Art. 2. Modifica all'Art. 15 della legge regionale n. 42/2002 1. Al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 42/2002, le parole «Con il regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 17, comma 1, la giunta regionale disciplina le modalita' di designazione dei membri della Consulta» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 17, comma 1, si disciplinano le modalita' di designazione dei membri della Consulta».