Art. 11.
                   Modificazione dell'Art. 33-bis
    1.  L'art.33-bis  della  legge regionale n. 42/1988 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.   33-bis  (Modulistica  impiegata).  -  1.  Le  domande  di
iscrizione   nonche'  le  denunce  di  modificazione,  sospensione  o
cessazione   dell'attivita'  artigiana  sono  presentate  in  modelli
approvati  dalla commissione regionale per l'artigianato, su proposta
delle  commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione
dei pareri delle camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni
inerenti la modulistica del registro delle Imprese.».