Art. 6.
                     Modificazioni dell'Art. 26
    1.  L'art.  26 della legge regionale n. 42/1988 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   26   (Organizzazione).   -   1.   Le  spese  inerenti  al
funzionamento  e  all'attuazione  delle  funzioni e dei compiti della
commissione  regionale  per  l'artigianato sono a carico del bilancio
regionale.
    2.  I  servizi  di  segreteria  della  commissione  regionale per
l'artigianato sono svolti da personale della Regione.
    3.   La  dotazione  organica  dei  servizi  di  segreteria  della
commissione  regionale  per  l'artigianato,  e'  definita, sentita la
stessa,  nell'ambito  della  dotazione organica complessiva del ruolo
regionale.
    4.    Il    funzionamento   della   commissione   regionale   per
l'artigianato,  per  quanto  non  disposto  dalla  presente legge, e'
disciplinato  da  un  regolamento  interno  dalla  stessa adottato ed
approvato dalla giunta regionale.».