Art. 15.
                       Decorrenza d'efficacia
    1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 13 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.

      Perugia, 28 ottobre 2004

                             LORENZETTI