Art. 2. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, al sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione". Collegato 2004». 1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione». Collegato 2004) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione puo' conferire ad Infrastrutture lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'Art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'Art. 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonche' le connesse funzioni di committente.»; b) dopo il comma 3 dell'Art. 1 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde S.p.a. le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale individuate dalla giunta regionale, nonche' le connesse funzioni di committente.».