(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 6 ottobre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, commi 1 e
4   che  nelle  more  dell'approvazione  della  legge  regionale  per
l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e
del   ciclo   integrato   delle  acque,  autorizza  l'amministrazione
regionale  a  concedere contributi pluriennali per la durata di dieci
anni, ai comuni compresi nel territorio della comunita' montana della
Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per
l'attuazione   degli   interventi   urgenti   atti   a  garantire  la
funzionalita' degli impianti acquedottistici delle zone montane;
    Visto  l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il
quale  si  dispone  che,  qualora  non  siano gia' previsti in legge,
l'amministrazione  regionale  predetermini con apposito regolamento i
criteri  e  le  modalita'  cui  attenersi  per  la  concessione degli
incentivi;
    Visto  il  testo  regolamentare  predisposto  dal servizio per le
infrastrutture  civili  e  tutela delle acque dall'inquinamento della
direzione  centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi del
succitato Art. 30 della legge regionale n. 7/2000;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  3701  del
24 novembre 2003 e successive modifiche;
    Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2000 di data
29 luglio 2004;
                              Decreta:

    E'   approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  concernente  le
modalita'  di  concessione di contributi pluriennali per la durata di
dieci  anni ai comuni compresi nel territorio della comunita' montana
della  Carnia  a  titolo  di  concorso  nell'ammortamento  dei  mutui
contratti  per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la
funzionalita'  degli  impianti  acquedottistici  delle  zone montane,
previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, comma 1
e  comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il   presente   decreto   entrera'  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 2 settembre 2004
                                ILLY