Art. 5.
                     Composizione della consulta
    1.  La  consulta  e'  nominata  con  decreto del Presidente della
giunta regionale. E' composta:
      a) dal  Presidente  della  giunta  regionale, o da un assessore
dallo stesso delegato, che la presiede;
      b) da   due  rappresentanti  di  ciascun  ordine  professionale
provinciale  e  distrettuale,  due rappresentanti di ciascun collegio
professionale  provinciale  e distrettuale e due rappresentanti delle
associazioni professionali provinciali;
      c) da  tre componenti designati dal consiglio regionale, di cui
uno in rappresentanza della minoranza.
    2.  I  rappresentanti  degli  ordini  professionali provinciali e
distrettuali,  dei collegi professionali provinciali e distrettuali e
delle   associazioni   professionali   legalmente  riconosciute  sono
individuati     direttamente     dall'ordine,    dal    collegio    e
dall'associazione professionale di appartenenza.
    3.  Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente
regionale nominato dal Presidente della giunta.