Art. 2.
Modifiche  alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 «Disposizioni
per      l'attuazione     del     documento     di     programmazione
economico-finanziaria regionale, al sensi dell'Art. 9-ter della legge
regionale   31 marzo   1978,  n.  34  "Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e  sulla contabilita' della Regione".
                          Collegato 2004».

    1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni per
l'attuazione  del  documento  di programmazione economico-finanziaria
regionale,  ai  sensi  dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e  sulla  contabilita' della Regione». Collegato 2004) sono apportate
le seguenti modifiche:
      a) il comma 3 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente:
      «3.  La  Regione  puo'  conferire  ad  Infrastrutture  lombarde
S.p.a.,  costituita  ai  sensi dell'Art. 23, comma 3-bis, della legge
regionale  29 ottobre  1998,  n.  22  (Riforma del trasporto pubblico
locale  in  Lombardia)  e  dell'Art.  15-bis  della  legge  regionale
2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali),
le  funzioni  relative  all'esperimento  delle  procedure di evidenza
pubblica  per  la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei
lavori  concernenti  infrastrutture  ed opere di interesse regionale,
nonche' le connesse funzioni di committente.»;
      b) dopo il comma 3 dell'Art. 1 e' inserito il seguente:
      «3-bis.   Gli  enti  dipendenti  della  Regione  e  le  aziende
sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde S.p.a. le
funzioni   relative   all'esperimento  delle  procedure  di  evidenza
pubblica  per  la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei
lavori  concernenti  infrastrutture  ed  opere di interesse regionale
individuate  dalla  giunta regionale, nonche' le connesse funzioni di
committente.».