Art. 6. Modificazioni dell'Art. 26 1. L'art. 26 della legge regionale n. 42/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Organizzazione). - 1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti della commissione regionale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale. 2. I servizi di segreteria della commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione. 3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della commissione regionale per l'artigianato, e' definita, sentita la stessa, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale. 4. Il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, e' disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla giunta regionale.».