Art. 10.
                       Conformita' urbanistica

    1. I commi 1, 2 e 3 dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991
sono sostituiti dai seguenti:
    «1.   Il   presente   articolo   disciplina   i  procedimenti  di
localizzazione  delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con
le  indicazioni  dei  programmi di lavori pubblici approvati ai sensi
della  vigente  normativa,  da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque   insistenti  su  aree  del  demanio  statale,  delle  opere
pubbliche   di   interesse   statale   da   realizzarsi   dagli  enti
istituzionalmente    competenti,    delle   opere   pubbliche   della
amministrazione  regionale  e  di  quelle  provinciali, nonche' delle
opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
    2.  Per  le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui
al  comma  1 l'accertamento della conformita' alle prescrizioni degli
strumenti  urbanistici  e  dei  regolamenti edilizi, salvo che per le
opere  destinate  alla difesa militare, e' fatto dallo Stato d'intesa
con  la  Regione,  sentiti  gli  enti  locali nel cui territorio sono
previsti  gli  interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da
parte  dell'amministrazione  competente. Gli enti locali esprimono il
parere  entro  sessanta  giorni; scaduto tale termine si prescinde da
esso.
    3.  La  conformita'  urbanistica degli interventi da eseguirsi da
parte  dell'amministrazione  regionale e' accertata dal direttore del
servizio  della  competente  struttura  regionale;  per  le  opere di
competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto
della  delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'Art. 51
della  legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori   pubblici),   e  per  le  opere  provinciali  la  conformita'
urbanistica  e'  accertata  entro  trenta  giorni dalla richiesta dal
responsabile  del  procedimento  del  comune  o  dei  comuni  nel cui
territorio   ricade   l'opera  da  realizzare.  Il  responsabile  del
procedimento   provvede  all'accertamento  sulla  base  del  progetto
preliminare  e  ne  da'  immediata  comunicazione all'amministrazione
richiedente.  Nel  caso  sia indetta la conferenza di servizi, di cui
all'Art.  22  della  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle  norme  in  materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso), o qualora sia convocata la commissione regionale dei lavori
pubblici,  di  cui  all'Art.  41  della  legge  regionale n. 14/2002,
l'accertamento della conformita' urbanistica puo' venire reso in tali
sedi da parte dei soggetti competenti.».
    2.  Il  comma 12 dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991 e'
sostituito dal seguente:
    «12.   L'accertamento   di   conformita'   e'   sostituito  dalla
presentazione della denuncia allo Stato, alla Regione e ai comuni per
quanto  di  rispettiva  competenza con riferimento agli interventi di
cui  ai  commi  2  e  3,  non  aventi  rilevanza urbanistica ai sensi
dell'Art. 61, comma 1, elencati nell'allegato alla legge.».