Legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329». Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 6, comma 48, let-tera a) della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23. Art. 2. Criteri e modalita' 1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalita' d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nell'allegata scheda tecnica, che forma parte integrante del presente regolamento. Art. 3. C o n v e n z i o n e 1. Ai sensi di quanto previsto all'Art. 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, l'amministrazione regionale stipula apposito atto aggiuntivo con MCC S.p.a., gia' Mediocredito Centrale S.p.a., gestore concessionario, soggetto gia' incaricato dell'attuazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329. 2. L'atto aggiuntivo e' atto integrativo e di subentro alla convenzione con l'amministrazione statale ai sensi dell'Art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato dall'Art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110. Art. 4. C o m i t a t o 1. E' istituito il comitato agevolazioni (di seguito comitato) competente ad assumere le deliberazioni di concessione delle agevolazioni in oggetto. 2. Il comitato, i cui componenti sono nominati da MCC S.p.a., e' composto da cinque membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori dell'industria dell'artigianato, due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente ed uno designato da MCC S.p.a. 3. MCC S.p.a. cura la segreteria del comitato e nomina il segretario. Art. 5. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione, in deroga alle prescrizioni delle modalita' operative, sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche ed integrazioni le domande relative a contratti con data di emissione delle cambiali a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. Gli investimenti devono comunque essere stati avviati successivamente alla data di presentazione dei domanda di agevolazione da parte dell'impresa. 3. Le istanze di cui al comma 1 devono pervenire a MCC S.p.a. entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).