In
alternativa  puo' chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la
corrispondente  quantita'  di  uva.  Da  questi  prodotti non si puo'
distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari
o inferiore a 80% vol.
    8.  A  seguito  della  comunicazione di ultimazione dei lavori di
reimpianto  anticipato,  l'ERSA  -  Servizio  della vitivinicoltura -
verifica  il rispetto della condizione di cui al comma 7 per tutto il
triennio  vincolativo.  Nel  caso in cui il produttore non provveda a
distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantita',
l'autorizzazione   alla  distillazione,  la  ERSA  -  Servizio  della
vitivinicoltura  -  informa  l'Ispettorato  per  la repressione delle
frodi.
                              Art. 12.
               Trasferimento del diritto di reimpianto
    1.  Il produttore presenta domanda di trasferimento di un diritto
di   reimpianto   in  ambito  regionale  all'ERSA  -  Servizio  della
vitivinicoltura  -  indicando  il  numero  della  dichiarazione delle
superfici  vitate  e  della  dichiarazione  di  produzione presentata
nell'ultima campagna e allegando:
      a) la  documentazione  che comprova l'idoneo titolo di possesso
della  superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata
non   sia  di  proprieta'  del  produttore  e  l'autorizzazione  alla
presentazione   della   domanda   di  trasferimento  del  diritto  di
reimpianto   non  sia  gia'  contenuta  nel  relativo  contratto,  il
produttore   produce   l'autorizzazione   del  proprietario  e  degli
eventuali comproprietari;
      b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie di cui
alla lettera a);
      c) l'impegno  del  cedente  a  rinunciare  al  diritto ceduto a
favore dell'acquirente;
      d) l'attestato  in  originale del diritto di reimpianto recante
la resa di uva per ettaro;
      e) il  contratto  di  compravendita  del  diritto di reimpianto
registrato  e  corredato  dalla  fotocopia  del documento d'identita'
valido  dei  contraenti.  Il  contratto riporta gli estremi catastali
delle superfici estirpate.
    2.  In  caso  di  trasferimento  di  diritti provenienti da fuori
regione,  l'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  -  richiede il
riscontro sul diritto di reimpianto all'amministrazione della Regione
di  provenienza  del  diritto stesso. In questo caso, alla domanda e'
allegato l'originale o la copia conforme all'originale del diritto di
reimpianto  oggetto  di trasferimento e la relativa scrittura privata
registrata.
    3.  Il  diritto  di reimpianto puo' essere trasferito ad un'altra
azienda  anche  parzialmente.  Qualora  una  parte  della  superficie
dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga ceduta, il
diritto  puo'  essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente,
nei limiti della superficie trasferita.
    4.  Nel  caso di compravendita di un'azienda che ha un diritto in
portafoglio,   il   diritto   viene   trasferito   all'acquirente  se
espressamente previsto nel contratto.
    5.  Il  diritto  di  reimpianto  e' trasferito una sola volta, ad
eccezione dei casi di forza maggiore previsti alle lettere a), b), c)
e  d)  dell'Art.  33 del Regolamento (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio
2002, debitamente comprovati.
    6. Il diritto di reimpianto trasferito e' utilizzato per:
      a) la  produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T.. A tal fine
possono  essere utilizzati i vitigni consigliati o ammessi per unita'
amministrativa  o  per  zona di produzione ricompresi nel decreto del
Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.;
      b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui
all'articolo 7.
    7. Il produttore presenta la domanda per il reimpianto all'ERSA -
Servizio della vitivinicoltura - che rilascia l'autorizzazione previa
verifica   della   sussistenza   del  diritto  di  reimpianto  presso
l'amministrazione che ha emesso l'attestato di estirpazione.
    8.  L'autorizzazione  al  reimpianto  ha  la  medesima  validita'
temporale del diritto di reimpianto.
    9.  Su  richiesta dell'interessato possono essere rilasciate piu'
autorizzazioni   parziali   di   diritti   di   reimpianto   fino  al
raggiungimento   della   superficie   complessiva   estirpata  e  non
reimpiantata.
    10.   L'esercizio   del  diritto  di  reimpianto  parzialmente  o
totalmente  trasferito  non deve comportare un aumento del potenziale
produttivo.  A  tal  fine, nel caso di trasferimento di un diritto su
una  superficie  con maggior resa unitaria, al diritto si applica una
riduzione  di  superficie  proporzionale  alla percentuale di aumento
della  resa  di  uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene
dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella
prevista  dal  disciplinare di produzione della zona di destinazione.
Il  diritto  equivalente che puo' essere esercitato rispetto a quello
acquistato  si  ottiene  moltiplicando  il  diritto acquistato per la
percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio
di calcolo di cui all'allegato A).
    11.  Nel  caso  in cui il trasferimento avvenga da superficie non
irrigua  a  superficie  irrigua,  si  applica un fattore di riduzione
della  superficie  pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si
applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito
regionale.
    12.  Nel  caso  di  utilizzo  da  parte di aziende titolari di un
diritto  di  reimpianto  originato  da  propri  vigneti realizzati su
territorio  ubicato fuori Regione, si applicano le procedure previste
per   i   diritti   originati  sul  territorio  regionale  in  quanto
l'operazione  non  costituisce trasferimento del diritto, fatte salve
le  disposizioni di cui al comma 10. Viceversa, trova applicazione la
normativa   della   Regione  sul  cui  territorio  il  diritto  viene
esercitato.
    13.  Il  produttore  e'  tenuto  a comunicare all'ERSA - Servizio
della  vitivinicoltura  -  la realizzazione dell'impianto nei tempi e
con le modalita' previste dall'Art. 3, comma 2.
    14.  Il  produttore  che  ha  ceduto  il diritto di reimpianto in
applicazione  del  Regolamento  (CE) n. 1493/1999, non puo' usufruire
dell'assegnazione  di  nuovi  diritti  per  il  restante  periodo  di
validita' del regolamento medesimo.
    15.   Ai   fini   del  reciproco  aggiornamento  dello  schedario
vitivinicolo  e  del  relativo  fascicolo,  la  ERSA - Servizio della
vitivinicoltura  -  trasmette  copia  del  contratto di compravendita
all'amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto.
                              Art. 13.
Impianto  di  vigneto  i  cui  prodotti  sono  destinati  al  consumo
                              familiare
    1. Il produttore di una superficie vitata aziendale non superiore
a 10 are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non
e' tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.
    2.  I  produttori  di  cui  al  comma  1  non  possono  coltivare
contemporaneamente altri vigneti.
    3.  Qualora  il produttore di superfici vitate il cui prodotto e'
destinato  al  consumo  familiare,  chieda  l'autorizzazione  per  la
realizzazione  di  un nuovo impianto o di un reimpianto per finalita'
diverse  da  quelle  del  consumo  familiare, nella dichiarazione per
l'aggiornamento  dello schedario viticolo deve ricomprendere anche le
superfici per consumo familiare.
    4.  E'  vietata  la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli
provenienti  da  superfici  i  cui prodotti sono destinati al consumo
familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto.
                              Art. 14.
                          Riserva regionale
    1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne
la   gestione,  nella  riserva  regionale  dei  diritti  di  impianto
confluiscono:
      a) diritti  di  nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti
di  impianto, compresi quelli rilasciati in virtu' del Regolamento n.
822/1987,  non esercitati entro i termini prescritti, nonche' diritti
di  impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini
prescritti;
      b) diritti di impianto nuovamente creati;
      c) diritti  derivanti  dall'acquisto da parte del produttore di
un  diritto  di  reimpianto  per  una  superficie  superiore  del 50%
rispetto  alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi
dell'Art. 16, comma 4, lettera b).
    2.  I  diritti  sono  assegnati  alla  riserva  regionale  previa
comunicazione   scritta,   da   parte   dell'ERSA  -  servizio  della
vitivinicoltura  - alle aziende che non li hanno utilizzati. L'ERSA -
Servizio  della vitivinicoltura - entro sessanta giorni dalla fine di
ogni   campagna   viticola,   determina  l'entita'  dei  diritti  che
confluiscono nella riserva.
    3.  L'assegnazione  ai  produttori  dei  diritti della riserva e'
disposta con decreto della direzione centrale delle risorse agricole,
naturali e forestali, sulla base di apposito bando, nel quale vengono
definiti i criteri di assegnazione, le modalita' e l'eventuale prezzo
di cessione.
    4.  I  diritti  di  impianto  attribuiti  alla  riserva regionale
possono   essere  prelevati  entro  la  fine  della  quinta  campagna
successiva  a  quella  durante  la  quale  sono  stati assegnati alla
riserva  medesima.  Decorso  tale  termine  i diritti non concessi si
estinguono.
                              Art. 15.
               Sospensione del premio per l'abbandono
                   definitivo di superfici vitate
    1.  Al  fine di consolidare il potenziale viticolo regionale e di
mantenere   l'equilibrio   tra   lo   stesso   e   la   capacita'  di
trasformazione,  e' sospesa la concessione del premio per l'abbandono
definitivo di superfici vitate di cui all'Art. 8 del Regolamento (CE)
n. 1493/1999.
                              Art. 16.
             Impianto o reimpianto irregolare di vigneto
    1. I produttori, coltivatori di vigneti impiantati o reimpiantati
anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7,
8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione
a  produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'Art. 2
del  regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che abbiano ottenuto
la deroga ivi prevista.
    2.  L'istanza  di  deroga  per la regolarizzazione dei vigneti e'
presentata  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
    3.   I   procedimenti   in  corso  al  1° agosto  2000,  relativi
all'applicazione  della  sanzione  pecuniaria e dell'estirpazione del
vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'Art. 4 del decreto-legge
n.  7 settembre  1987,  n.  370  convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2004.
    4.  L'autorizzazione  in  deroga  e'  concessa al richiedente che
ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:
      a) produca   idonea   documentazione  dalla  quale  risulti  la
titolarita'   di  un  diritto  di  reimpianto  valido  alla  data  di
presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione,
nell'ambito  della  medesima  azienda  agricola,  di  una  superficie
equivalente  a  quella  reimpiantata entro le 8 campagne precedenti a
quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;
      b) acquisisca   diritti   di  reimpianto  pari  al  150%  della
superficie  irregolarmente  impiantata  entro  il  31 dicembre  2001,
ovvero  ottenga  l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto
di  impianto  versando  un  corrispettivo  pari al 150% del prezzo di
mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;
      c) acquisisca  diritti  di  reimpianto,  pari  alla  superficie
irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'Art. 2,
comma 3, lettera c), del Regolamento CE n. 1493/1999;
      d) si  impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di
una  superficie  equivalente  in  coltura  pura e tale superficie sia
stata registrata nello schedario viticolo.
    5.   L'autorizzazione   in  deroga  e'  efficace  dalla  data  di
presentazione della domanda.
    6. Qualora la domanda di autorizzazione in deroga sia accolta, le
uve  provenienti  dal  vigneto  oggetto  della domanda possono essere
utilizzate,  a  partire dalla data di presentazione della stessa, per
la produzione di vino destinato alla commercializzazione.
                              Art. 17.
                           S a n z i o n i
    1.  In caso di diniego di autorizzazione in deroga, il produttore
e'  soggetto  alla  sanzione  pecuniaria  di  importo pari al 30% del
valore  di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalla zona
interessata,  ed  e'  obbligato  ad  estirpare la superficie vitata a
proprie spese.
    2.  La  sanzione  pecuniaria  e'  determinata  con riferimento al
periodo  decorrente  dalla  data  di  presentazione  della domanda di
deroga,  tenendo  conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati
dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della
produzione dichiarata.
    3.  Dalla  data  di  diniego dell'autorizzazione in deroga e fino
alla  estirpazione  della  superficie vitata, i prodotti vitivinicoli
ottenuti  possono essere messi in circolazione solo se destinati alla
distillazione.  Da  questi  prodotti non si puo' distillare un alcole
con  titolo  alcolometrico  volumico effettivo pari o inferiore a 80%
vol.
    4.  Il  produttore  che  non rivendica per tre anni successivi, a
decorrere dalla data di iscrizione del vigneto all'albo o all'elenco,
la  denominazione  di  origine o la indicazione geografica tipica dei
vini,  o  cancelli  dai rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi,
non  puo'  essere  ammesso alla concessione dei diritti della riserva
regionale,  ne'  dei  contributi  comunitari e nazionali previsti nel
settore  vitivinicolo  destinati alla propria impresa agricola per il
quinquennio successivo alla data di effettuazione del controllo.
    5.  La mancata osservanza della normativa comunitaria e nazionale
in   materia   di   potenziale   produttivo   e   viticolo   comporta
l'applicazione   delle  sanzioni  previste  dal  decreto  legislativo
10 agosto 2000, n. 260, come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n.
122, Art. 19.
    6.  Le  superfici impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in
violazione  del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'Art. 2
del  Regolamento  (CEE)  n.  1493/1999 del Consiglio, ovvero ai sensi
dell'Art.  6,  paragrafo 3 o dell'Art. 7, paragrafo 4 del Regolamento
n.   822/1987,  devono  essere  estirpate  con  spese  a  carico  del
produttore.  Fino  all'estirpazione  della superficie le uve prodotte
devono  essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiatura.
L'ERSA  - Servizio della vitivinicoltura - su domanda del produttore,
autorizza la distillazione in misura corrispondente alla quantita' di
uva  dallo  stesso stimata. Tuttavia non si puo' distillare da questi
prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
inferiore a 80% vol.
                              Art. 18.
                          C o n t r o l l i
    1.  Ogni  anno, a partire dal terzo anno e fino al decimo anno di
impianto,   sono  effettuati  controlli  a  campione  in  misura  non
inferiore  al  5% delle aziende al fine di verificare il mantenimento
degli  impegni  assunti  nella domanda di iscrizione dei vigneti agli
albi  e/o  elenchi  nonche'  la  veridicita'  delle  comunicazioni di
variazione del potenziale produttivo aziendale.
    2. Il campione viene individuato sulla base dei criteri di cui al
Regolamento  (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000
recante   modalita'   d'applicazione  per  i  controlli  nel  settore
vitivinicolo.
    3. Il controllo comporta l'accertamento:
      a) della veridicita' delle dichiarazioni rese;
      b) della  presenza o meno del vigneto e della rispondenza dello
stesso rispetto a quanto autorizzato.
                              Capo III
                  Disposizioni finali e transitorie
                              Art. 19.
                           R e g i s t r i
    1.  L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone, su base
informatica,  un  registro  sul  quale sono annotate le richieste e i
provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:
      a) diritto  di  nuovo  impianto  in caso di ricomposizione o di
esproprio;
      b) diritto  di  nuovo  impianto per le superfici destinate alla
sperimentazione viticola;
      c) diritto  di  nuovo  impianto per le superfici destinate alla
coltura di piante madri per marze;
      d) estirpazione  finalizzata  all'acquisizione di un diritto di
reimpianto;
      e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione;
      f) trasferimento dei diritti di reimpianto;
      g) impianto  o  reimpianto  irregolare  di  vigneto  realizzato
anteriormente  al  1° settembre  1998  e  dei  relativi provvedimenti
adottati, ai sensi dell'Art. 16.
    2.  L'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  -  istituisce un
registro contenente l'indicazione:
      a) delle  superfici  vitate  i  cui  prodotti sono destinati al
consumo  familiare  e  relativamente  alle quali sia stato violato il
disposto di cui all'Art. 13, comma 4;
      b) delle  superfici  vitate  irregolarmente  impiantate dopo il
1° settembre  1998  e  dei  relativi provvedimenti adottati, ai sensi
dell'Art. 17, comma 6.
                              Art. 20.
                            Comunicazioni
    1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ERSA - Servizio della
vitivinicoltura  -  trasmette  a Ministero delle politiche agricole e
forestali,  per la successiva comunicazione alla Commissione europea,
i  dati  contenuti  nei  registri di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 19,
concernenti:
      a)  superfici  autorizzate  all'impianto di vigneto destinato a
sperimentazione viticola;
      b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla
produzione di piante madri per marze;
      c) superfici   interessate  al  trasferimento  dei  diritti  di
reimpianto;
      d) superfici  interessate  alle domande di deroga per i vigneti
irregolarmente  impiantati  anteriormente al 1° settembre 1998 di cui
all'Art. 16, comma 1.
                              Art. 21.
                        M o d u l i s t i c a
    1.  L'ERSA  -  Servizio  della  vitivinicoltura  -  predispone la
modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
                              Art. 22.
                        Abrogazione di norme
    1.    Il    regolamento    di    attuazione    delle    procedure
tecnico-amministrative   in  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.
1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo
approvato   con   decreto   del  presidente  della  giunta  regionale
5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e' abrogato.
    2.  Ai  procedimenti  pendenti alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al
comma 1.
                              Art. 23.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    (Omissis).
                     Visto, il Presidente: Illy