(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 4
                            agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modificazioni e integrazioni dell'Art. 1
    1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2003,
n.  24,  le  parole  «e  la  gestione  dei  musei  e degli altri beni
culturali  dello  Stato  trasferiti  in  gestione  alla Regione, alle
province  o ai comuni, ai sensi dell'Art. 150 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112» sono soppresse.
    2.  Dopo il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale n. 24/2003
e' aggiunto il seguente comma:
    «1-bis.   La   presente   legge  disciplina  la  fruizione  e  la
valorizzazione  dei  beni  presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura,  cosi'  come definiti dall'Art. 101, commi 1 e 2 del decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  dei  quali  lo  Stato  abbia
trasferito  la  disponibilita',  cosi'  come  previsto dall'Art. 102,
comma  2  e  dall'Art.  112,  comma  2,  del  decreto  legislativo n.
42/2004.».
    3.  Al comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 24/2003 dopo
la  parola  «equiparabili»  e'  aggiunta  la  locuzione  «,  ai sensi
dell'Art. 3, comma 1,».