Art. 14.
                     Modificazioni dell'Art. 41
    1.  L'art.  41 della legge regionale n. 42/1988 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  41. (Norma finanziaria). - 1. Per l'anno 2005 e successivi
al  finanziamento  degli oneri previsti dall'art.26 e' autorizzata la
spesa   annua   di   30.000,00   euro  con  imputazione  alla  Unita'
previsionale  di  Base  del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010
denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato»
(Cap. 5525).
    2.  Per  l'anno  2005  e  successivi al finanziamento degli oneri
connessi  alle  attivita'  trasferite alle camere di commercio di cui
all'art.30  si  fa  fronte  con  le  risorse  allocate  nella  Unita'
previsionale  di  base  del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001
denominata «Relazioni istituzionali» (Cap. 719/1022).
    3.  L'onere  di  cui  al  comma  2  e' determinato al netto degli
importi  relativi  ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di
segreteria  di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle
CCIAA ai sensi dell'art. 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre
1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.
    4.  Al  finanziamento  dell'onere  complessivo  si  fa fronte per
l'anno  2005  con  le  autorizzazioni  di  spesa recate per le stesse
finalita'   dalla   legge  regionale  13 aprile  2004,  n.  3  (legge
finanziaria regionale 2004 annualita' 2005.
    5.  Per  gli  anni  successivi  al  2005, la. quantificazione del
finanziamento  regionale  di  cui  ai  commi  1  e  2  e' determinata
annualmente  con  la  legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art.
27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilita'.
    6. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni  di  cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza
che di cassa.».