Modifiche  al  regolamento  contenente  i  criteri e modalita' per la
   concessione  di finanziamenti agli enti locali singoli e associati
   e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione
   civile,  ai  sensi  dell'Art. 10, primo comma, lettere b), e) e g)
   della  legge  regionale  n.  64/1986,  approvato  con  decreto del
   Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.
                               Art. 1.
     Disposizioni relative a contributi per eventi straordinari
    1.  Dopo  l'Art.  4  del  decreto del Presidente della Regione n.
0140/2002, e' aggiunto il seguente:
    «Art.  4-bis  (Eventi straordinari). - 1. Per comprovate esigenze
straordinarie  del  sistema  regionale di protezione civile derivanti
dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di
emergenza,  di cui all'Art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986,
n.  64,  al  fine di assicurare l'efficace ed efficiente operativita'
del  sistema regionale di protezione civile, il piano tecnico annuale
di  cui  all'Art.  4,  anche  se gia' pubblicato, e comunque entro il
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento,  puo'  essere  rimodulato  con  decreto dell'assessore
regionale  alla protezione civile, su proposta del direttore centrale
della   protezione   civile  della  Regione.  Nel  medesimo  decreto,
l'assessore  provvede  a differire i termini per la presentazione del
piano  tecnico  annuale e per la presentazione delle relative domande
di finanziamento.
    2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti al comma 1 e in deroga alla
pianificazione  prevista all'Art. 4, la giunta regionale, su motivata
relazione  tecnica  del  direttore  centrale  della protezione civile
della  Regione e su proposta dell'assessore regionale alla protezione
civile,  puo'  autorizzare  la  concessione  di  finanziamenti per le
tipologie  di  cui  all'Art.  6, comma 1, lettere a) e b), al fine di
assicurare   l'efficace   ed   efficiente  operativita'  del  sistema
regionale  di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello
locale, a causa di fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili.».
                               Art. 2.
                  Modifiche dell'Art. 5 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0140/2002
    1.  Dopo il comma 1, dell'Art. 5 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' aggiunto il seguente comma:
    «1-bis.  La  graduatoria  di  cui  al  comma  1,  non  riguarda i
finanziamenti concessi ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 2.».
                               Art. 3.
                 Modifiche dell'Art. 13 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0140/2002
    1.  Il  comma  4,  dell'Art.  13 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' sostituito dal seguente:
    «4.   I  progetti  sono  valutati  da  una  commissione  tecnica,
costituita   con   decreto  dell'assessore  alla  protezione  civile,
presieduta  dal  direttore  centrale  della  protezione  civile della
Regione,  e  composta da due funzionari della Protezione civile della
Regione   indicati   motivatamente   dal   direttore   centrale.   La
commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in
carica  fino  al  31 dicembre dell'anno della sua costituzione e puo'
essere  ricostituita.  I  pareri della commissione sono vincolanti e,
relativamente  alla  prima  fase della valutazione di cui al comma 5,
lettera a), sono assunti a maggioranza.».
    2. Dopo il comma 6, dell'Art. 13 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' aggiunto il seguente comma:
    «6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i
progetti  che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al
comma  5,  lettera  a),  non  si  procede  nella  seconda  fase della
valutazione prevista al comma 5, lettera b).».
                               Art. 4.
                  Modifiche all'Art. 14 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0140/2002
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  14  del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' sostituito dal seguente:
    «1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base del "piano
tecnico  annuale",  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera a), salvo i
casi  di  cui  al  comma  1  dell'Art.  4-bis,  deve  pervenire  alla
Protezione  civile  della  Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e
deve  essere  redatta  secondo il modello indicato nel piano annuale,
sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 1
e deve riportare:
      a) i dati identificativi del richiedente;
      b) il preventivo di spesa;
      c) le finalita' perseguite con il finanziamento;
      d) eventuali  contribuzioni  ricevute per le medesime finalita'
negli esercizi precedenti.».
    2.  Dopo il comma 1 dell'Art. 14 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma:
    «1-bis.  Le  domande  di  finanziamento presentate in assenza del
"piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate.».
    3.  Dopo il comma 2 dell'Art. 14 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma:
    «2-bis.  Le  domande  di  finanziamento non accolte, si intendono
archiviate il 31 dicembre di ogni anno.».
                               Art. 5.
                  Modifiche all'Art. 15 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0140/2002
    1.  Dopo il comma 4 dell'Art. 15 del decreto del Presidente della
Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma:
    «4-bis.  I  finanziamenti  di  cui  all'Art. 4-bis, comma 2, sono
erogati  entro  trenta  giorni  dalla  data della deliberazione della
giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi.».
                               Art. 6.
                Disposizioni relative alle modifiche
                   delle domande di finanziamento
    1. Dopo l'Art. 16 e' aggiunto il seguente:
    «Art.  16-bis  (Modifiche alle domande di finanziamento). - 1. Su
presentazione  di  motivata  richiesta,  la  Protezione  civile della
Regione  puo'  autorizzare  eventuali  modificazioni delle domande di
finanziamento di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), c) e d).
    2.  Su  presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile
della  Regione puo' autorizzare eventuali modificazioni delle domande
di  finanziamento  di  cui  all'Art.  6,  comma 1, lettera e), previa
verifica da parte della commissione tecnica di cui all'Art. 13, comma
4,  della  pertinenza  del  progetto  modificato  con le attivita' di
protezione  civile  e  l'interesse  concreto e attuale che gli stessi
rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile,
secondo quanto previsto dall'Art. 13, comma 5), lettera a).
    3.  L'eventuale  autorizzazione  alle  modifiche  di cui ai commi
precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'Art. 5.».
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy