Art. 11.
Fondo  regionale  per  la  repressione  degli  abusi edilizi e per la
                    riquaftficazione urbanistica

    1. E' istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e
per  la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme
derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'Art.
7.  Le  risorse  del  fondo  vengono  devolute ai comuni che ne fanno
richiesta  per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione
urbanistica  e  alla  demolizione  degli abusi edilizi realizzati nel
territorio di rispettiva competenza.