Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui all'Art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'organizzazione, nell'ambito del territorio regionale, di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nel settore agricolo, compreso il comparto tartuficolo, con l'esclusione delle colture pregiate nei settori della vitivinicoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono accedere ai contributi di cui all'Art. 1 gli enti, gli istituti, le associazioni, i consorzi e i comitati, intesi come organismi senza scopo di lucro che operano al di fuori delle attivita' di produzione, trasformazione e commercializzazione. Art. 3. Modalita' e termini di presentazione delle domande 1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante e' presentata, in duplice copia, alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - di seguito denominata direzione centrale - entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno antecedente quello di svolgimento dell'attivita' programmata; nel caso di inoltro tramite mezzo postale e' inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale. 2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti, in duplice copia, indispensabili per la valutazione di ammissibilita': a) relazione illustrativa delle attivita' programmate; b) preventivo dettagliato delle attivita' programmate; c) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali; d) atto con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale i contributi; e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche agli atti precedentemente depositati; f) dichiarazione del legale rappresentante sulla assoggettabilita' o meno del beneficiario alla ritenuta del 4% di cui all'Art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; g) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale; h) indicazione dei dati necessari per la liquidazione del contributo quali la denominazione della banca presso la quale va operato l'accredito, numero di conto corrente e relative coordinate ovvero numero di conto corrente postale; i) dichiarazione attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti e non verranno richiesti altri contributi pubblici. Art. 4. Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 1. Il servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo della direzione centrale effettua l'istruttoria delle domande presentate e provvede alla concessione del contributo spettante. 2. Il decreto di concessione del contributo puo' prevedere la contestuale liquidazione del medesimo. 3. Le iniziative proposte si svolgono interamente nell'anno di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purche' siano successive alla data di presentazione della domanda. Art. 5. Modalita' di riparto dei finanziamenti 1. Nell'ambito della disponibilita' annua dello stanziamento riservato dal bilancio regionale, l'80% e' destinato agli interventi riguardanti l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi e il rimanente 20% a interventi riguardanti convegni e congressi. 2. E' ammessa la compensazione degli importi tra la ripartizione di cui al comma 1 qualora ricorrano condizioni di disponibilita' di fondi all'interno del riparto medesimo. 3. Sono ammessi convegni e congressi sia come iniziative singole che collegate a celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi riguardanti problematiche agricole con prevalente carattere di natura tecnica, produttiva, economica, finanziaria, giuridica e amministrativa. Tale caratteristica deve emergere dalla relazione illustrativa dell'iniziativa allegata alla domanda di contributo. Art. 6. Modalita' di contribuzione 1. Nell'ambito del riparto di cui all'Art. 5 l'ammontare del contributo concedibile al singolo beneficiario e' calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile, quale risultante dal preventivo allegato alla domanda di contributo, non superiore al 70% della spesa medesima. 2. Il livello massimo di spesa ammissibile e' determinato in euro 30.000,00. 3. Nell'eventualita' in cui le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti a soddisfare nella percentuale massima consentita tutte le richieste ammissibili, la percentuale di contributo concedibile, rispetto alla spesa ammissibile, e' ridotta in misura uguale per tutte le iniziative ammesse. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale. 2. Non sono ammesse le seguenti spese: a) per la partecipazione a manifestazioni, disgiunta dall'organizzazione delle medesime; b) le spese relative a materiali ad utilita' ripetuta e quelle generali non documentabili; c) le spese relative a ristorazione o intrattenimenti; d) le spese relative all'acquisto di generi alimentari. Art. 8. R e n d i c o n t a z i o n e 1. In sede di consuntivo le spese esposte in preventivo sono adeguatamente documentate e rendicontate entro l'importo di spesa ritenuta ammissibile; e' ammessa la compensazione fra i singoli importi riportati nel preventivo, purche' sia mantenuta l'identita' dell'iniziativa realizzata con quella programmata. 2. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 9. A b r o g a z i o n i 1. E' abrogato il punto B) della deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 1997, n. 2884, registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997, registro n. 2, foglio n. 22. Visto, il Presidente: Illy