Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la concessione alle
   province  dei  finanziamenti  per  infrastrutture  al servizio del
   trasporto  pubblico  locale  ai  sensi  dell'Art.  27  della legge
   regionale 7 maggio 1997, n. 20.
                               Art. 1.
    1.  I  finanziamenti  alle  province  previsti dall'Art. 27 della
legge  regionale  n.  20/1997  per  la  concessione  di contributi ai
soggetti  pubblici  e  privati di cui all'Art. 26 delle legge stessa,
per  la  realizzazione  ed  il  completamento  di  infrastrutture  al
servizio  del  trasporto  pubblico  locale cosi' come individuate dal
Piano   regionale   del   trasporto  pubblico  locale  approvato  con
deliberazione  della  giunta  regionale n. 3377 del 20 novembre 1998,
sono destinati:
      a) ad  interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali
passeggeri;
      b) ad  interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto
pubblico locale.
                               Art. 2.
    1.   Le  domande,  corredate  dal  programma  triennale  previsto
dall'Art.  26  della  legge regionale n. 20/1997, volte ad ottenere i
finanziamenti  per  le infrastrutture contenute nel programma stesso,
devono essere presentate alla Direzione centrale della pianificazione
territoriale,  della  mobilita'  e delle infrastrutture di trasporto,
entro il 31 marzo di ogni anno.
    2.  Le  domande  di  finanziamento  relative all'anno 2000 devono
essere  presentate  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione dei presenti criteri.
                               Art. 3.
    1.  Le  risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le
indicazioni del piano regionale del trasporto pubblico locale;
      a) interventi  riguardanti  autostazioni  e  centri intermodali
passeggeri: 53%;
      b) interventi  riguardanti  fermate  al  servizio del trasporto
pubblico locale: 47%.
    2.  La  giunta  regionale  con  provvedimento  motivato  puo', in
relazione a singoli esercizi finanziari, modificare le percentuali di
riparto   di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  l'ammontare  dello
stanziamento annuale complessivo.
                               Art. 4.
    1.  Sono  ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri
intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo
di  ogni  singola  opera  e  comunque  non superiore al finanziamento
previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.
    2.   Sono   ammessi   finanziamenti  riguardanti  interventi  per
l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale
per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata
e comunque non superiore a Euro 5.164,57 ciascuna.
                               Art. 5.
    1.  La  priorita'  degli  interventi  di  cui  alla lettera a) e'
definita  annualmente dalla relazione programmatica di cui all'Art. 6
della legge regionale n. 18/1996.
    2.   Per  gli  interventi  di  cui  all'Art.  1,  lettera  b)  la
suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al
numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico
locale:

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                                    |      fermate previste n.
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Provincia di Gorizia                |                             415
Provincia di Pordenone              |                             887
Provincia di Trieste                |                             945
Provincia di Udine                  |                           1.753
                                    |                          ------
                                    |                           4.000

                               Art. 6.
    1.  Le  province  sono tenute a tenere informata la Regione sulla
gestione   delle   somme  erogate.  A  tal  fine,  entro  l'esercizio
successivo,  trasmettono alla Direzione centrale della pianificazione
territoriale,  della  mobilita'  e  delle infrastrutture di trasporto
l'elenco  dei  beneficiari  e  dei  contributi  assegnati ed entro il
quinto   anno   successivo   di  detta  scadenza  la  rendicontazione
sull'impiego   dei   contributi   medesimi,   in   conformita'   alle
disposizioni  di  cui  all'Art.  42 della legge regionale n. 7/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
                     Visto, il Presidente: Illy