(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 22 ottobre 2004 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» 1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'Art. 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Conferimento di funzioni a infrastrutture lombarde S.p.a.). - 1. La giunta regionale puo' conferire a infrastrutture lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'Art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'Art. 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9: a) funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'Art. 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale; b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' realizzazione e gestione dell'opera, cosi' come definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 2; c) funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall'Art. 8, comma 2; d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione. 2. La giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali: a) si definiscono le funzioni conferite a Infrastrutture lombarde S.p.a.; b) si regolano i rapporti economici tra la Regione e Infrastrutture lombarde S.p.a., ivi comprese, eventualmente, le modalita' di riscossione, di riversamento alla Regione, nonche' di acquisizione al bilancio della societa' dei canoni sulle concessioni. 3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a), e' stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla giunta regionale prima dell'esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Infrastrutture lombarde S.p.a. e il soggetto concessionario. 4. La concessione di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata previa acquisizione del parere della giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti. 5. Qualora l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento correlato alla realizzazione dell'intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture lombarde S.p.a., non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l'apporto di Infrastrutture lombarde S.p.a., e' facolta' della giunta regionale stabilire l'importo e le modalita' di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non puo' superare il 50% dell'investimento. 6. E' facolta' della giunta regionale procedere direttamente all'affidamento della concessione di cui all'Art. 7, comma 2, qualora il richiedente sia Infrastrutture lombarde S.p.a. 7. Nel caso previsto dal comma 6, Infrastrutture lombarde S.p.a. affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche. 8. Nei casi previsti dai commi 1, lettera a), e 6, alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilita' della Regione in buono stato di conservazione»; b) il comma 1 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde S.p.a., promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilita', ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonche' altre infrastrutture di trasporto e pedaggio, in regime di finanza di progetto.».