Legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49 «Regolamento concernente
   criteri  e  modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui
   alla legge 28 novembre 1965, n. 1329».
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 6, comma 48,
let-tera a) della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23.
                               Art. 2.
                         Criteri e modalita'
    1.  Le  prescrizioni  relative a soggetti beneficiari, programmi,
importo  dell'agevolazione, modalita' d'intervento e di presentazione
delle  istanze sono contenute nell'allegata scheda tecnica, che forma
parte integrante del presente regolamento.
                               Art. 3.
                        C o n v e n z i o n e
    1.  Ai sensi di quanto previsto all'Art. 6, comma 49, della legge
regionale  23 agosto 2002, n. 23, l'amministrazione regionale stipula
apposito  atto  aggiuntivo con MCC S.p.a., gia' Mediocredito Centrale
S.p.a.,    gestore    concessionario,    soggetto   gia'   incaricato
dell'attuazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
    2.  L'atto  aggiuntivo  e'  atto  integrativo  e di subentro alla
convenzione  con  l'amministrazione  statale  ai  sensi dell'Art. 19,
comma  12,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato
dall'Art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110.
                               Art. 4.
                           C o m i t a t o
    1.  E'  istituito  il comitato agevolazioni (di seguito comitato)
competente   ad   assumere  le  deliberazioni  di  concessione  delle
agevolazioni in oggetto.
    2.  Il comitato, i cui componenti sono nominati da MCC S.p.a., e'
composto   da   cinque   membri,   dei   quali  due  designati  dalle
associazioni maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale dei
settori  dell'industria  dell'artigianato,  due dalla Regione, di cui
uno con funzioni di presidente ed uno designato da MCC S.p.a.
    3.  MCC  S.p.a.  cura  la  segreteria  del  comitato  e nomina il
segretario.
                               Art. 5.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase  di  prima applicazione, in deroga alle prescrizioni
delle   modalita'   operative,  sono  ammissibili  alle  agevolazioni
previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche
ed integrazioni le domande relative a contratti con data di emissione
delle cambiali a decorrere dal 1° gennaio 2001.
    2.   Gli   investimenti  devono  comunque  essere  stati  avviati
successivamente   alla   data   di   presentazione   dei  domanda  di
agevolazione da parte dell'impresa.
    3.  Le  istanze  di  cui al comma 1 devono pervenire a MCC S.p.a.
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis).