(Pubblicato nel sup. n. 2 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 27 aprile 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1011 del
29 marzo 2004,
                              E m a n a
il sequente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  3 del decreto del Presidente della provincia 7 aprile
2003, n. 9, e' cosi' sostituito:
    «Art.  3  (Ammontare  della  garanzia  finanziaria).  - 1. Per le
attivita'  di  smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della
direttiva  91/156/CEE del consglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con
le  quali  vengo  trattati  o  depositati rifiuti conferiti da terzi,
l'amministrazine  della  garanzia  finanziaria  e' determinata con le
seguenti modalita':
      a) 0,50  Euro  al  chilogrammo  per rifiuti pericolosi smaltiti
oppure  depositati in un anno, da un importo minimo di 50.000 Euro ad
un importo massimo di 1.550.000 Euro;
      b) 0,25 Euro al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti
oppure  depositati in un anno, da un importo minimo di 25.000 Euro ad
un importo massimo di 775.000 Euro.
    2.  Per  le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'allegato
II  B  della direttiva 91/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui
rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti
da  terzi,  l'ammontare  della  garanzia  finanziaria  e' determinata
dimezzando gli importi di cui al comma 1.
    3.  Per  il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo
di  produzione  l'ammontare della garanzia finanziaria e' determinata
con le seguenti modalita':
      a) 0,50  Euro  ai  chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti
oppure  depositati  in un anno, da un importo minimo di 5.000 Euro ad
un importo massimo di 250.000 Euro;
      b) 0,25 Euro al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti
oppure  depositati  in un anno, da un importo minimo di 2.500 Euro ad
un massimo di 100.000 Euro.
    4. In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito
di piu' attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia
finanziaria puo' essere stabilita dall'ufficio gestione rifiuti.
    5.  Le  disposizioni  sulla garanzia finanziaria non si applicano
agli   enti  pubblici  e  alle  societa'  di  capitale  a  prevalente
partecipazione pubblica».