Art. 10. Conformita' urbanistica 1. I commi 1, 2 e 3 dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonche' delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari. 2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso. 3. La conformita' urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'amministrazione regionale e' accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'Art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e per le opere provinciali la conformita' urbanistica e' accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal responsabile del procedimento del comune o dei comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Il responsabile del procedimento provvede all'accertamento sulla base del progetto preliminare e ne da' immediata comunicazione all'amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta la conferenza di servizi, di cui all'Art. 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), o qualora sia convocata la commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'Art. 41 della legge regionale n. 14/2002, l'accertamento della conformita' urbanistica puo' venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti.». 2. Il comma 12 dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991 e' sostituito dal seguente: «12. L'accertamento di conformita' e' sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato, alla Regione e ai comuni per quanto di rispettiva competenza con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, non aventi rilevanza urbanistica ai sensi dell'Art. 61, comma 1, elencati nell'allegato alla legge.».