(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, commi 1 e 4 che nelle more dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e del ciclo integrato delle acque, autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni, ai comuni compresi nel territorio della comunita' montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi urgenti atti a garantire la funzionalita' degli impianti acquedottistici delle zone montane; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano gia' previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalita' cui attenersi per la concessione degli incentivi; Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi del succitato Art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e successive modifiche; Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2000 di data 29 luglio 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalita' di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunita' montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalita' degli impianti acquedottistici delle zone montane, previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, comma 1 e comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 2 settembre 2004 ILLY