Art. 7. Funzionamento della consulta 1. La consulta e' nominata all'inizio di ogni legislatura, si rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 2. la consulta e' convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi nonche' ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. I componenti assenti per piu' di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.