Art. 6. Ufficio di presidenza 1. La consulta regionale elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di ordini, collegi ed associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo. 2. L'uffico di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie documentazione utile ai lavori.