Modifiche al regolamento contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. Art. 1. Disposizioni relative a contributi per eventi straordinari 1. Dopo l'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' aggiunto il seguente: «Art. 4-bis (Eventi straordinari). - 1. Per comprovate esigenze straordinarie del sistema regionale di protezione civile derivanti dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, di cui all'Art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operativita' del sistema regionale di protezione civile, il piano tecnico annuale di cui all'Art. 4, anche se gia' pubblicato, e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, puo' essere rimodulato con decreto dell'assessore regionale alla protezione civile, su proposta del direttore centrale della protezione civile della Regione. Nel medesimo decreto, l'assessore provvede a differire i termini per la presentazione del piano tecnico annuale e per la presentazione delle relative domande di finanziamento. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista all'Art. 4, la giunta regionale, su motivata relazione tecnica del direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'assessore regionale alla protezione civile, puo' autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operativita' del sistema regionale di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello locale, a causa di fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili.». Art. 2. Modifiche dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 1. Dopo il comma 1, dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La graduatoria di cui al comma 1, non riguarda i finanziamenti concessi ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 2.». Art. 3. Modifiche dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 1. Il comma 4, dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' sostituito dal seguente: «4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'assessore alla protezione civile, presieduta dal direttore centrale della protezione civile della Regione, e composta da due funzionari della Protezione civile della Regione indicati motivatamente dal direttore centrale. La commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno della sua costituzione e puo' essere ricostituita. I pareri della commissione sono vincolanti e, relativamente alla prima fase della valutazione di cui al comma 5, lettera a), sono assunti a maggioranza.». 2. Dopo il comma 6, dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al comma 5, lettera a), non si procede nella seconda fase della valutazione prevista al comma 5, lettera b).». Art. 4. Modifiche all'Art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 1. Il comma 1 dell'Art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base del "piano tecnico annuale", di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), salvo i casi di cui al comma 1 dell'Art. 4-bis, deve pervenire alla Protezione civile della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 1 e deve riportare: a) i dati identificativi del richiedente; b) il preventivo di spesa; c) le finalita' perseguite con il finanziamento; d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalita' negli esercizi precedenti.». 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le domande di finanziamento presentate in assenza del "piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate.». 3. Dopo il comma 2 dell'Art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Le domande di finanziamento non accolte, si intendono archiviate il 31 dicembre di ogni anno.». Art. 5. Modifiche all'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I finanziamenti di cui all'Art. 4-bis, comma 2, sono erogati entro trenta giorni dalla data della deliberazione della giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi.». Art. 6. Disposizioni relative alle modifiche delle domande di finanziamento 1. Dopo l'Art. 16 e' aggiunto il seguente: «Art. 16-bis (Modifiche alle domande di finanziamento). - 1. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione puo' autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), c) e d). 2. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione puo' autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'Art. 6, comma 1, lettera e), previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'Art. 13, comma 4, della pertinenza del progetto modificato con le attivita' di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Art. 13, comma 5), lettera a). 3. L'eventuale autorizzazione alle modifiche di cui ai commi precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'Art. 5.». Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy