Art. 2.
        Modifica all'Art. 15 della legge regionale n. 42/2002
    1.  Al  comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 42/2002, le
parole «Con il regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 17, comma
1,  la  giunta  regionale disciplina le modalita' di designazione dei
membri  della  Consulta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con il
regolamento   di  esecuzione  previsto  dall'Art.  17,  comma  1,  si
disciplinano le modalita' di designazione dei membri della Consulta».