Art. 5. Composizione della consulta 1. La consulta e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. E' composta: a) dal Presidente della giunta regionale, o da un assessore dallo stesso delegato, che la presiede; b) da due rappresentanti di ciascun ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali; c) da tre componenti designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. 2. I rappresentanti degli ordini professionali provinciali e distrettuali, dei collegi professionali provinciali e distrettuali e delle associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'ordine, dal collegio e dall'associazione professionale di appartenenza. 3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della giunta.