(Pubblicata  nel  1°  suppl.  ord. Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 43 del 22 ottobre 2004

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e
         sviluppo della rete viaria di interesse regionale»

    1.  Alla  legge  regionale  4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e
sviluppo  della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) dopo l'Art. 10 e' inserito il seguente:
      «Art.   10-bis   (Conferimento  di  funzioni  a  infrastrutture
lombarde   S.p.a.).  -  1.  La  giunta  regionale  puo'  conferire  a
infrastrutture  lombarde  S.p.a.,  costituita  ai sensi dell'Art. 23,
comma  3-bis,  della  legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma
del  trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'Art. 15-bis della
legge  regionale  2 dicembre  1994,  n.  36 (Amministrazione dei beni
immobili regionali), le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e
9:
      a) funzioni   relative  all'affidamento,  mediante  esperimento
delle procedure di evidenza pubblica di cui all'Art. 8, e al rilascio
della concessione di autostrada regionale;
      b) funzioni    relative   al   controllo   e   alla   vigilanza
sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva
ed esecutiva, nonche' realizzazione e gestione dell'opera, cosi' come
definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 2;
      c) funzioni  attuative  delle  procedure  concessorie di cui al
regolamento previsto dall'Art. 8, comma 2;
      d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione.
    2.  La giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al
comma  1  mediante  approvazione  di  specifiche  convenzioni, con le
quali:
      a) si   definiscono  le  funzioni  conferite  a  Infrastrutture
lombarde S.p.a.;
      b) si   regolano   i   rapporti  economici  tra  la  Regione  e
Infrastrutture  lombarde  S.p.a.,  ivi  comprese,  eventualmente,  le
modalita'  di  riscossione,  di riversamento alla Regione, nonche' di
acquisizione al bilancio della societa' dei canoni sulle concessioni.
    3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a),
e'  stabilita  in apposita convenzione il cui schema, che deve essere
approvato   dalla   giunta  regionale  prima  dell'esperimento  delle
procedure  di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici,
finanziari  e  patrimoniali  tra  Infrastrutture lombarde S.p.a. e il
soggetto concessionario.
    4.  La  concessione  di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
previa acquisizione del parere della giunta regionale sugli schemi di
concessione e relativa convenzione predisposti.
    5.  Qualora  l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento
correlato  alla realizzazione dell'intervento, per la concessione del
quale  la  Regione  Lombardia  si  avvale  di Infrastrutture lombarde
S.p.a., non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di
altri soggetti pubblici o privati e/o con l'apporto di Infrastrutture
lombarde   S.p.a.,  e'  facolta'  della  giunta  regionale  stabilire
l'importo  e le modalita' di erogazione di un proprio contributo, che
in tal caso non puo' superare il 50% dell'investimento.
    6.  E'  facolta'  della  giunta  regionale procedere direttamente
all'affidamento della concessione di cui all'Art. 7, comma 2, qualora
il richiedente sia Infrastrutture lombarde S.p.a.
    7.  Nel caso previsto dal comma 6, Infrastrutture lombarde S.p.a.
affida  tutti  i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed
esclusi  quelli  necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per
esigenze  di  sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le
modalita'  previste  dalla vigente legislazione in materia di appalto
di opere pubbliche.
    8.  Nei casi previsti dai commi 1, lettera a), e 6, alla scadenza
della  concessione  l'autostrada regionale torna nella disponibilita'
della Regione in buono stato di conservazione»;
      b) il comma 1 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La  Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde S.p.a.,
promuove  la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  per la
mobilita',  ivi  compresa  la  realizzazione  di strade extraurbane e
urbane,  nonche'  altre  infrastrutture  di  trasporto e pedaggio, in
regime di finanza di progetto.».