(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 4 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 1 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, le parole «e la gestione dei musei e degli altri beni culturali dello Stato trasferiti in gestione alla Regione, alle province o ai comuni, ai sensi dell'Art. 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono soppresse. 2. Dopo il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale n. 24/2003 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La presente legge disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, cosi' come definiti dall'Art. 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita', cosi' come previsto dall'Art. 102, comma 2 e dall'Art. 112, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004.». 3. Al comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 24/2003 dopo la parola «equiparabili» e' aggiunta la locuzione «, ai sensi dell'Art. 3, comma 1,».