Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20. Art. 1. 1. I finanziamenti alle province previsti dall'Art. 27 della legge regionale n. 20/1997 per la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'Art. 26 delle legge stessa, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale cosi' come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 3377 del 20 novembre 1998, sono destinati: a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri; b) ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale. Art. 2. 1. Le domande, corredate dal programma triennale previsto dall'Art. 26 della legge regionale n. 20/1997, volte ad ottenere i finanziamenti per le infrastrutture contenute nel programma stesso, devono essere presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto, entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei presenti criteri. Art. 3. 1. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le indicazioni del piano regionale del trasporto pubblico locale; a) interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri: 53%; b) interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale: 47%. 2. La giunta regionale con provvedimento motivato puo', in relazione a singoli esercizi finanziari, modificare le percentuali di riparto di cui al comma 1, fermo restando l'ammontare dello stanziamento annuale complessivo. Art. 4. 1. Sono ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola opera e comunque non superiore al finanziamento previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale. 2. Sono ammessi finanziamenti riguardanti interventi per l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata e comunque non superiore a Euro 5.164,57 ciascuna. Art. 5. 1. La priorita' degli interventi di cui alla lettera a) e' definita annualmente dalla relazione programmatica di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 18/1996. 2. Per gli interventi di cui all'Art. 1, lettera b) la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico locale: ===================================================================== | fermate previste n. ===================================================================== Provincia di Gorizia | 415 Provincia di Pordenone | 887 Provincia di Trieste | 945 Provincia di Udine | 1.753 | ------ | 4.000 Art. 6. 1. Le province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine, entro l'esercizio successivo, trasmettono alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati ed entro il quinto anno successivo di detta scadenza la rendicontazione sull'impiego dei contributi medesimi, in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Visto, il Presidente: Illy