Regolamento di esecuzione concernente le modalita' di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai comuni compresi nel territorio della comunita' montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalita' degli impianti acquedottistici delle zone montane, previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 Art. 6, comma 1 e comma 4. Art. 1. F i n a l i t a' Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 1 e 4 dell'Art. 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalita' degli impianti acquedottistici dei comuni compresi nel territorio della comunita' montana della Carnia. Art. 2. B e n e f i c i a r i Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i comuni compresi nel territorio della comunita' montana della Carnia. Art. 3. Tipologia d'interventi ammessi a contributo Sono ammessi a contributo solo gli interventi urgenti sulle reti acquedottistiche esistenti atti a garantire la funzionalita' dei propri impianti, ed in particolare, sulla base delle indicazioni date dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, quelli atti a garantire: il contenimento delle perdite e degli sprechi; la regolazione e modulazione delle portate e dei carichi; l'affidabilita' dell'insieme; l'elasticita' di esercizio; la conservazione della qualita' delle acque in distribuzione. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, devono essere presentate direttamente alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento nei termini fissati dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000. Per le istanze a mezzo posta, fara' fede la data del timbro postale. 2. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione: a) provvedimento' che dispone l'assunzione del mutuo, contratto secondo le indicazioni date dalla D.G.R. n. 1227 dell'8 maggio 2003; b) atto di adesione dell'istituto mutuante; c) progetto esecutivo degli interventi da realizzare; d) relazione tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per il calcolo del grado di priorita' definito all'Art. 6; e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante: I) l'inserimento dei lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici; II) di non aver beneficiato di altre provvidenze per l'iniziativa proposta; III) l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero. 3. Per quanto riguarda le domande gia' presentate ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, commi 1 e 4, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non conformi alle disposizioni del medesimo potranno essere regolarizzate su segnalazione della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro i termini di cui all'Art. 5. 4. Tutta la documentazione dovra' essere presentata in duplice copia. Art. 5. Concessione del contributo 1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria di cui all'Art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000. 2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le integrazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro trenta giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato. 3. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato. Art. 6. Spesa ammissibile e criteri di priorita' 1. Il contributo puo' essere concesso nella misura massima del 100% degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per la parte di spesa ritenuta ammissibile, e nel limite di 75.000,00 euro fissato dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, comma 4. 2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 3. Ai sensi dell'Art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, per la formazione della specifica graduatoria si procedera' all'individuazione del grado di priorita' della domanda sulla base dei seguenti parametri: grado di protezione delle opere di captazione; eta' media della rete di adduzione; percentuale perdite della rete acquedottistica calcolata come rapporto tra il volume giornaliero d'acqua prelevato dalle opere di captazione e il volume d'acqua giornaliero utilizzato, dalle utenze; Il grado di priorita' della domanda e' derivato dalla somma dei punteggi ottenuti da ognuno dei parametri secondo le seguenti tabelle: ===================================================================== Grado di protezione delle opere di captazione |punteggio ===================================================================== Opera di captazione priva di zona di tutela assoluta e di | zona di rispetto |1.00 --------------------------------------------------------------------- Opera di captazione dotata di sola zona di rispetto |0.75 --------------------------------------------------------------------- Opera, di captazione dotata di sola zona di tutela assoluta|0.50 --------------------------------------------------------------------- Opera di captazione dotata di zona di tutela assoluta e di | zona di rispetto |0.25 ===================================================================== Eta' media della rete di adduzione Ead | punteggio ===================================================================== Ead (maggiore o uguale)40 anni |1.00 25 anni (minore o uguale) Ead (minore) 40 anni |0.75 10 anni (minore o uguale) Ead (minore) 25 anni |0.50 Ead (minore) 10 anni |0.25 ===================================================================== % perdite della rete di distribuzione Pd | punteggio ===================================================================== Pd (maggiore o uguale) 45% |1.00 35% (minore o uguale) Pd (minore) 45% |0.80 25% (minore o uguale) Pd (minore) 35% |0.60 15% (minore o uguale) Pd (minore) 25% |0.40 Pd (minore) 15% |0.20 Nel caso l'impianto acquedottistico sia dotato di opere di captazione che presentino grado di protezione diverso, il punteggio si calcola come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole opere di captazione proporzionalmente alla portata prelevata dalle stesse. Nel caso che la rete di adduzione presenti tratti realizzati in eta' diverse, si calcola l'eta' media come media ponderata dell'eta' di ogni singolo tratto proporzionalmente alla lunghezza dello stesso. 4. La domanda che presenta grado di priorita' piu' elevato ha diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo. 5. In caso di parita' di grado di priorita' tra due o piu' domande sara' data precedenza a quella del richiedente che presenta un rapporto minore tra il costo totale degli interventi previsti e il numero di utenze servite dalla rete acquedottistica comunale. 6. Si procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute in base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile. 7. Nell'eventualita' che una domanda sia collocata in una posizione di graduatoria tale da consentire la concessione del contributo richiesto solamente in maniera parziale, tale contributo potra' essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario e attestazione del medesimo di provvedere con fondi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo. In alternativa il richiedente potra' dichiarare di accettare il contributo ridotto, attestando contestualmente che intende realizzare l'intervento nei limiti dell'importo concedibile e che l'intervento stesso, sia pure ridimensionato, e' comunque rispondente alla finalita' dell attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalita' degli impianti acquedottistici. In caso di mancato accettazione si procedera' con identiche modalita' nei confronti del richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. Art. 7. Erogazione del contributo 1. Il contributo pluriennale e' erogato, tramite apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento, direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate, ai sensi dell'Art. 47 della legge regionale n. 13 del 9 novembre 1998. 2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti diversa da quella inizialmente concessa, l'erogazione delle annualita', sara' rideterminta di conseguenza. Art. 8. Disposizioni generali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni date dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, dalla legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e relativo regolamento e dalle norme regionali in materia di enti locali. Art. 9. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Illy