Art. 11. Modificazione dell'Art. 33-bis 1. L'art.33-bis della legge regionale n. 42/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 33-bis (Modulistica impiegata). - 1. Le domande di iscrizione nonche' le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attivita' artigiana sono presentate in modelli approvati dalla commissione regionale per l'artigianato, su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione dei pareri delle camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del registro delle Imprese.».