Art. 8. Raccolta di segnalazioni e di istanze 1. L'ufficio di presidenza della consulta puo' ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. 2. La consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze tramite gli ordini, i collegi e le associazioni professionali.