Art. 3.
        Modifica all'Art. 17 della legge regionale n. 42/2002
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 42/2002, le
parole  «La  giunta  regionale  approva un regolamento, previo parere
della  commissione  consiliare  competente, con il quale definisce le
modalita'  di designazione dei membri della consulta» sono sostituite
dalle  seguenti:  «E'  approvato  un  regolamento,  con  il  quale si
definiscono le modalita' di designazione dei membri della consulta».