(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)
                            Il PRESIDENTE
    Premesso  che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64,   dispone   che  l'amministrazione  regionale  assuma  a  propria
rilevante  funzione  -  da  svolgere  a livello centrale - quella del
coordinamento  di  tutte le misure organizzative e di tutte le azioni
nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi e gestionali, anche se di
competenza  di  enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in
un  quadro  di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia  situazione  od  evento  che  comporti agli stessi grave
danno  o  pericolo  di grave danno e che per loro natura o estensione
debbano  essere  fronteggiate  con  misure  straordinarie,  nonche' a
garantire il tempestivo soccorso;
    Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'Art. 10, primo comma,
lettera b),    della    citata    legge    regionale    n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli  enti  locali  singoli  od  associati  ed  alle  associazioni di
volontariato   al   fine   di   dotare  le  rispettive  strutture  di
apparecchiature  e  di  impianti  di  rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o
deposito;
    Rilevato,  inoltre,  che,  ai  sensi  dell'Art.  10, primo comma,
lettera e),    della    citata    legge    regionale    n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare corsi di
addestramento  alle  attivita' di protezione civile per gli operatori
addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
    Rilevato,  infine,  che,  ai  sensi  dell'Art.  10,  primo comma,
lettera g) della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali
singoli  od  associati per l'espletamento delle attribuzioni previste
agli articoli 7 e 8 della medesima legge;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n.
0140/Pres. con cui si approva il regolamento contenente i criteri per
la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati
ed  alle  associazioni  di volontariato per l'attivita' di protezione
civile, ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 64/1986,
predisposto dalla Protezione civile della Regione;
    Accertato  che  gli  articoli  3  e  4  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Regione  n. 0140/2002 prevedono che la concessione
dei  finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata,
sulla  base  del  «Piano  tecnico  annuale  per  il potenziamento del
volontariato di protezione civile» che deve essere reso noto entro il
31 ottobre di ogni anno;
    Accertato, altresi', che la Protezione civile della Regione opera
in  un  contesto soggetto a continui e improvvisi mutamenti dovuti ad
eventi   calamitosi   straordinari  che  possono  compromettere,  tra
l'altro,  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'operativita' del sistema
regionale di protezione civile;
    Tenuto  conto  che la suddetta operativita', anche se compromessa
solo  a  livello  locale, dev'essere ripristinata prima di ogni altra
cosa  e  nel  piu'  breve tempo possibile al fine di garantire, in un
quadro  di  sicurezza  dei  sistemi  sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia situazione di pericolo;
    Rilevato,   quindi,  che  a  tal  fine,  in  presenza  di  eventi
straordinari,  valorizzare  lo  strumento  del  citato  Piano tecnico
annuale,   nonche'   utilizzare   le   relative   risorse  economiche
consentirebbe  di  facilitare  il  ripristino  dell'operativita'  del
sistema e ridurne i tempi;
    Considerato che nelle istruttorie relative agli anni 2002 e 2003,
realizzate sino ad oggi per la concessione dei finanziamenti ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  0140/2002  di  cui
trattasi,  si  e' verificata talvolta la necessita', per i comuni, di
modificare  parzialmente le domande di finanziamento, proprio a causa
di  esigenze  sopravvenute  dovute  ad  eventi  calamitosi  che hanno
colpito   il  territorio  di  loro  competenza  o  comunque  a  fatti
accidentali, imprevisti ed imprevedibili collegati con l'operativita'
nel settore della protezione civile;
    Accertato,  infine,  che con deliberazioni della giunta regionale
e'  stata  modificata  la  struttura  della  Protezione  civile della
Regione,  e  cio'  ha  reso necessario la modifica della composizione
della  commissione per la valutazione dei progetti di cui al comma 4,
Art. 14 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002;
    Ravvisata,  pertanto,  la  necessita',  per  le motivazioni sopra
indicate,  di  modificare  il  citato  decreto  del  Presidente della
Regione n. 0140/2002, al fine di meglio adeguarlo alle necessita' del
sistema regionale integrato della protezione civile ed in particolare
della Protezione civile della Regione;
    Ritenuto,  pertanto,  di  approvare il regolamento, relativo alle
modifiche  al  regolamento  adottato con decreto del Presidente della
Regione  17 maggio  2002,  n.  0140/Pres.,  contenente  i  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  di  finanziamenti  agli  enti locali
singoli  e  associati  e  alle  associazioni  di  volontariato per le
attivita' di protezione civile;
    Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 4 giugno 2004,
n. 1425;
                              Decreta:
      E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento
recante   «modifiche   al   regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i
criteri  e  modalita'  per  la concessione di finanziamenti agli enti
locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le
attivita'  di  protezione  civile»,  nel  testo  allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 giugno 2004
                                ILLY