Art. 14. Modificazioni dell'Art. 41 1. L'art. 41 della legge regionale n. 42/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 41. (Norma finanziaria). - 1. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall'art.26 e' autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unita' previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato» (Cap. 5525). 2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attivita' trasferite alle camere di commercio di cui all'art.30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unita' previsionale di base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (Cap. 719/1022). 3. L'onere di cui al comma 2 e' determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell'art. 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Al finanziamento dell'onere complessivo si fa fronte per l'anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse finalita' dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004 annualita' 2005. 5. Per gli anni successivi al 2005, la. quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilita'. 6. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».