Regolamento  di esecuzione concernente le modalita' di concessione di
   contributi  pluriennali  per  la  durata  di  dieci anni ai comuni
   compresi  nel  territorio  della  comunita' montana della Carnia a
   titolo  di  concorso  nell'ammortamento  dei  mutui  contratti per
   l'attuazione   di   interventi   urgenti   atti   a  garantire  la
   funzionalita'  degli  impianti acquedottistici delle zone montane,
   previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 Art. 6, comma
   1 e comma 4.

Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    Il  presente  regolamento  disciplina i criteri e le modalita' di
concessione  ed  erogazione  dei  contributi previsti dai commi 1 e 4
dell'Art.  6  della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 a titolo di
concorso  nell'ammortamento  dei  mutui contratti per l'attuazione di
interventi  urgenti  atti a garantire la funzionalita' degli impianti
acquedottistici  dei  comuni  compresi nel territorio della comunita'
montana della Carnia.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i

    Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento
i  comuni  compresi  nel  territorio  della  comunita'  montana della
Carnia.
                               Art. 3.
             Tipologia d'interventi ammessi a contributo

    Sono  ammessi a contributo solo gli interventi urgenti sulle reti
acquedottistiche  esistenti  atti  a  garantire  la funzionalita' dei
propri impianti, ed in particolare, sulla base delle indicazioni date
dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, quelli atti a garantire:
      il contenimento delle perdite e degli sprechi;
      la regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
      l'affidabilita' dell'insieme;
      l'elasticita' di esercizio;
      la conservazione della qualita' delle acque in distribuzione.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande

    1.  Le  domande  per  la  concessione  dei  contributi,  datate e
sottoscritte  dal  legale  rappresentante  dell'ente,  devono  essere
presentate  direttamente  alla direzione centrale dell'ambiente e dei
lavori  pubblici  -  Servizio  per  le infrastrutture civili e tutela
delle   acque  dall'inquinamento  nei  termini  fissati  dalla  legge
regionale n. 7 del 20 marzo 2000.
    Per  le  istanze  a  mezzo  posta,  fara' fede la data del timbro
postale.
    2.   Le   domande   dovranno   essere  corredate  della  seguente
documentazione:
      a) provvedimento' che dispone l'assunzione del mutuo, contratto
secondo le indicazioni date dalla D.G.R. n. 1227 dell'8 maggio 2003;
      b) atto di adesione dell'istituto mutuante;
      c) progetto esecutivo degli interventi da realizzare;
      d) relazione  tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per
il calcolo del grado di priorita' definito all'Art. 6;
      e) dichiarazione     sostitutiva    rilasciata    dal    legale
rappresentante attestante:
        I)  l'inserimento dei lavori previsti nel programma triennale
dei lavori pubblici;
        II)   di  non  aver  beneficiato  di  altre  provvidenze  per
l'iniziativa proposta;
        III)  l'effettivo  costo  dell'I.V.A.  per  l'ente  in quanto
soggetta/non soggetta a recupero.
    3.  Per quanto riguarda le domande gia' presentate ai sensi della
legge  regionale  25 gennaio  2002,  n. 3, Art. 6, commi 1 e 4, prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non conformi
alle  disposizioni  del  medesimo  potranno  essere  regolarizzate su
segnalazione  della  direzione  centrale  dell'ambiente  e dei lavori
pubblici entro i termini di cui all'Art. 5.
    4.  Tutta  la  documentazione dovra' essere presentata in duplice
copia.
                               Art. 5.
                     Concessione del contributo

    1.  Il  procedimento  istruttorio segue la procedura valutativa a
graduatoria  di  cui  all'Art.  36  della  legge  regionale  n. 7 del
20 marzo 2000.
    2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non
contenenti  le  integrazioni  richieste,  qualora  non perfezionate a
seguito  di  specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro trenta
giorni    dalla    medesima,   sono   considerate   inammissibili   e
conseguentemente  vengono  archiviate  e  ne viene data comunicazione
all'interessato.
    3.   La  Regione  si  riserva  di  chiedere  qualsiasi  ulteriore
documentazione   si   rendesse  necessaria  per  l'istruttoria  della
pratica.  In  caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di
integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della  stessa,  la  domanda di contributo viene archiviata e ne viene
data comunicazione all'interessato.
                               Art. 6.
              Spesa ammissibile e criteri di priorita'

    1.  Il  contributo  puo' essere concesso nella misura massima del
100%  degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per la parte di
spesa  ritenuta  ammissibile,  e nel limite di 75.000,00 euro fissato
dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, Art. 6, comma 4.
    2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge.
    3.  Ai sensi dell'Art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7 del
20 marzo  2000,  per  la  formazione  della  specifica graduatoria si
procedera'  all'individuazione  del  grado di priorita' della domanda
sulla base dei seguenti parametri:
      grado di protezione delle opere di captazione;
      eta' media della rete di adduzione;
      percentuale  perdite  della rete acquedottistica calcolata come
rapporto  tra  il volume giornaliero d'acqua prelevato dalle opere di
captazione e il volume d'acqua giornaliero utilizzato, dalle utenze;
    Il  grado  di priorita' della domanda e' derivato dalla somma dei
punteggi  ottenuti  da  ognuno  dei  parametri  secondo  le  seguenti
tabelle:

=====================================================================
       Grado di protezione delle opere di captazione       |punteggio
=====================================================================
Opera di captazione priva di zona di tutela assoluta e di  |
zona di rispetto                                           |1.00
---------------------------------------------------------------------
Opera di captazione dotata di sola zona di rispetto        |0.75
---------------------------------------------------------------------
Opera, di captazione dotata di sola zona di tutela assoluta|0.50
---------------------------------------------------------------------
Opera di captazione dotata di zona di tutela assoluta e di |
zona di rispetto                                           |0.25



=====================================================================
       Eta' media della rete di adduzione Ead        |   punteggio
=====================================================================
Ead (maggiore o uguale)40 anni                       |1.00
25 anni (minore o uguale) Ead (minore) 40 anni       |0.75
10 anni (minore o uguale) Ead (minore) 25 anni       |0.50
Ead (minore) 10 anni                                 |0.25



=====================================================================
     % perdite della rete di distribuzione Pd     |    punteggio
=====================================================================
Pd (maggiore o uguale) 45%                        |1.00
35% (minore o uguale) Pd (minore) 45%             |0.80
25% (minore o uguale) Pd (minore) 35%             |0.60
15% (minore o uguale) Pd (minore) 25%             |0.40
Pd (minore) 15%                                   |0.20


    Nel  caso  l'impianto  acquedottistico  sia  dotato  di  opere di
captazione  che  presentino grado di protezione diverso, il punteggio
si  calcola come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole
opere  di  captazione  proporzionalmente alla portata prelevata dalle
stesse.
    Nel  caso  che la rete di adduzione presenti tratti realizzati in
eta'  diverse, si calcola l'eta' media come media ponderata dell'eta'
di ogni singolo tratto proporzionalmente alla lunghezza dello stesso.
    4.  La  domanda  che  presenta grado di priorita' piu' elevato ha
diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo.
    5.  In  caso  di  parita'  di  grado  di priorita' tra due o piu'
domande  sara'  data precedenza a quella del richiedente che presenta
un rapporto minore tra il costo totale degli interventi previsti e il
numero di utenze servite dalla rete acquedottistica comunale.
    6.  Si  procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute
in  base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello
stanziamento disponibile.
    7.  Nell'eventualita'  che  una  domanda  sia  collocata  in  una
posizione  di  graduatoria  tale  da  consentire  la  concessione del
contributo  richiesto  solamente in maniera parziale, tale contributo
potra'  essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario
e  attestazione  del  medesimo  di  provvedere  con fondi propri alla
copertura  della  spesa  eccedente  il  contributo. In alternativa il
richiedente  potra'  dichiarare  di  accettare il contributo ridotto,
attestando  contestualmente  che  intende realizzare l'intervento nei
limiti  dell'importo  concedibile e che l'intervento stesso, sia pure
ridimensionato,   e'   comunque   rispondente   alla  finalita'  dell
attuazione  di  interventi  urgenti atti a garantire la funzionalita'
degli  impianti  acquedottistici.  In caso di mancato accettazione si
procedera'  con  identiche  modalita'  nei  confronti del richiedente
collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
                               Art. 7.
                      Erogazione del contributo

    1.  Il  contributo pluriennale e' erogato, tramite apertura di un
ruolo  di  spesa  fissa  per  il pagamento, direttamente all'Istituto
mutuante  sulla  base  del piano di ammortamento ed alle scadenze dal
medesimo  fissate,  ai sensi dell'Art. 47 della legge regionale n. 13
del 9 novembre 1998.
    2.   Qualora   la   spesa  effettivamente  sostenuta  e  ritenuta
ammissibile   risulti   diversa   da  quella  inizialmente  concessa,
l'erogazione delle annualita', sara' rideterminta di conseguenza.
                               Art. 8.
                        Disposizioni generali

    Per  quanto  non  espressamente previsto dal presente regolamento
valgono  le disposizioni date dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo
2000,  dalla  legge  regionale  n.  14  del 31 maggio 2002 e relativo
regolamento e dalle norme regionali in materia di enti locali.
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore

    Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Illy