Art. 4. Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni 1. Sono ammessi alla consulta gli ordini, i collegi e le associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le associazioni professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione della consulta regionale sono considerati gli ordini, i collegi e le associazioni professionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.