Art. 3. Modifica all'Art. 17 della legge regionale n. 42/2002 1. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 42/2002, le parole «La giunta regionale approva un regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalita' di designazione dei membri della consulta» sono sostituite dalle seguenti: «E' approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalita' di designazione dei membri della consulta».