Art. 8.
                Raccolta di segnalazioni e di istanze
    1.   L'ufficio   di   presidenza  della  consulta  puo'  ricevere
segnalazioni  ed  istanze relative all'esercizio delle professioni ed
ai rapporti tra queste e gli utenti.
    2.  La  consulta  fornisce  risposta  scritta  ai presentatori di
iniziative ed istanze tramite gli ordini, i collegi e le associazioni
professionali.