Art. 5. Modificazioni dell'Art. 25 1. Al comma 1, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, dopo la parola «Presidente» sono aggiunte le parole «della commissione regionale per l'artigianato». 2. Il comma 2, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, e' sostituito dal seguente: «2. Le sedute della commissione regionale per l'artigianato sono valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti, tra i quali i Presidenti delle commissioni provinciali e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 1, lettere b e c)». 3. Al comma 3, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, le parole «delle commissioni» sono sostituite dalle parole «della commissione regionale per l'artigianato».