Art. 4.
    Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni
    1.  Sono  ammessi  alla  consulta  gli  ordini,  i  collegi  e le
associazioni  professionali  legalmente  riconosciuti che ne facciano
richiesta. Le associazioni professionali provvedono a presentare alla
Regione   la   documentazione   comprovante  l'avvenuta  costituzione
corredata  di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero
dei  soci  ed  indirizzo  della sede sociale. Per la prima formazione
della  consulta regionale sono considerati gli ordini, i collegi e le
associazioni  professionali  operanti  alla data di entrata in vigore
della presente legge.