(Pubblicato nel sup. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 27 aprile 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1011 del 29 marzo 2004, E m a n a il sequente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 3 del decreto del Presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 9, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria). - 1. Per le attivita' di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del consglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengo trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'amministrazine della garanzia finanziaria e' determinata con le seguenti modalita': a) 0,50 Euro al chilogrammo per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 50.000 Euro ad un importo massimo di 1.550.000 Euro; b) 0,25 Euro al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 25.000 Euro ad un importo massimo di 775.000 Euro. 2. Per le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria e' determinata dimezzando gli importi di cui al comma 1. 3. Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria e' determinata con le seguenti modalita': a) 0,50 Euro ai chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 5.000 Euro ad un importo massimo di 250.000 Euro; b) 0,25 Euro al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 2.500 Euro ad un massimo di 100.000 Euro. 4. In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di piu' attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria puo' essere stabilita dall'ufficio gestione rifiuti. 5. Le disposizioni sulla garanzia finanziaria non si applicano agli enti pubblici e alle societa' di capitale a prevalente partecipazione pubblica».