Art. 5.
                     Modificazioni dell'Art. 25
    1.  Al  comma  1,  dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988,
dopo   la   parola   «Presidente»  sono  aggiunte  le  parole  «della
commissione regionale per l'artigianato».
    2.  Il comma 2, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Le sedute della commissione regionale per l'artigianato sono
valide:  in  prima convocazione con la presenza della maggioranza dei
componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro
componenti,  tra i quali i Presidenti delle commissioni provinciali e
di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 1, lettere b e
c)».
    3.  Al comma 3, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, le
parole  «delle  commissioni»  sono  sostituite  dalle  parole  «della
commissione regionale per l'artigianato».