Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione dei
   contributi  di  cui  all'Art.  1, punto 3, lettera a), della legge
   regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione  dei  contributi  previsti dall'Art. 1, punto 3,
lettera  a),  della  legge  regionale  29  ottobre  1965,  n. 23, per
l'organizzazione,    nell'ambito   del   territorio   regionale,   di
celebrazioni    pubbliche,    fiere,   mostre,   mercati,   rassegne,
esposizioni,  concorsi,  convegni  e  congressi nel settore agricolo,
compreso  il  comparto  tartuficolo,  con  l'esclusione delle colture
pregiate    nei   settori   della   vitivinicoltura,   frutticoltura,
orticoltura e floricoltura.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1. Possono accedere ai contributi di cui all'Art. 1 gli enti, gli
istituti,  le  associazioni,  i  consorzi  e  i comitati, intesi come
organismi  senza  scopo  di  lucro  che  operano  al  di  fuori delle
attivita' di produzione, trasformazione e commercializzazione.
                               Art. 3.
         Modalita' e termini di presentazione delle domande
    1.   La   domanda   sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e'
presentata,  in  duplice copia, alla direzione centrale delle risorse
agricole,   naturali,   forestali  e  della  montagna  -  di  seguito
denominata  direzione  centrale  - entro il termine perentorio del 31
dicembre  dell'anno  antecedente quello di svolgimento dell'attivita'
programmata;  nel  caso  di  inoltro tramite mezzo postale e' inviata
mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la
data del timbro postale.
    2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti,
in    duplice   copia,   indispensabili   per   la   valutazione   di
ammissibilita':
      a) relazione illustrativa delle attivita' programmate;
      b) preventivo dettagliato delle attivita' programmate;
      c) atti   da   cui   risulti  il  legale  rappresentante  e  la
composizione degli organi sociali;
      d) atto con il quale viene autorizzato il legale rappresentante
a richiedere all'amministrazione regionale i contributi;
      e) copia   dell'atto   costitutivo   e   dello  statuto  ovvero
dichiarazione  del  legale  rappresentante  che  non sono intervenute
modifiche agli atti precedentemente depositati;
      f) dichiarazione     del     legale     rappresentante    sulla
assoggettabilita' o meno del beneficiario alla ritenuta del 4% di cui
all'Art.  28,  comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600/1973;
      g) fotocopia   del   certificato  di  attribuzione  del  codice
fiscale;
      h) indicazione  dei  dati  necessari  per  la  liquidazione del
contributo  quali  la  denominazione  della  banca presso la quale va
operato  l'accredito,  numero di conto corrente e relative coordinate
ovvero numero di conto corrente postale;
      i) dichiarazione  attestante che per le medesime iniziative non
sono  stati  richiesti  e  non  verranno  richiesti  altri contributi
pubblici.
                               Art. 4.
       Istruttoria delle domande e concessione dei contributi
    1.  Il  servizio  per  il  credito  agrario, la cooperazione e lo
sviluppo  agricolo  della  direzione  centrale effettua l'istruttoria
delle  domande  presentate e provvede alla concessione del contributo
spettante.
    2.  Il  decreto  di  concessione del contributo puo' prevedere la
contestuale liquidazione del medesimo.
    3.  Le  iniziative  proposte si svolgono interamente nell'anno di
riferimento   e   possono   venire  attuate  anche  anteriormente  al
provvedimento di concessione del contributo, purche' siano successive
alla data di presentazione della domanda.
                               Art. 5.
               Modalita' di riparto dei finanziamenti
    1.  Nell'ambito  della  disponibilita'  annua  dello stanziamento
riservato  dal bilancio regionale, l'80% e' destinato agli interventi
riguardanti   l'organizzazione   di  celebrazioni  pubbliche,  fiere,
mostre,  mercati, rassegne, esposizioni e concorsi e il rimanente 20%
a interventi riguardanti convegni e congressi.
    2.  E' ammessa la compensazione degli importi tra la ripartizione
di  cui  al comma 1 qualora ricorrano condizioni di disponibilita' di
fondi all'interno del riparto medesimo.
    3.  Sono ammessi convegni e congressi sia come iniziative singole
che  collegate  a  celebrazioni  pubbliche,  fiere,  mostre, mercati,
rassegne,  esposizioni  e concorsi riguardanti problematiche agricole
con  prevalente  carattere  di natura tecnica, produttiva, economica,
finanziaria,  giuridica  e  amministrativa.  Tale caratteristica deve
emergere  dalla  relazione illustrativa dell'iniziativa allegata alla
domanda di contributo.
                               Art. 6.
                     Modalita' di contribuzione
    1.  Nell'ambito  del  riparto  di  cui all'Art. 5 l'ammontare del
contributo  concedibile  al  singolo  beneficiario  e'  calcolato  in
percentuale  sulla spesa ammissibile, quale risultante dal preventivo
allegato alla domanda di contributo, non superiore al 70% della spesa
medesima.
    2. Il livello massimo di spesa ammissibile e' determinato in euro
30.000,00.
    3.  Nell'eventualita'  in  cui le risorse finanziarie disponibili
siano insufficienti a soddisfare nella percentuale massima consentita
tutte   le   richieste  ammissibili,  la  percentuale  di  contributo
concedibile,  rispetto  alla  spesa ammissibile, e' ridotta in misura
uguale per tutte le iniziative ammesse.
                               Art. 7.
                          Spese ammissibili
    1. Sono ammissibili le spese per l'organizzazione di celebrazioni
pubbliche,  fiere,  mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi,
convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale.
    2. Non sono ammesse le seguenti spese:
      a) per    la   partecipazione   a   manifestazioni,   disgiunta
dall'organizzazione delle medesime;
      b) le  spese relative a materiali ad utilita' ripetuta e quelle
generali non documentabili;
      c) le spese relative a ristorazione o intrattenimenti;
      d) le spese relative all'acquisto di generi alimentari.
                               Art. 8.
                    R e n d i c o n t a z i o n e
    1.  In  sede  di  consuntivo  le spese esposte in preventivo sono
adeguatamente  documentate  e  rendicontate  entro l'importo di spesa
ritenuta  ammissibile;  e'  ammessa  la  compensazione  fra i singoli
importi  riportati  nel preventivo, purche' sia mantenuta l'identita'
dell'iniziativa realizzata con quella programmata.
    2.  Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di
cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 9.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  E'  abrogato  il  punto  B)  della deliberazione della giunta
regionale 3 ottobre 1997, n. 2884, registrata alla Corte dei conti il
29 ottobre 1997, registro n. 2, foglio n. 22.
                     Visto, il Presidente: Illy