Art. 15. Decorrenza d'efficacia 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 28 ottobre 2004 LORENZETTI