Art. 6.
                        Ufficio di presidenza
    1.  La  consulta  regionale  elegge  al suo interno un ufficio di
presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti,
scelti  uno  tra  i rappresentanti di ordini, collegi ed associazioni
professionali,  l'altro  tra i rappresentanti del consiglio regionale
di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo.
    2.  L'uffico  di  presidenza predispone l'ordine del giorno delle
sedute,  espleta le necessarie istruttorie e raccoglie documentazione
utile ai lavori.