Art. 7.
                    Funzionamento della consulta
    1.  La  consulta  e'  nominata all'inizio di ogni legislatura, si
rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i
suoi componenti possono essere riconfermati.
    2. la consulta e' convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio
di  presidenza,  almeno  una  volta  ogni  quattro  mesi nonche' ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da
un  quarto  dei  componenti.  La  consulta  predispone  ed approva il
proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
    3. I componenti assenti per piu' di tre sedute consecutive, senza
giustificato  motivo,  sono  dichiarati  decaduti  e  possono  essere
sostituiti.